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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Piano casa applicabile anche ad aree sottoposte a vincoli paesaggistici

La pronuncia del Consiglio di Stato, su ricorso di un cittadino: chiedeva il rilascio dell'autorizzazione per ricostruire un edificio

Il Consiglio di Stato, come aveva fatto in precedenza il Tar Lecce, ha ritenuto che gli interventi e gli aumenti di cubatura previsti dal “Piano casa” – legge regionale 14 del 2009 - possono essere disciplinati e applicati dai Comuni anche nelle zone del territorio sottoposte a vincoli paesaggistici. Pronuncia che può interessare anche il comune di Brindisi.

In entrambi i casi, i giudici hanno aderito a quanto sostenuto dagli avvocati  Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, per conto di un  cittadino che aveva chiesto il rilascio dei necessari titoli, tra i quali anche quello paesaggistico, per realizzare su un terreno vincolato un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente con aumento di cubatura in applicazione del “Piano casa”. La normativa regionale infatti stabilisce che “i comuni, con deliberazione del consiglio e ai sensi del Pptr (il piano paesaggistico territoriale regionale), possono disporre l’individuazione di ambiti territoriali e di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico nei quali consentire gli interventi di cui agli articoli  3 e 4”, ossia una demolizione con ricostruzione o una ristrutturazione con aumento di volumetria non superiore al 35 per cento. Il comune salentino nel quale il ricorrente risiede aveva esercitato puntualmente questo potere deliberativo. Per questo motivo aveva poi espresso parere favorevole al progetto presentato dal cittadino, poiché l’intervento – avevano precisato i tecnici comunali - risulta migliorativo delle peculiarità paesaggistico-ambientali del luogo.

Il ministero dei Beni Culturali aveva invece negato il proprio assenso paesaggistico, ritenendo non applicabile il “Piano casa” in aree sottoposte a vincolo. Il proprietario si era pertanto rivolto al Tar Lecce, con il supporto legale dell’avvocato e professore Pier Luigi Portaluri e dell’avvocato Giorgio Portaluri. I difensori avevano sottolineato in giudizio che l’Amministrazione comunale aveva ben individuato gli immobili e le aree vincolate nelle quali la norma regionale è applicabile, e aveva espressamente incluso anche l’area del ricorrente.

La prima sezione del Tribunale amministrativo leccese,  accogliendo le tesi difensive, aveva dato ragione al cittadino. Dalle stanze di via Rubichi avevano stabilito un principio importante: “Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, di esclusiva competenza dello Stato, e quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione ambientale e paesaggistica che spettano alla concorrente competenza di Stato e Regioni. Si tratta di due tipi di tutela – avevano precisato i giudici amministrativi salentini - che ben possono essere coordinati tra loro ma che devono necessariamente restare distinti”. il Ministero aveva difeso il proprio provvedimento contestando anche la legittimità costituzionale della norma regionale sul “Piano casa” nella parte in cui attribuisce ai comuni il potere di individuare parti del proprio territorio soggette a vincolo nelle quali può in ogni caso trovare applicazione la norma. A questo, e in pieno accoglimento delle tesi degli avvocati Pier Luigi e Giorgio Portaluri, il Tar aveva replicato, nella sentenza, che la facoltà concessa dal legislatore regionale ai comuni di delimitare ambiti vincolati nei quali consentire gli interventi previsti dal Piano casa è perfettamente in linea con il dettato costituzionale, poiché questa materia rientra nel governo del territorio ed è affidata alla competenza delle Regioni.

Contro questa innovativa decisione del Tar salentino il Ministero per i beni culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della sentenza. I Giudici di Palazzo Spada non hanno però accolto la richiesta di sospensiva, affermando che l’appello non appare fondato nel merito.

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