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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Mutuo per l’acquisito della casa, imputati per truffa e assolti

Sentenza del Tribunale di Brindisi per Domenico Martina e Angelo Gasparro: “Il fatto non sussiste”. Il pm aveva chiesto la condanna a otto mesi. Il processo dopo la denuncia di una donna che aveva comprato un immobile all’asta

BRINDISI – Truffa aggravata e continuata, secondo la Procura di Brindisi, dietro un mutuo destinato all’acquisto di una casa venduta all’asta: con questa accusa il pm aveva chiesto la condanna a otto mesi di Angelo Gasparro e Domenico Martina, entrambi assolti dal Tribunale.

La sentenza è stata pronunciata nella giornata di ieri dal giudice Barbara Nestore, a conclusione del dibattimento scaturito dalla denuncia di una donna che aveva acquistato l’immobile e che poi si è costituta parte civile nel processo, con l’avvocato Giancarlo Raco. Secondo il Tribunale in composizione monocratica il “fatto non sussiste” e per questo sono stato assolti con formula piena Martina, difeso dall’avvocato Serena Tucci, e Gasparro, difeso dall’avvocato Maria Antonietta Spalluti. Le motivazioni saranno depositate nel termine di 90 giorni.

Gasparro è finito sotto processo in qualità di “legale rappresentante della società Work Project, con sede a Brindisi”, mentre Martina come “titolare dell’agenzia di intermediazione finanziaria Mutuiline di Copertino, in provincia di Lecce”. Il pm Eva Toscani aveva contestato “artifici e raggiri consistiti nell’assicurare in tempi brevi”, in favore dell’acquirente della casa, “la concessione di un mutuo finanziario” per far fronte all’operazione. L’immobile era “venduto all’asta, con pagamento entro 90 giorni dall’aggiudicazione”.

Secondo la prospettazione accusatoria, “era stato assicurato alla persona offesa la concessione del mutuo entro dicembre 2009” ed erano stati “richiesti a fini del perfezionamento della pratica, due assegni bancari dell’importo di 1.750 euro ciascuno, consegnati a Domenico Martina e incassati dalla società Work Project”.

Il successivo 12 gennaio 2010, “assicurando il buon esito della procedura, era stato richiesta ulteriori 3.400 euro, necessari per spese di gestione della pratica” ma nel “mese di luglio 2011, la “persona offesa non aveva ancora ricevuto la somma a titolo di finanziamento, con notevole danno economico”. Nonostante ciò, secondo quanto è stato contestato nel capo di imputazione, “era stato dichiarato che la pratica era sicuramente giunta a buon fine e che i ritardi erano addebitabili a una società di intermediazione finanziaria Merifin spa, alla quale l’istruttoria era stata trasmessa”.Gli imputati, secondo la Procura, “erano invece consapevoli che la Merfin, con lettera del 17 febbraio 2010, aveva revocato l’incarico quale società di procacciatori di affari” e questo – si legge – “a causa di comportamenti illegittimi e per di più non improntati ai principi di buona fede e correttezza professionale, dichiarando la non fattibilità della concessione del mutuo”.

I difensori hanno dimostrato nel corso del dibattimento la correttezza della condotta degli imputati, niente affatto censurabile sul piano penale, attraverso l’ascolto di testimoni e il deposito di documenti relativi alla pratica.

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