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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Lido Arca di Noè, accolto il ricorso al Tar: salva la stagione estiva

I giudici amministrativi, con ordinanza, hanno sospeso i provvedimenti di revoca delle licenze adottati dal Comune di Brindisi. Confermate le decisioni assunte già nel 2015. L'avvocato Anna Maria Ciardo: "Danni non solo di natura economica"

BRINDISI – Salva la stagione estiva per il Lido Arca di Noé, lungo la litoranea Apani di Brindisi. Salva per effetto della pronuncia dei giudici del Tar, esattamente come avvenne 12 mesi addietro perché anche oggi la sezione di Lecce ha sospeso i provvedimenti di revoca delle licenze, adottati dal Comune di Brindisi.

La sede del Tar di LecceIl Collegio, nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso presentato e discusso dall’avvocato Anna Maria Ciardo, che già aveva ottenuto un decreto cautelare. Con l’ordinanza, i giudici hanno di fatto congelato gli atti dell’Amministrazione cittadina: “In modo tale da consentire di continuare ad esercitare l’attività nel corso della stagione estiva già iniziata”, si legge nella nota stampa dell’avvocato.

Ricorsi analoghi sono stati presentati dai titolari di altri stabilimenti balneari che si trovano lungo la costa Nord di Brindisi, per i quali il Comune, a conclusione di un iter finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge in materia, ha contestato l’esistenza di opere ritenute abusive e per le quali non è possibile la sanatoria.

Le contestazioni con annessa ordinanza di demolizione sono state notificate a quattro stabilimenti oltre ad Arca di Noè, vale a dire Arena, Lido  Del Sole, Lido San Benedetto e Lido Sant’Anna.  In tutti i casi, il Comune ha concesso sessanta di giorni di tempo per gli adempimenti, vale a dire per il ripristino dello stato dei luoghi, che vuole dire in pratica demolizione di quanto è stato definito abusivo. I controlli sono stati delegati ai vigili urbani.

Non è escluso che i giudici confermino per gli altri stabilimenti balneari la stessa decisione valida per il Lido Arca di Noè, peraltro in linea con la statuizione del 2015, quando i provvedimenti del Comune furono sospesi essendo sussistenti “il fumus boni iuris e il periculum in mora, atteso che diversamente la parte ricorrente si troverebbe costretta a cessare da subito l’attività espletata da anni, con ogni connesso pregiudizio, non solo di natura economica”.

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