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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Francavilla Fontana

Perde causa per licenziamento e rischia processo per truffa alla 104

Un dipendente sindacalista di cooperativa sociale che gli investigatori privati avevano sorpreso nel negozio della moglie

FRANCAVILLA FONTANA – Rischia il rinvio a giudizio per truffa continuata, e si è visto anche respingere proprio venerdì scorso dal giudice del lavoro di Brindisi il ricorso contro il licenziamento subito per giusta causa, un 50enne di Francavilla Fontana all’epoca dei fatti dipendente e rappresentante sindacale di una cooperativa sociale della città, il quale, stando alle conclusioni del pm da un lato, e della sentenza di primo grado della causa di lavoro, avrebbe abusato per svolgere altre attività dei permessi concessigli in  base alle legge 104, per prestare periodica assistenza ad un parente portatore di invalidità.

La sentenza del magistrato del lavoro Maria Forastiere è come già detto dell’8 febbraio, mentre la richiesta di rinvio a giudizio del sostituto procuratore Luca Miceli, procedura sviluppatasi parallelamente all’altro giudizio, e che vede come parti lese il datore di lavoro e l’Inps, approderà all’udienza preliminare davanti al gup Tea Verderosa il 12 marzo prossimo. In questo caso viene contestato il secondo comma dell’articolo 640, truffa, quindi l’ipotesi che il fatto sia stato commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità (pena sino a 5 anni)

Sul fronte del procedimento penale, le indagini furono affidate dal pm ai carabinieri del Nas di Taranto il 10 febbraio del 2016. Il magistrato inquirente aveva già a disposizione  in allegato all’atto di querela, una rapporto investigativo privato, lo stesso prodotto dalla cooperativa al giudice del lavoro. Ma furono poi i militari del Nas di Taranto ad esperire gli accertamenti formali sulla vicenda, ricercando anche i riscontri alle deduzioni conclusive delle investigazioni private. La relazione dei carabinieri è stata consegnata alla procura il 24 marzo dello scorso anno, ed hanno convinto il magistrato inquirente a chiedere l’imputazione dell’indagato.

Mentre, come già detto in principio, ieri l’altro è stata depositata la sentenza del giudice del lavoro, che rigetta il ricorso del dipendente della cooperativa sociale basata soprattutto sulla tesi che il licenziamento subito fosse viziato dalla discriminazione antisindacale. Tesi analizzata e giudicata del tutto infondata dal magistrato: era pur vero che i rapporti di nella cooperativa sociale non sempre erano stati sereni, soprattutto a causa di ritardi nelle retribuzioni, ma la ragione concreta a base del licenziamento del dipendente sindacalista è apparsa esclusivamente collegata alla violazione del rapporto di fiducia e di buona fede con il datore di lavoro.

Le risultanze degli accertamenti investigativi privati prodotti dalla cooperativa sociale hanno infatti dimostrato che in varie circostanze, il dipendente in questione nei giorni di permesso dovuti in base alla legge 104 in realtà aveva trascorso ore presso l’attività commerciale della moglie, sempre a Francavilla Fontana, o in compagnia di altre persone. A tali conclusioni il magistrato del lavoro è giunto anche dopo aver valutato anche le dichiarazioni dei testimoni escussi. Quindi rigetto del ricorso e condanna la pagamento delle spese di giudizio per l’ex dipendente-sindacalista della cooperativa sociale, il quale ovviamente potrà valutare con il proprio legale l’opportunità di un ricorso in appello.

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