rotate-mobile
Cronaca

“Omicidio Marseglia, i testi della difesa non dicono la verità”

Depositate le motivazioni della condanna di Carlo Cantanna all'ergastolo, la Corte di Assise: "Il pm valuterà se procedere per falsa testimonianza". C'è anche tale Roberto, mai indagato, nominato dal pentito Penna come fonte della sua conoscenza e dal Gabibbo come correo. La difesa aveva riferito di un poliziotto come mandante: "Offrì cento milioni"

BRINDISI –  Sono credibili i pentiti Ercole Penna e Francesco Gravina, mentre non lo sono i sei testimoni citati dalla difesa dell’imputato Carlo Cantanna, condannato all’ergastolo con isolamento diurno di un anno per l’omicidio di Tommaso Marseglia. Testi che rischiano di finire sotto processo per falsa testimonianza, tra loro anche quel Roberto, residente nel Brindisino, mai indagato per il delitto,  di cui i collaboratori di giustizia hanno parlato come fonte della “notizia” e persino come “correo di Cantanna”.

Una vecchia foto di Carlo CantannaLe posizioni dei collaboratori di giustizia e quelle dei testi sentiti in fase dibattimentale sono state sottolineate dalla Corte di Assise del Tribunale di Brindisi nelle motivazioni che hanno portato all’affermazione della colpevolezza, ogni oltre ragionevole dubbio, di Cantanna (in una vecchia foto qui accanto) che si trova ristretto nel carcere di Opera, in relazione all’esecuzione di stampo mafioso, la sera del 22 luglio 2001, nelle campagne di San Vito dei Normanni. Quelle motivazioni sono leggibili dal 5 luglio scorso, sono state depositate alla scadenza del termine di 90 giorni, indicato al momento della lettura del dispositivo da parte del presidente Domenico Cucchiara (a latere Giuseppe Biondi). La difesa ha 45 giorni per presentare Appello.

I giudici della Corte (nella quale siedono anche i popolari) hanno più volte evidenziato che “i pentiti hanno tagliato i ponti con il passato delinquenziale con conseguenze anche piuttosto pesanti, non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche personale e familiare solo parzialmente compensate dai benefici premiali”. Del tutto differente, invece, la valutazione delle dichiarazioni rese dai “testimoni citati dalla difesa, i quali hanno negato di avere avuto un minimo ruolo nella vicenda”, aspetti che per la Corte andrebbero approfonditi dai pm Alberto Santacatterina e Valeria Farina Valaori.

“Valuterà il pm se procedere nei confronti dei testi difensivi per falsa testimonianza”, si legge. “D’altra arte era poco plausibile che Mario (omettiamo il cognome) venisse a confermare di essere stato latore di un messaggio di Cantanna a Marseglia, soggetto ucciso a fucilate, che Francesco e Vito (omettiamo i cognomi)  o Paolo (anche in questo caso omettiamo i cognomi) ammettessero di essere stati organizzatori di un traffico di auto ricettate o che avessero avuto un minimo ruolo nella vicenda che portava all’omicidio. Stessa valutazione dovrà fare il pm per Ermino, così come per il teste sul quale la difesa sembrava puntare più degli altri, tale Roberto di cui tanto Penna che Guarini hanno riferito durante i collegamenti in videoconferenza da località protette, per consegnare ai giudici il movente dell’omicidio, aggravato dalla premeditazione.

“Marseglia (ucciso cinque mesi dopo essere tornato in libertà, ndr) non era inquadrato nel clan di Massimo Pasimeni, era un cane sciolto o al più era riconducibile al gruppo storico della Scu di Pino Rogoli, in quel periodo in contrasto con i mesagnesi e per eliminarlo, Cantanna che certamente godeva di una autonomia in seno al clan non avrebbe dovuto chiedere il consenso o l’autorizzazione dei vertici”, scrive la Corte. “Marseglia era un potenziale concorrente, oltre che autore di una provocazione non perdonabile nell’ambiente mafioso” perché si sarebbe rivolto a Cantanna chiamandolo “signor nessuno” durante una lite”.

