Rifiuti: anche la Reteservizi la spunta al Tar. "Illegittima l'esclusione dal bando"
Anche il comune di Torchiarolo esce sconfitto dal Tar, nell'ambito di un contenzioso con la ditta che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Reteservizi
TORCHIAROLO – Anche il comune di Torchiarolo esce sconfitto dal Tar, nell’ambito di un contenzioso con la ditta che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Reteservizi. Con la sentenza numero 1221 emessa mercoledì (27 luglio) il tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati della ReteServizi (Saverio Sticchi Damiani, Maurizio e Gaetano Sansone) contro l’esclusione dalla gara ponte indetta dall’amministrazione comunale per l’affidamento del servizio in attesa della conclusione del bando di gara decennale dell’Aro/Br2 e contro l’ordinanza con cui la stessa amministrazione aveva estromesso la Reteservizi dal servizio, affidandolo a un’altra ditta.
Si tratta insomma di una vicenda analoga a quella che ha contrapposto il comune di Brindisi alla ditta Ecologica Pugiese, i cui ricorsi contro gli atti adottati dall'amministrazione comunale sono stati puntualmente accolti dal Tar.
“I Giudici di Via Rubichi – si legge in una nota dello studio legale Sticchi Damiani - dopo avere affermato la legittimità della scelta dell’Amministrazione di indire una gara informale tramite procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento del servizio di igiene urbana nelle more dell’espletamento della gara d’ambito, hanno comunque censurato i provvedimenti con cui il Comune, dapprima, aveva escluso la ditta Reteservizi dalla ‘gara ponte’ giudicandola ‘inaffidabile’ e poi, del tutto inaspettatamente, l’aveva estromessa dalla gestione del servizio affidandolo ad altra ditta scelta in via d’urgenza”.
In particolare, la sentenza mette in luce “numerosi e concordanti numerosi e concordanti indici sintomatici tali da dimostrare un uso distorto ed illegittimo del potere di valutazione”, da parte del Comune di Torchiarolo, del potere di valutare l’affidabilità delle imprese partecipanti alle gare d’appalto, individuati nel fatto che, nel recente passato, il Comune avesse rilasciato alla Reteservizi numerosi certificati attestanti la regolare esecuzione del servizio di igiene urbana senza mai applicare e riscuotere alcuna sanzione contrattuale in danno della stessa impresa, nelle numerose proroghe del servizio disposte in favore della Società (per una durata complessiva ulteriore di circa tre anni) e, infine, “el comportamento poco trasparente e ‘ondivago’ – si legge ancora nella nota dello studio Sticchi Damiani - della stessa amministrazione che, da un lato, non aveva preceduto la “gara ponte” dall’esperimento di un’indagine di mercato volta ad acquisire le adesioni da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura d’urgenza e, dall’altro, aveva reiteratamente esercitato il potere di autotutela dopo la proposizione del ricorso da parte del precedente gestore del servizio”.
“L’attenzione del Tar – prosegue lo studio legale Sticchi Damiani - si è concentrata inoltre sull’ordinanza sindacale con cui il Comune, in via straordinaria e provvisoria, aveva affidato il servizio ad altra ditta fino all’avvio del servizio da parte del soggetto individuato all’esito della ‘gara ponte”’ ordinanza ritenuta illegittima sia perché non supportata da un’adeguata istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di affidabilità ed alla specificazione delle modalità di svolgimento del servizio da parte del nuovo gestore, sia perché determinata sulla base dell’illegittimo giudizio di inaffidabilità precedentemente espresso dal Comune nei confronti della ditta Reteservizi”.