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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Colelli non diffamò Magno: assoluzione anche in appello

Finisce con una nuova assoluzione dell'ex direttore generale del Consorzio Sisri (ora Asi), Pasquale Colelli, difeso da Massimo Manfreda, anche il processo in Corte d'Appello a Lecce legato ad una querela per diffamazione aggravata sporta nel lontano 2004 nei suoi confronti dal geologo Francesco Magno

BRINDISI – Finisce con una nuova assoluzione dell’ex direttore generale del Consorzio Sisri (ora Asi), Pasquale Colelli, difeso da Massimo Manfreda, anche il processo in Corte d’Appello a Lecce legato ad una querela per diffamazione aggravata sporta nel lontano 2004 nei suoi confronti dal geologo Francesco Magno. Colelli era stato assolto in primo grado a Brindisi dal giudice Francesco Aliffi per insussistenza del reato.

Lilli ColelliI fatti in sintesi. Tutto nacque da una trasmissione mandata in onda da Puglia Tv il 5 febbraio del 2004. All’ordine del giorno del dibattito c’era la questione della perimetrazione dell’area Sin di Brindisi, effettuata dai servizi tecnici del Comune di Brindisi (Magno era dirigente del settore Ambiente) su delega del ministero. La perimetrazione fu considerata eccessiva, e il giudizio non è mutato neppure oggi, dalle imprese e dallo stesso Consorzio Sisri.

Insomma, c’era polemica per l’estensione dell’area bloccata dal vincolo delle caratterizzazioni e delle bonifiche preliminari ad ogni intervento, che doveva pertanto essere soggetto alle prescrizioni della Conferenza nazionale permanente dei servizi per i siti inquinati di interesse nazionale, Secondo Magno, nel suo intervento in trasmissione Colelli lo avrebbe citato come il responsabile della perimetrazione eccessiva del Sin, insinuando che ciò sarebbe avvenuto perché Magno avrebbe avuto in ciò interessi professionali.

Francesco MagnoLa tesi difensiva è stata invece quella, poi accolta dal giudice di primo grado e poi dalla Corte d’Appello, del puro e semplice esercizio di critica senza alcun elemento diffamatorio nei confronti del geologo querelante. Ha avuto una valenza decisiva nell’esclusione di circostanze di reato l’impossibilità di accertarne la sussistenza. La videoregistrazione, secondo l’emittente tv, era andata perduta per ragioni tecniche e non fu possibile produrla; le testimonianze non erano sufficientemente precise sui punti rilevati da Magno nella querela.

Dalla difesa si sostenne che Colelli aveva criticato le scelte del Comune e di chi aveva perimetrato l’area Sin, ma senza attribuzioni diffamatorie. Ci sarà impugnazione in Corte di Cassazione? Staremo a vedere.

Integrazione del 27 febbraio 2016 - Riceviamo dal geologo Francesco Magno una ricostruzione della vicenda da cui estraiamo esclusivamente la parte relativa alla perimetrazione dell'area Sin, ed omettiamo tutta la parte che riguarda in maniera più specifica l'oggetto della sentenza, non intendendo riaprire sul giornale il processo. Il diritto di replica si limita alla correzione di inesattezze reali o presunte contenute nell'articolo.

“…La ex L. 426/98, all’art. 1 comma 4, nell’inserire Brindisi fra i 14 siti di interesse nazionale per la bonifica (SIN), testualmente recita: “sono considerati primi interventi di bonifica quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero dell’Ambiente…”. Quindi il Comune aveva solo una funzione consultiva e non decisionale ed il Ministero, comunque, doveva perimetrare l’intera area industriale.

Anche Lei, nell’articolo in oggetto, disconoscendo la normativa allora vigente, riporta che la “perimetrazione” dell’area SIN è stata effettuata dai servizi tecnici del Comune, con Magno dirigente e su delega del Ministero. Sono certo che un’attenta lettura di quanto normativamente riportato, le avrebbe consentito di recepire pienamente che il Comune aveva solo ed esclusivamente, una funzione consultiva e non decisionale e non aveva alcuna delega!

Infatti, al Comune il Ministero ha chiesto esclusivamente (nota 21/06/1999–prot. 10284/ARS) documentazione cartografica e tecnica a “supporto” del sito da perimetrare. Al Comune viene solo richiesta documentazione cartografica ed una nota sulla “storia” degli insediamenti industriali!

Da dirigente faccio produrre dall’ufficio Urbanistica ed a firma del geometra Antonio Errico, una cartografia con la quale si evidenziava, con differenti colori, l’area industriale, il petrolchimico, l’area di Cerano e l’area agricola interclusa fra la zona industriale e Cerano che, di certo, non poteva costituire la “perimetrazione”; tale planimetria viene portata da me ed all’allora assessore all’Ecologia Antonio D’Alessandro, al Ministero, congiuntamente ad una nota di accompagnamento ed il tutto a firma dello scrivente, in qualità di dirigente, del tecnico estensore e del vice sindaco dott. Salvatore Brigante.

Il Comune, quindi, ha ottemperato ad un proprio dovere, evitando omissione ed acquisendo anche il plauso dello stesso Ministero in quanto fra i primi in Italia a rispondere alla richiesta pervenuta.  Il Ministero, per le competenze riservate dalla legge, in data 10 gennaio 2000, emana il Decreto relativo alla “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi”. 

Lo scrivente resta nella carica di dirigente fuori pianta organica fino al 7 luglio 2000 e per scelta ritiene di non accettare la proposta avanzata dal Sindaco di proseguimento dell’incarico; nessun legame, dal  7 luglio 2000, mi vincolava al Comune”.

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