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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Cellino San Marco

L'etilometro senza certificati di validità e non provocò incidente: assolto camionista

Un 65enne di Cellino San Marco, M. R. dipendente di una ditta di trasporti era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale

CELLINO SAN MARCO - Assolto perché il fatto non sussiste un 65enne di Cellino San Marco, M. R. dipendente di una ditta di trasporti, denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. I difensori Marco Scozia ed Eriberto De Lorenzo hanno dimostrato che l’iter seguito per accertare la presenza di alcol nel sangue non era valido. L’accusa aveva prodotto solo due scontrini con i dati del tasso alcolemico ma nessuna documentazione sulla validità, omologazione e taratura dello strumento utilizzato. Inoltre è stato anche dimostrato che il 65enne non aveva provocato l’incidente.

I fatti si sono verificati il 19 febbraio del 2016 a Montalcino (Siena). Il camionista, che nel frattempo ha perso il posto di lavoro per aver subito il ritiro della patente, ha rischiato una condanna fino a 2 anni di arresto e un’ammenda fino a 12mila euro, oltre alla revoca della patente.

I carabinieri che intervennero per rilevare il sinistro sottoposero entrambi i conducenti ad alcoltest mediante due test a distanza di 10 minuti (etilometro). Il camionista venne denunciato. 

Il processo è iniziato nel 2020. Nello specifico, già nelle prime battute dell’istruttoria dibattimentale, i difensori hanno dimostrato l’innocenza del proprio assistito relativa alla dinamica del sinistro dimostrando come lo stesso non si fosse verificato per colpa di M.R., facendo così “cadere” la contestata aggravante. 

“Il Giudice Monocratico del Tribunale di Siena, dott. Mosti, inoltre, accogliendo le eccezioni sollevate dai difensori dell’autotrasportatore nel corso del processo, all’esito ha ritenuto non verificabili i presupposti della legittimità, dell’efficacia e della utilizzabilità probatoria dell’accertamento tecnico eseguito nel 2016 dai carabinieri, in assenza in atti di documentazione relativa tanto all’omologazione quanto alla regolare revisione dell’apparecchio misuratore nonché dei relativi certificati. Il Giudice condivideva, quindi, le recenti argomentazioni giuridiche in materia da parte della Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale in materia, del 2015. Gli avvocati Scozia e De Lorenzo, avevano, altresì, contestato anche la corretta sequenza degli adempimenti dovuti in funzione del test, contestazioni accolte dal Giudice”. Spiegano i legali. 

L’accusa aveva chiesto la condanna alla pena di 1 anno di arresto e 3000 euro di ammenda.“Per l’autotrasportatore finisce un incubo costatogli la perdita del posto di lavoro per via del ritiro della patente che, oggi, a buona ragione, dovrà essere, allo stesso, immediatamente restituita, con nuovi possibili spiragli anche in ambito lavorativo”

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