Ercole PennaPenna “ha descritto molto bene le modalità attraverso le quali riceveva la notizia confidenziale di interesse per questo processo da parte di un detenuto, tale Roberto (di cui riferisce le generalità complete, ndr)”, è scritto nelle motivazioni. “Non una confidenza coram populo o ex abrupto, ma dopo che per quale giorno Penna aveva partecipato a convulsi discorsi che avvenivano nella cella tra gli affiliati di Cantanna, appena raggiunti da ordinanza di arresto”. Modalità logiche e coerenti,  per i giudici: “Non può tacersi ancora che la confidenza veniva resa da un uomo di spicco del gruppo capeggiato da Cantanna, quale era Roberto che nell’ordinanza e nella sentenza viene sostanzialmente indicato come il braccio di destro di Cantanna, che lo accompagnava negli spostamenti e che teneva le fila del gruppo durante la sua detenzione”.

Lo stesso “Roberto è stato poi indicato da Gravina, alias il Gabibbo addirittura come correo di Cantanna nell’omicidio Marseglia”. Gabibbo ha riferito di aver conosciuto Marseglia e che tra Cantanna e questi scoppiò una lite durante la quale Marseglia rifiutò di affiliarsi e schiaffeggiò Cantanna che decise di ucciderlo. “La sua fonte sarebbe stata lo stesso Cantanna che gli diceva in dialetto ci agghiu datu nu cuerpu ‘ncapu a quello grandissimo cornuto, davanti al padre di Ercole Penna, in una masseria sulla Mesagne San Vito, e alla presenza di questo Roberto”. Viste le fonti diverse e autonome dei due collaboratori, per la Corte è da escludersi il pericolo di reciproca influenza.

Quanto a quel Roberto, “è stato sentito e ha negato di aver mai fatto quella confidenza a Penna”. L’ascolto è stato chiesto dalla difesa che ha censurato la dichiarazione de relato di Penna. “Il giudice è libero di apprezzarla” e così è stato fatto dalla Corte che ha sottolineando come “la negazione di Roberto rafforza la testimonianza di Penna, alla luce di quella di Gabibbo.

La conclusione a cui sono arrivati i giudici è che “Cantanna, ben consapevole delle abitudini di lavoro di Maseglia, si appostava di notte lungo la strada e sparava due colpi di fucile calibro 12, il secondo a distanza di un metro e alla testa, in modo da finirlo”.

Un'aula di giustizia italianaLa “difesa ha poi sostento che dalle dichiarazioni di alcuni parenti della vittima (vengono riportati i nomi e i cognomi, ndr) emergevano altre piste investigative che però non venivano debitamente esplorate, come quella di estorsioni e traffici di droga, per i quali Marseglia aveva riportato condanne scontando un lungo periodo di detenzione e aveva anche subito attentato diversi anni prima e ancora la pista che conduceva a un ispettore della polizia (nome e cognome anche in questo caso) quale mandante dell’omicidio”.

La tesi alla quale la Corte non ha dato alcun credito era la seguente: il poliziotto, tramite una terza persona, poi citata come teste e ritenuto non attendibile, aveva proposto ad uno dei congiunti di Marseglia, di ucciderlo “una volta uscito dal carcere in cambio di una somma di denaro di cento milioni di lire e un biglietto aereo per gli Stati Uniti”. Per i giudici si tratta di “piste che riguardavano il passato di Marseglia, non riscontrate neppure dalle intercettazioni ambientali nella stazione dei carabinieri di San Vito”. Al contrario non è stato apportato alcun elemento in grado di smentire i pentiti che restano credibili. Per Cantanna, al momento, il fine pena è “mai”. Carcere a vita.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

“Omicidio Marseglia, i testi della difesa non dicono la verità”

BrindisiReport è in caricamento