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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Quota di immobile con ipoteca, la valutazione del prezzo di vendita è lasciata al mercato

Il collegio del Tribunale di Brindisi si è espresso sulla questione posta dagli avvocati di un cittadino francavillese, già vittorioso di fronte al giudice monocratico

Il collegio del Tribunale di Brindisi conferma e rilancia: è sulla sola quota immobiliare gravata da ipoteca che va applicato l'articolo 52 Dpr 602/1973 e il valore di vendita dell'immobile è lasciato alla valutazione del libero mercato. "La sola quota del prezzo degli immobili facente capo al ricorrente dovrà essere determinata secondo i parametri di cui all'articolo 52 comma 2-bis Dpr 602/73 e che le restanti quote di proprietà dell'immobile dovranno essere liquidate secondo il valore e il prezzo liberamente stabiliti fra le parti contrattuali".

Avvocato Angelo Prete-3

E ancora: "Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vendere la propria quota di proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita con il consenso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al prezzo di mercato, corrispondendo al creditore la somma totale in parte rinveniente dal prezzo incassato dalla vendita della quota e in parte anche da atti di liberalità di soggetti terzi". Questo il principio espresso dal collegio del Tribunale di Brindisi che ha messo fine a una questione che si protraeva da alcuni mesi e che già aveva visto vittorioso un cittadino francavillese dinnanzi al giudice monocratico di Brindisi, sempre assistito dagli avvocati Angelo Prete (nella foto sopra) dello studio Open avvocati e dall'avvocato Nicola Lonoce. 

"Il Tribunale di Brindisi, nella persona del giudice monocratico Stefano Marzo, aveva già stabilito, il 25 ottobre 2021, che la vendita ex articolo 52 Dpr 602/1973, dovesse ritenersi applicabile sulla sola quota gravata da ipoteca e non sull'intero immobile, che pertanto poteva essere venduto a prezzo di mercato. Il collegio, in data odierna (14 marzo 2021), si è anche espresso sulla integrazione della somma, qualora il valore della quota liberamente venduta a valore di mercato, fosse inferiore rispetto a quello calcolato ex articolo 52. Ebbene, secondo il collegio, in tal caso, il titolare della quota gravata da ipoteca, potrà integrare il prezzo ricavato dalla libera vendita, con apporto anche di soggetti terzi, sino al raggiungimento del prezzo fissato dall'articolo 52 Dpr 602/73” dichiarano l'avvocato Angelo Prete dello studio Open avvocati e l'avvocato Nicola Lonoce (foto sotto).

Nicola Lonoce-4

I quali concludono: "Sino ad oggi l'Agenzia si è sempre dichiarata contraria a una simile ipotesi, impedendo di fatto l'applicazione corretta della norma. Pensiamo che si sia rotto finalmente un tabù. Da oggi in poi i contitolari di quote immobiliari, alcune delle quali gravate da ipoteca dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avranno una possibilità in più, ovvero quella di ricorrere a una norma che è stata pensata a tutelare la libera circolazione delle vendite, ma che a causa di interpretazioni restrittive (errate) date dall'Agenzia di Riscossione, non era molto utilizzata nelle operazioni di compravendita".

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