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Cronaca

Offese al tenente, il pm fa ricorso contro l'assoluzione della Forleo

BRINDISI - Nessun complotto ai danni di Clementina Forleo nella procura di Brindisi. La recente ordinanza di archiviazione del gip di Potenza Luigi Spina che ha respinto il ricorso presentato dall' ex gip di Milano contro la richiesta di archiviazione del caso per "inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l' accusa in prospettiva dibattimentale" del pm Maria Correale, non chiude la partita fra la procura di Brindisi e il magistrato oggi di stanza a Cremona. Ma gli strascichi della vicenda, che pendono di fronte alla corte d’appello di Lecce, non c’entrano con i due pm additati dalla Forleo nella denuncia scaturita in archiviazione, ossia Alberto Santacatterina e Antonio Negro. Il ricorso pendente, per quanto scaturisca dallo stesso antefatto, ossia la telefonata incandescente al tenente dei carabinieri Pasquale Ferrari, è contro l’assoluzione in primo grado del gip imputata per ingiurie contro l’ufficiale dell’Arma.

BRINDISI - Nessun complotto ai danni di Clementina Forleo nella procura di Brindisi. La recente ordinanza di archiviazione del gip di Potenza Luigi Spina che ha respinto il ricorso presentato dall' ex gip di Milano contro la richiesta di archiviazione del caso per "inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l' accusa in prospettiva dibattimentale" del pm Maria Correale, non chiude la partita fra la procura di Brindisi e il magistrato oggi di stanza a Cremona. Ma gli strascichi della vicenda, che pendono di fronte alla corte d’appello di Lecce, non c’entrano con i due pm additati dalla Forleo nella denuncia scaturita in archiviazione, ossia Alberto Santacatterina e Antonio Negro. Il ricorso pendente, per quanto scaturisca dallo stesso antefatto, ossia la telefonata incandescente al tenente dei carabinieri Pasquale Ferrari, è contro l’assoluzione in primo grado del gip imputata per ingiurie contro l’ufficiale dell’Arma.

Nella sentenza oggi impugnata il giudice ha riconosciuto che nel corso della conversazione del 19 maggio 2007, intercorsa fra il tenente Pasquale Ferrari e l’imputata, quest’ultima aveva chiesto in modo insistente notizie sull’indagine in corso relativa alle molestie telefoniche ricevute dai genitori Gaspare Forleo e Stella Bungaro prima della morte dei coniugi nel tragico incidente dell’agosto 2005. La Forleo chiedeva in particolare notizie in merito all’acquisizione di alcuni tabulati telefonici, e dopo aver ricevuto “risposte evasive alle sue richieste insistenti e perentorie – scrive Silvia Nastasia -, aveva pronunciato frasi dal significato offensivo ed ingiurioso nei confronti del tenente”. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, il giudice ha ritenuto “quest’ultimo credibile e ha fugato qualsiasi dubbio avanzato in proposito dalla difesa”.

Il pm ripropone nel ricorso tutti i passaggi della vicenda, a partire dalla denuncia del tenente Ferrari, che riferì: “La Forleo iniziò la conversazione presentandosi come il ‘giudice Forleo’, quindi gli chiese conto di presunte negligenze investigative e, in particolare, della mancata acquisizione di alcuni tabulati telefonici non ancora trasmessi da gestori. E’ a questo punto che sarebbe scattata l’invettiva contro l’ufficiale”. I passaggi della conversazione sono quelli noti: “Mi disse che non ero degno di indossare l’uniforme che indossavo, che ero la vergogna della Repubblica italiana”. La sentenza assolutoria nei confronti del gip Forleo, fu formulata secondo il pubblico ministero Silvia Nastasia, sulla scorta di argomentazioni non condivisibili. Le presunte ingiurie – ha detto il tribunale - non furono tali perché l’imputata avrebbe “agito nel corso di uno stato d’ira provocato da un fatto ingiusto”.

Il fatto ingiusto consisteva nel rifiuto del tenente di fornire notizie in merito ai tabulati telefonici sulle molestie ai genitori. “Così argomentando – dice il pm Nastasia – il giudice finisce per supporre che la polizia giudiziaria, nel corso di una attività di indagine, sia tenuta a fornire a persone diverse dal magistrato titolare delle indagini, notizie attinenti alle indagini stesse. E’ appena il caso di osservare che tale assunto è manifestamente erroneo, essendo ovviamente inibito alla polizia giudiziaria fornire notizie di qualunque tipo su un’attività coperta dal segreto istruttorio”. Non è tutto. Sempre secondo il pubblico ministero non solo “il tenente Ferrari non era tenuto a fornire alcuna spiegazione, anzi era obbligato a fare il contrario”, mentre l’imputata, dal canto suo, “non poteva - e a ragione della sua qualifica di certo non lo ignorava – chiedere al tenente contezza di alcunché. Le era certamente inibito interferire per qualunque ragione, su un’attività di indagine in corso”.

Secondo il pm Nastasia dunque: “Con l’argomentazione suesposta, il giudice capovolge l’ordine logico delle valutazioni e dei presupposti e, anziché considerare ingiusta la richiesta della Forleo e legittimo il comportamento evasivo del tenente, afferma apoditticamente il contrario”.  “Appare pertanto assolutamente inverosimile che ella abbia contattato il tenente perché era preoccupata per la sua incolumità. Tutto ciò appare inverosimile anche nel caso in cui ci si chieda perché la Forleo abbia voluto rivolgere quelle domande al tenente Ferrari piuttosto che al pm titolare delle indagini. La risposta è ovvia: mentre il pubblico ministero non avrebbe potuto far altro che riferirle dell’attuale pendenza delle indagini, sul tenente Ferrari ha sperato di ottenere una risposta alle sue richieste, contando sulla autorità di magistrato”.

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