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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Quota ipotecata di un bene, il Tribunale di Brindisi dà torto all'Agenzia Entrate Riscossione

Se si vende un bene con ipoteca si deve aver il consenso dell'agenzia. Per il giudice quest'ultima non può sindacare sul valore dell'intero bene, ma solo sulla quota in oggetto

BRINDISI - Il Tribunale di Brindisi dà torto all'Agenzia Entrate Riscossione e la condanna al pagamento delle spese processuali, circa 3.500 euro. Il ricorso era d'urgenza. E riguardava la vendita di un bene, su una parte del quale grava un'ipoteca. In altre parole, quando l’ipoteca iscritta dall'agente della riscossione riguarda solo una quota di un bene, il consenso alla vendita non può essere parametrato all'intero prezzo ma solo al controvalore della quota oggetto di gravame. E' il principio stabilito dal Tribunale di Brindisi, giudice Stefano Marzo, a seguito del ricorso d'urgenza presentato dall'avvocato Angelo Prete (foto sotto) - dello studio Open-Avvocati -  e dall'avvocato Nicola Lonoce, entrambi di Francavilla Fontana, finalizzato a risolvere una problematica che riguarda tantissimi cittadini debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

avvocato Angelo Prete-2

"Si può procedere alla vendita del bene, anche se la singola quota risulta ipotecata […]. Il valore della vendita dovrà essere determinato ai sensi degli articoli 52, 68, 79, 80 comma 2 lettera b), Dpr 602/73, solo per la quota ipotecata, per le altre quote di proprietà le parti sono libere di concordare il prezzo senza alcun vincolo". E' quanto recita il provvedimento del giudice Marzo, del 25 ottobre 2021.

Questi i fatti: un cittadino francavillese si è rivolto ai difensori dopo aver firmato un preliminare di vendita e aver scoperto l'esistenza di un'ipoteca sulla sua quota di proprietà pari ad un dodicesimo. Avendo tutti i comproprietari stipulato contratto preliminare di vendita dei suddetti immobili ed essendo stata fissata la data del 31 dicembre 2021 per la stipula del definitivo, si è reso necessario liberare l'immobile dall'ipoteca iscritta in favore dell'Agenzia delle Entrate per un credito di euro 117mila euro.

A tal fine, in forza di quanto previsto dall'articolo 52 comma 2-bis Dpr 602/1973, l'avvocato Prete aveva rivolto istanza all'Agenzia delle Entrate Riscossioni diretta a ottenere il consenso rispetto alla facoltà che la citata norma accorda al debitore. E cioè "di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79, 80 comma 2 lett. b), con il consenso dell'agente di riscossione, il quale interviene nell'atto di riscossione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita". 

Nicola Lonoce-3

L'Agenzia aveva respinto l’istanza e aveva rifiutato il proprio consenso, ritenendo che il prezzo dell'intero bene oggetto di vendita – non già quello relativo alla sola quota del ricorrente – dovesse essere parametrato ai dettami previsti dall'articolo 52 comma 2-bis Dpr 602/73. A questo punto, i difensori si sono visti costretti a rivolgersi all'autorità giudiziaria con un ricorso d'urgenza, al fine di ottenere la giusta interpretazione della normativa vigente, condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

"Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per i contribuenti": è il pensiero dell'avvocato Angelo Prete (studio Open-Avvocati) e dell'avvocato Nicola Lonoce (foto sopra). "Il Giudice ha fatto propria la nostra tesi e dato ragione al cittadino. L'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della norma era evidentemente errata, impedendo ai comproprietari liberi da gravami, di esercitare il proprio diritto di vendita. In tal modo invece, l'obbligo di vendere la quota ai sensi dell'articolo 52 Dpr 602/73, graverà solo ed esclusivamente sulla quota oggetto dell'iscrizione ipotecaria, lasciando alla libera trattativa delle parti di fissare il prezzo di vendita".

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