“Multiservizi, compensi extra e rimborsi indebiti”: Contardi condannato a pagare 142mila euro
Il Tribunale: “Nessun titolo, né buona fede: è stato lo stesso ex amministratore ad autoattribuirsi somme in deroga a norme interne”
BRINDISI – “Erogazioni sine titulo, auto attribuite senza alcuna causale”. Sia i compensi extra in qualità di manager della Multiservizi, in aggiunta alla indennità percepita in qualità di (ex) amministratore unico, sia i rimborsi per spese forfettarie: il commercialista Teodoro Contardi è stato condannato dal Tribunale di Brindisi a pagare alla società partecipata del Comune di Brindisi la somma di quasi 142mila euro. Oltre alle spese legali.
La sentenza
Il giudice del lavoro, Antonio Carbone, ha accolto il ricorso della Multiservizi riferibile al periodo in cui la gestione della srl era stata affidata a Francesco Arigliano, dopo la revoca di Contardi. La società è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Antonello Bruno del foro di Brindisi, al quale è stato conferito mandato per difendere gli interessi della partecipata più importante dell’Amministrazione e per presentare opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dall’ormai ex amministratore unico, con il quale venne disposto il pagamento di 15.609,82 euro a titolo di trattamento di fine rapporto.
Contardi chiedeva il riconoscimento del tfr a conclusione della sua esperienza alla guida della Multiservizi. In giudizio è stato rappresentato dall’avvocato Mario Chirico.
La società partecipata
La Multiservizi, dal canto suo, ha spiegato domanda riconvenzionale per 157.064 sostenendo che la somma si riferisse a “compensi attribuiti in assenza di qualsiasi titolo”. E in effetti, l’avvocato Bruno ha incassato il riconoscimento di questa richiesta dal Tribunale nell’udienza del 3 luglio scorso (motivazioni contestuali).
Nulla da fare per le richieste di Contardi. Il commercialista ha sostenuto che “in considerazione della peculiare situazione della società, lui stesso avrebbe svolto anche mansioni dirigenziali”. Ha aggiunto di aver diritto alle spese forfettarie essendo “acquisite al suo patrimonio, quanto meno in virtù del principio di buona fede”.
Per quanto attiene alle somme a titolo di rimborsi, il Tribunale ha definito “infondati gli assunti della difesa” di Contardi. Nelle motivazioni c’è un riferimento alla “progressiva attenzione alle spese sostenute dalle partecipate” e alla loro “progressiva assimilazione alle Pubbliche Amministrazioni”, con la conseguenza che si rende necessaria una “maggiore attenzione alle uscite sostenute.
Erogazioni senza titolo e buona fede
“E’, pertanto, irrilevante alla luce del disposto statutario, il fatto che siano stati approvati i bilanci”, si legge nella sentenza. Il giudice ha rinviato al contenuto dell’articolo 2.033 del Codice civile, facendo riferimento a “erogazioni se titulo”, soggette a ripetizione, vale a dire a restituzioni.
Nel caso della Multiservizi, il giudice ha sottolineato che lo stesso Contardi ha ammesso la “carenza di titolo” e per questo ha rinviato alla nozione di buona fede. Ma secondo il Tribunale, “alcuna buona fede si può ritenere, essendo stato lo stesso ricorrente (l’ex amministratore unico della Multiservizi) ad autoattribuirsi dei compensi in deroga a norme interne”.
I rimborsi spese
“Non si riscontra – è scritto anche – in nessun caso una possibile modifica della prassi sui rimborsi che, invero, si sarebbe tradotta in una inammissibile modifica dello statuto della Multiservizi, totalmente partecipata da ente pubblico”. E ancora: “Il resistente (sempre Contardi, ndr) omette di dire che tale modifica sarebbe stata introdotta dallo stesso amministratore unico, nel suo interesse e confidando nella fiducia accordatagli dal socio unico”. Ipotesi che il Tribunale di Brindisi ha rigettato.
Le “erogazioni sine titulo si traducono in una – più o meno diretta – erogazione di denaro pubblico e non sono ammesse. Se riscontrate devono essere oggetto di azioni di ripetizione, come nel caso di specie”.
I compensi extra
Secondo il Tribunale, anche gli “ulteriori compensi per prestazioni manageriali risultano indebiti” perché sono stati “autoattribuiti e non sono sorretti da alcuna causale”. In primo luogo, il giudice ha evidenziato che “non si coglie come possa essere configurata la sussistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, quindi subordinato, che sia compatibile con la figura di amministratore unico”. Pacifica, sul punto, è la giurisprudenza richiamata nella sentenza: manca il requisito della soggezione al datore di lavoro. Contardi, quindi, “sarebbe stato soggetto a se stesso”. Quanto, poi, alle “argomentazioni sulla natura della società in house”, il Tribunale le ha qualificate come “ridondanti”. “In certi punti si legge – sembra che il ricorrente voglia far trasparire un rapporto di fatto con l’Amministrazione comunale stessa, seppure evocata in giudizio”.
La conclusione, per il giudice non può che essere questa: “Gli unici compensi espressamente riconoscibili all’amministratore sono quelli approvati dall’assemblea nei limiti delle previsioni di legge”. Di conseguenza, “le somme riscosse per prestazioni manageriali sono da considerarsi auto attribuire e pertanto prive di causa ex lege. Come tali vanno retrocesse alla Multiservizi”.
Il Tfr
Per il Tfr, la Multiservizi ha chiesto una compensazione, sia pure impropria, tra quanto spettante al titolo di trattamento di fine rapporto e quanto da restituire a titolo di indebito. Per questi motivi, il giudice ha accolto la domanda riconvenzionale della partecipata e ha condannato Contardi al pagamento di 157.064 euro, oltre accessori, detratta la somma di 15.609,82 che si riferisce al Tfr. L’ex amministratore dovrà anche pagare le spese di lite, liquidate in 7.500 euro