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Cronaca

Non versò contributi previdenziali per 1449 euro: "Imprenditore non punibile"

Non si può punire un imprenditore che non ha versato contributi previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di appena 1449 euro. Per la prima volta, l'istituto del non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, è stato applicato nell'alveo dei reati tributari

BRINDISI – Non si può punire un imprenditore che non ha versato contributi previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di appena 1449 euro. Per la prima volta, l’istituto del non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, è stato applicato nell’alveo dei reati tributari. Protagonista di questa vicenda giudiziaria è un imprenditore di Ostuni che gestisce una ditta nel settore dell’impiantistica, attualmente in stato di liquidazione. 

L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Monopoli, venne rinviato a giudizio dal gip Maurizio Saso, nel febbraio del 2015. Secondo l’accusa, non aveva versato all’amministrazione di competenza la ritenuta previdenziale ed assistenziale sulle retribuzioni effettivamente previste ai lavoratori. Tali omissioni si sarebbero verificate in tre diversi periodi: da maggio a luglio 2010; settembre 2010; da novembre 2010 a settembre 2011. Il 6 giugno 2014 si è svolta la prima udienza del processo. 

Nel corso del procedimento, l’imputato ha sostenuto, esibendo i certificati del caso, la sua totale buona fede, adducendo l’omesso versamento dei L'avvocato Francesco Monopoli-4-4contributi a un problema burocratico indipendente dalla sua volontà. Inoltre la somma per cui l’imprenditore è stato rinviato a giudizio, 1449 euro appunto, era la parte residua di un debito di 4mila 431 euro rateizzato con l’Inps: una somma ben al di sotto della soglia di non punibilità, pari a 10mila euro (ad oggi il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali al di sotto di 10mila euro è ancora reato, poiché la soglia di non punibilità al di sotto dei 10mila euro è prevista dall'articolo 2 della legge delega n. 67/2014, ma il precetto normativo contenuto in questa norma diventerà applicabile in concreto solo quando il governo emanerà un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni amministrative alternative, cosa che non ha ancora fatto). (Nella foto a destra, l'avvocato Francesco Monopoli)

Per l’avvocato Monopoli, quindi, c’erano tutti gli elementi (fra cui la modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento) per applicare la nuova normativa in materia di non punibilità. E il giudice Lavinia Gala, lo scorso 15 maggio, ha deciso il non doversi a procedere nei confronti dell’imprenditore, poiché non punibile per tenuità del fatto. 

Il medesimo istituto venne applicato dal tribunale di Brindisi già lo scorso 14 aprile, ma per un fatto che nulla aveva a che fare con reati in materia tributaria. Ne beneficiò infatti un sorvegliato speciale di Latiano che una domenica dimenticò di adempiere all’obbligo di firma in caserma. Anche in quel caso, preso atto dell’assoluta episodicità dell’accaduto, il giudice decise il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.  

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