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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Mutuo a tasso usuraio, banca condannata. Pignoramento nullo

Il Tribunale di Brindisi ha condannato la banca  a restituire  la somma di 17.531,66, oltre interessi per 2.082,40

BRINDISI -  Tribunale di Brindisi ha  dichiarato nullo il precetto e gli atti  di esecuzione conseguenti e ha condannato la banca  a restituire  la somma di .17.531,66, oltre interessi per .2.082,40. Con la stessa sentenza, il giudice e dichiarato lo stesso  opponente tenuto a corrispondere, alle scadenze convenute, la sola quota capitale di ogni singola rata.

La vicenda sulla quale si è espesso il giudice Sales ha inizio nel 2007, quando  il mutuatario stipulò un mutuo fondiario per 85mila euro da restituire in  180 rate mensili di  708,13 ciascuna. Fino al 2013  c'è stato un pagamento regolarmente le rate per un importo complessivo di  43.904,06. Ma, successivamente, per problemi economici, il mutuatario non è riuscito  a pagare alcune rate del mutuo. Prontamente la Banca gli ha notificato un atto di precetto, con il quale  gli ha intimato il pagamento di un importo simile a quello erogatogli  a titolo di mutuo,  74.406,47, e ha proceduto al pignoramento della casa data in garanzia.

Il mutuatario si  è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria rilevando che il mutuo in oggetto presentava carattere usurario  e che alla data del precetto non era moroso, essendo  il debito in linea capitale  inferiore alla somma pagata a titolo di interessi non dovuti.

In effetti, a seguito di opposizione all'esecuzione, il Tribunale   ha accolto le conclusioni formulate dal mutuatario e  con sentenza parziale  ha dichiarato   che il mutuo  è usurario considerato che il tasso di mora era superiore al tasso soglia. In conseguenza di tale usurarietà, nella stessa decisione ha rilevato  che  “le rate  corrisposte sino alla data di notifica del precetto devono considerarsi corrisposte in conto capitale, con imputazione di quanto pagato in eccesso (cioè la quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso degli interessi in favore del mutuatario”.  Con separata ordinanza  il giudice ha disposto una consulenza al fine di accertare sia il  l credito da capitale non pagato, sia il credito del mutuatario da interessi per le rate effettivamente corrisposte, operando le relative compensazioni.

Nella sentenza definitiva, nella quale viene espressamente richiamata quella parziale, il giudice, sul presupposto dalla gratuità del mutuo,  ha condannato la banca al pagamento di 17.531,66, oltre interessi per  2.082,40  rilevando “ che il precetto fu intimato in data  26/3/2014, e che, a quel momento, il debito in linea capitale scaduto ammontava a 4.940,53, a fronte di un credito  da interessi indebitamente corrisposti per  22.472,19 (accertato dal CTU), con un residuo attivo per il mutuatario pari a 17.531,66”.

Ha quindi concluso correttamente – afferma l'avvocato Vincenzo Vitale, che ha patrocinato in giudizio il mutuatario,  che il pignoramento è nullo e che la banca dovrà restituire tutti gli interessi compresi nelle rate che erano state pagate prima della notifica del precetto, mentre per le rate a scadere dovrà pagare solo la sorte capitale.

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