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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

"Marmi e lettere per lapidi tutte uguali". Ma il Tar boccia la delibera

SAN MICHELE SALENTINO – Il cimitero di San Michele Salentino non può essere trasformato in una babele di materiali e di stili, ma i vincoli imposti dall’Amministrazione comunale con la delibera di giunta numero 40 del 16 marzo 2006 sono un po’ forzati e l’atto che li impone è da annullare, così come richiesto da Pietro De Pasquale (difeso dall’avvocato Paolo Sansone), titolare di una ditta individuale artigiana che opera nella realizzazione di lapide marmoree da collocare nel locale camposanto.

SAN MICHELE SALENTINO – Il cimitero di San Michele Salentino non può essere trasformato in una babele di materiali e di stili, ma i vincoli imposti dall’Amministrazione comunale con la delibera di giunta numero 40  del 16 marzo 2006 sono un po’ forzati e l’atto che li impone è da annullare, così come richiesto da Pietro De Pasquale (difeso dall’avvocato Paolo Sansone), titolare di una ditta individuale artigiana che opera nella realizzazione di lapide marmoree da collocare nel locale camposanto.

Lo ha stabilito la Terza sezione del Tribunale amministrativo di Lecce (Tar),  presieduta da Antonio Cavallari (estensore Patrizia Moro, referendario Luca de Gennaro), che ha accolto il ricorso contro il Comune di San Michele Salentino, difeso dall’avvocato Pietro Quinto. De Pasquale aveva impugnato il provvedimento protocollato con il numero 2624 dell’1 aprile scorso, la delibera del 16 marzo di quest’anno e la nota successiva del 18 marzo, numero di protocollo 225, con la quale veniva notificata la delibera in questione.

Era accaduto che il Comune di San Michele aveva deciso di uniformare il materiale delle lapidi e le lettere da attaccarci sopra. Solo adesive e non più con le viti. E così via. L’avvocato Sansone, a sostegno della causa del suo assistito, ritiene la delibera contraria persino al dettato costituzionale, e motiva il suo ricorso con la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 (I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari) della Costituzione”.

“Con eccesso di potere – inoltre - per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e falsa applicazione di alcune norme; violazione e falsa applicazione degli articoli 19 (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume), 21 (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione), 41 (L'iniziativa economica privata è libera) e 43 (A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale)  della Costituzione.

Il Tar ha ritenuto che “La delibera n. 40 del 2010 prevede che ‘gli accessori lapidei devono essere uniformi a quelli stabiliti dall’Amministrazione comunale. Il concessionario è lasciato libero di rivolgersi a qualsiasi fornitore per i predetti accessori, purché rispetti l’uniformità dei modelli’. Quanto alle epigrafi si stabilisce che le stesse devono essere uniformi, a caratteri adesivi e non perforanti o in incisione.

Tuttavia, la pubblica amministrazione pur prevedendo un criterio di uniformità degli accessori medesimi non ne ha stabilito i prototipi o, comunque, le caratteristiche specifiche cui gli stessi devono uniformarsi. Tale circostanza evidenzia la perplessità e la contraddittorietà degli atti impugnati i quali,pur imponendo la rimozione di accessori non conformi a quelli stabiliti tuttavia non consentono di risalire alle caratteristiche ed ai parametri da rispettare. Non risulta, peraltro, convincente la tesi della difesa civica a dire della quale il criterio da rispettare doveva essere quello priorità, atteso che tale criterio, per quanto irrazionale(dato che si lascerebbe completa libertà di scelta al primo ) non può ritenersi assolutamente evincibile dagli atti citati”. E per questo ha accolto il ricorso. Annullando la delibera in questione.

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