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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Mensa, Ladisa e Cascina vincono al Tar: "Decisione Comune irragionevole"

Messe alla porta dal Comune per "gravi negligenze" nello svolgimento del servizio mensa, hanno avuto la rivincita davanti al Tar: le ditte Ladisa e Cascina hanno ottenuto l'annullamento della delibera con cui l'Ente le ha escluse da ogni procedura di affidamento dei contratti pubblici. E hanno anche incassato la condanna dell'Amministrazione a pagare le spese legali

BRINDISI – Messe alla porta dal Comune per “gravi negligenze” nello svolgimento del servizio mensa, hanno avuto la rivincita davanti al Tar: le ditte Ladisa e Cascina hanno ottenuto l’annullamento della delibera con cui l’Ente le ha escluse da ogni procedura di affidamento dei contratti pubblici. E hanno anche incassato la condanna dell’Amministrazione a pagare le spese legali, pari a mille euro.

La notizia dell’esito del giudizio amministrativo di primo grado arriva da Lecce, dalla sede della terza sezione del Tar, davanti al quale è stato discusso il ricorso presentato da Ladisa spa e La Cascina Global Service, rappresentate dagli avvocati Michele Perrone e Francesco Paolo Bello: la sentenza è stata depositata il 30 giugno scorso e due giorni più tardi è stata recapitata a Palazzo di città, dove non poteva non essere intercettata dai (soliti) consiglieri di opposizione.

Perché i contestatori di fronte alla delibera di Giunta, poi finita dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, fecero segno di no con il dito: “La decisione del Comune non è condivisibile”, dissero. “Non solo ci sono gli estremi per ricorrere in giudizio, ma anche quelli per una condanna sicura”, ebbe modo di dire Massimiliano Oggiano leggendo la delibera sfornata dall’esecutivo il 29 gennaio scorso, nel periodo in cui il servizio di refezione scolastica finì sotto il fuoco delle critiche per l’assegnazione dal primo ottobre 2014 sino al 31 dicembre successivo, con proroga al massimo fino al 28 febbraio, in attesa dell’individuazione dell’”esecutore dell’appalto triennale”. 

Gufi o no, oppositori di centrodestra o meno, il Tar ha accolto il ricorso dopo aver sentito le parti: per l’Amministrazione cittadina, si sono costituiti gli avvocati Francesco Trane ed Emanuela Guarino, secondo i quali il ricorso non sarebbe stato neppure ammissibile. Sbagliato. I “motivi di gravame” sono stati condivisi dai giudici: in primo luogo “violazione di legge”, quella in materia di appalti pubblici, con “eccesso di potere per erroneità della motivazione, erroneo presupposto dei fatti, travisamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta”, poi “violazione delle garanzie partecipative previste dall’ordinamento” e “ingiusto e mancato esercizio del contraddittorio”.

Secondo i giudici, “in via preliminare, la delibera ha carattere immediatamente e concretamente lesivo della posizione giuridica” delle due ditte, “in Tar mensa-2quanto il Comune di Brindisi non si è limitato a segnalare all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione, ndr) e al fideiussore la notizia di un episodio di ravvisata grave negligenza nell’esecuzione dell’appalto, ai fini della successiva annotazione nel casellario informatico, ma ha anche espresso la volontà autoritativa-discrezionale di procedere all’esclusione delle due imprese dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici”.

“In tal modo – si legge nelle motivazioni della sentenza – l’azione ha inficiato con immediatezza il curriculum delle aziende incidendo senz’altro su uno dei requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle gare indette dalle Pubbliche amministrazioni”. Nel merito, i giudici del Tar hanno spiegato che “sono sicuramente condivisibili e assorbenti le censure” legate all’”omessa comunicazione alle dirette interessate dell’avvio del procedimento amministrativo culminato con il provvedimento della Giunta, non consentendo alle società interessate di contro dedurre agli addebiti, motivando” il salto del contraddittorio per “ragioni di indifferibilità e urgenza”.

“Le spese processuali seguono la soccombenza”: in altre termini, il Tar ha “annullato il provvedimento comunale impugnato” e ha condannato il “Comune di Brindisi, in persone del sindaco pro-tempore al pagamento in favore delle società ricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi mille euro, oltre Iva e Cap nelle misure di legge”.

L’Amministrazione, a questo punto, può impugnare la sentenza di primo grado davanti ai giudici del Consiglio di Stato. 

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