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Cronaca Ostuni

Niente auto in area protetta: il Tar cancella il parcheggio del Pilone 2

Il parcheggio di decongestionamento del traffico estivo costiero sulla costa ostunese, autorizzato su terreno privato lo scorso anno dal Comune, e ubicato al Pilone 2 all'interno del parco regionale delle Dune costiere, non sarà riaperto la prossima estate

OSTUNI – Il parcheggio di decongestionamento del traffico estivo costiero sulla costa ostunese, autorizzato su terreno privato lo scorso anno dal Comune, e ubicato al Pilone 2 all’interno del parco regionale delle Dune costiere, non sarà riaperto la prossima estate. Il Tar ha dato ragione, con sentenza depositata ieri, ai coniugi Bruno Passarella e Silvia Basile, proprietari di due villette attigue all’area destinata alla auto, che avevano impugnato sia la delibera di giunta comunale del 26 giugno 2013, "Individuazione aree a parcheggio per il decongestionamento del traffico nei mesi estivi", sia quella precedente del 25 giugno  2013,  “Regolamentazione parcheggi estivi in area Parco regionale - Determinazione su richiesta di parere", con cui il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" esprimeva parere favorevole alla realizzazione del parcheggio, che l’avviso pubblico rivolto a chi intendesse rendere disponibili aree ubicate nel territorio comunale da utilizzare come parcheggio nel periodo estivo, che un parere sempre del 25 giugno scorso.

Con la delibera di giunta del 26 giugno si autorizzava anche il proprietario del terreno, Cataldo Melpignano, a “realizzare un parcheggio sul terreno di sua proprietà sito al Pilone 2 area protetta”. La sentenza della prima sezione del Tar di Lecce ha annullato tutti questi atti, sulla base di una motivazione piuttosto articolata, ma che fa perno soprattutto sul fatto che il parcheggio si trovi all’interno del perimetro del aprco regionale. “In particolare, coglie nel segno la censura con la quale la parte ricorrente deduce la violazione della legge regionale 31/2006 poiché il terreno, sul quale è stato autorizzato il parcheggio, costituisce area naturale protetta ricadente all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo istituito con la legge regionale 27 ottobre 2006 n.31”, annotano i giudici amministrativi nella sentenza.

Visite al Parco delle DuneA proposito del parere favorevole espresso dall’ente di gestione dell’area protetta, il Tar ricorda che “fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, l'ente di gestione, ove istituito e operante, o il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 13, sentita la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 19/1997, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3, lettera b), ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale”, quindi non può esprimersi su opere come un parcheggio.

Il collegio della prima sezione del Tar di Lecce non condivide neppure “l’impostazione comunale secondo la quale l’intervento non riguarderebbe il transito di veicoli ma la sola sosta, sicché non sussisterebbe la violazione del citato art.4 della legge regionale 31/2006 lett. i), il quale vieta il transito con mezzi motorizzati, dato che la sosta presuppone il transito nonchè un ripetuto, concentrato e insistente veicolare al fine di effettuare le manovre all’uopo necessarie. Inoltre, la utilizzazione come parcheggio di un terreno viola il divieto di mutare la destinazione dello stesso, ove ciò avvenga ( come nella specie ) senza connessione con le ordinarie attività agricole, forestali o pastorali. Ne consegue – conclude il Tar - che la concentrazione delle manovre di marcia, unita al numero di veicoli in movimento, obiettivamente può provocare quelle lesioni ambientali che la normativa regionale esaminata mira a tutelare, compromissioni che non risultano affatto valutate dalla pubblica amministrazione”.

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