Recupero crediti del Comune: dubbi su incarichi esterni e sul forte ritardo
Con delibera n. 207 del 14 luglio 2015, la giunta ha affidato a quattro legali esterni al Comune, il compito di esperire ogni azione atta al recupero di numerosi crediti vantati nei confronti di ditte private e comuni della provincia di Brindisi, relativi al pagamento di numerose fatture riferite all’ecotassa e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nella discarica di Autigno
BRINDISI - Con delibera n. 207 del 14 luglio 2015, la giunta ha affidato a quattro legali esterni al Comune, il compito di esperire ogni azione atta al recupero di numerosi crediti vantati nei confronti di ditte private e comuni della provincia di Brindisi, relativi al pagamento di numerose fatture riferite all’ecotassa e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nella discarica di Autigno. Molti dei quali abbastanza datati.
Un impegno che la giunta ha ritenuto affidare a legali esterni “ per un’azione più rapida dati i numerosi e delicati carichi di lavoro dell’ufficio legale”. La delibera chiarisce che le competenze spettanti a quei legali devono essere recuperate, a cura dei medesimi, nei confronti dei debitori. Solo in caso di mancato recupero nei confronti degli esecutati l’amministrazione si farà carico del rimborso delle sole spese vive sostenute dai legali incaricati. Una eventualità che presupporrebbe un impegno di spesa, che non risulta essere preso in alcuna considerazione dalla delibera e che potrebbe produrre un debito fuori bilancio.
Non si vuole certamente mettere in dubbio la possibilità dell’amministrazione comunale di poter conferire direttamente incarichi professionali a legali esterni, che, per essere legittimi, devono conformarsi al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa riferiti alla trasparenza, all’imparzialità, alla motivazione, che deve essere adeguata, per rendere possibile decifrare la congruità della decisione posta in atto, rispetto alla straordinarietà delle esigenze da soddisfare.
Motivazione che non può essere affatto generica, né in contraddizione con gli atti successivi della stessa amministrazione comunale. Nel caso specifico riesce difficile valutare adeguata, comprensibile e non contraddittoria una motivazione, che dopo aver fatto riferimento ai pesanti carichi di lavoro dell’ufficio legale interno del Comune, per avallare l’affidamento esterno, decide subito dopo, con la delibera 208 dello stesso 14 luglio, ma anche con quelle 211 – 212 – 214 – 215 del 17.7.2015 e 248 - 250 – 251 del 19.8.2015 e 259 -260 -261- 262 – 263 - 264 del 4.9.2015 e 268 – 269 - 270 - 271 del 10 settembre 2015, solo per citarne qualcuna, di affidare ai legali interni, altrettanti contenziosi giudiziari.
Per i quali, evidentemente, non si temono né lentezze, né ritardi, né carichi di lavoro ostativi al conferimento degli incarichi. Né potrebbe essere altrimenti, considerati gli affidamenti successivi effettuati senza riserva alcuna e la precedente puntuale attività dell’ufficio legale comunale, cui non sono stati mai addebitati responsabilità di quella natura nello svolgimento della sua attività.
Una esigenza di rapidità in evidente contrasto anche con i notevoli ritardi consumati anche su questo versante dall’amministrazione comunale, che rende oggettivamente legittimo il dubbio, che la decisione possa prescindere dagli attuali o precedenti carichi di lavoro.
Come può essere diversamente interpretata la decisione dell’amministrazione di non dar seguito alla proposta di delibera, avanzata dall’ufficio legale di Brindisi, nel lontano 29 ottobre 2012, per attivare con i legali interni un’azione giudiziaria per il recupero delle ingenti somme riferite alle numerose fatture non pagate per ecotassa e smaltimento dei rifiuti in discarica. Le stesse oggetto dell’attuale contenzioso.
Una proposta restituita non approvata allo stesso ufficio legale il successivo 27 novembre 2012, con l’indicazione apposta dal segretario generale, che riferiva l’intendimento della giunta di affidare l’incarico ad avvocati esterni. Prescindendo evidentemente da ogni considerazione. Non se ne fece più niente. Nessuna delibera, nonostante la successiva proposta dell’ ufficio legale, avanzata lo stesso 27 novembre 2012, si fosse uniformata alle indicazioni fornite dal segretario generale.
Un silenzio durato quasi tre anni, fino all’affidamento dell’intero contenzioso a legali esterni, perfettamente in linea con l’indicazione del 2012 del segretario generale, che potrebbe configurare responsabilità per danno erariale nel caso in cui nel frattempo, per effetto del trascorrere del tempo, si sia realizzata la prescrizione di alcuni crediti.
Certamente non si vuole revocare in dubbio le capacità professionali dei legali incaricati, di cui si ignorano i parametri professionali, che possano far apprezzare i motivi che hanno indirizzato la scelta, ma anche l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi in ordine all’incarico effettuato.
Nondimeno sarebbe stato opportuno, così come hanno fatto da tempo altri Comuni, che il Comune di Brindisi per la selezione del difensore si fosse uniformato, come si chiede da tempo, ai criteri di trasparenza, pari opportunità e rotazione, con l’istituzione di un apposito albo comunale degli legali di fiducia del comune, distinti per specializzazione e di un apposito regolamento o linee guida per l’affidamento degli incarichi legali. Sempre in caso di necessità adeguatamente motivate.
Nella circostanza va precisato che, mentre non esiste perplessità alcuna nell’escludere il conferimento di un singolo incarico, legato ad una necessità contingente, dalla disciplina dettata dal codice in materia di procedure di evidenza pubblica, non altrettanto pacifica risulta l’inclusione nella stessa categoria del singolo incarico, l’affidamento della gestione del credito e del contenzioso di un intero settore della pubblica amministrazione, peraltro non determinato nel numero delle posizioni affidate e nella consistenza economica complessiva, che si ritiene invece possa costituire un appalto di servizi legali. Che per questo esula dalle procedure dettate per l’affidamento diretto.
Desta infine non poche perplessità la circostanza, che si sia aspettato moltissimi anni per attivare l’azione legale, ma anche che non si sia mai provveduto a recuperare immediatamente il credito, per mezzo della compensazione, nei confronti di quelle ditte, che nel frattempo effettuavano prestazioni per conto del Comune, che venivano regolarmente e completamente retribuite, ignorando il credito vantato ed il mezzo per recuperalo immediatamente. Ma anche con riferimento alla possibilità di continuare ad intrattenere rapporti commerciali con quelle ditte.
Questioni che vanno adeguatamente chiarite ed immediatamente risolte, per evitare possibili interventi e censure da parte della Corte dei Conti, alla quale potrebbe e dovrebbe essere sottoposto il caso in esame.