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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Screening tumori, il biologo a contratto va reintegrato sino a termine progetto

BRINDISI - Una buona notizia per i precari, una brutta notizia per la Asl. L’azienda sanitaria locale, a corto di fondi, sospende il contratto al biologo che avrebbe dovuto eseguire lo screening del carcinoma della cervice uterina, a metà dell’opera. Il giudice del lavoro di Brindisi, presidente Francesco De Giorgi, ne dispone il reintegro fino al 31 dicembre 2012, e condanna l’azienda al pagamento delle spese processuali. Se la sentenza del giudice del lavoro dovesse fare scuola, si inaugurerebbe un’altra era, per i precari di tutte le razze e le stazze.

BRINDISI - Una buona notizia per i precari, una brutta notizia per la Asl. L’azienda sanitaria locale, a corto di fondi, sospende il contratto al biologo che avrebbe dovuto eseguire lo screening del carcinoma della cervice uterina, a metà dell’opera. Il giudice del lavoro di Brindisi, presidente Francesco De Giorgi, ne dispone il reintegro fino al 31 dicembre 2012, e condanna l’azienda al pagamento delle spese processuali. Se la sentenza del giudice del lavoro dovesse fare scuola, si inaugurerebbe un’altra era, per i precari di tutte le razze e le stazze.

Il progetto per il quale il medico era stato incaricato fa parte di una iniziativa promossa dalla Regione Puglia nel triennio 2005-2007. Obiettivo, quello di sensibilizzarle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, la cosiddetta “popolazione bersaglio”, alla prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile. Tra i vari strumenti da utilizzare, la compagna informativa, l’invito all’esecuzione del pap-test e l’approfondimento diagnostico. Il progetto in questione riveste importanza strategica fondamentale nell’ambito delle linee guida della sanità regionale, tanto da essere inserito nei cosiddetti Lea (Livello essenziale di assistenza).

L’azienda sanitaria sottoscrive, al contempo, un contratto con l’azienda farmaceutica Roche per la fornitura dei materiali necessari. Il 4 febbraio 2008, il medico biologo Giovanni Candita, di Francavilla Fontana, sottoscrive un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’azienda sanitaria brindisina per la realizzazione del progetto regionale di attuazione triennale. Il contratto ha durata annuale, salva la possibilità di proroga e che, in effetti, era stato prorogato più volte, fino a quando la Asl (il 9 febbraio 2011) gli aveva comunicato la scadenza del contratto per raggiungimento del limite massimo dei 36 mesi di servizio.

Il medico si rivolge all’avvocato Fabio Patarnello, e dichiara del tutto illegittima la decisione unilaterale dell’azienda, perché il limite imposto vale per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma non per i co.co.co., sottolineando il fatto che, a dispetto della data di stipula del contratto il progetto ha avuto avvio effettivo un anno dopo.  Il biologo rivendica dunque il diritto di proroga del contratto sino alla conclusione del progetto, e ravvisa il periculum in mora nel fatto che la mancata proroga gli avrebbe impedito la realizzazione del progetto, sottolineando che attendere un giudizio di merito avrebbe significato correre il rischio che il materiale utilizzato nella realizzazione del progetto, si deperisse. Da qui, la richiesta di proroga fino al completamento dell’opera.

Lapidarie le conclusioni del giudice del lavoro De Giorgi: “Appare irragionevole e contrario ai principi dell’esecuzione del contratto in buona fede la risoluzione negoziale, o meglio la mancata proroga del contratto,  operata dalla resistente prima che il Candita fosse messo nella possibilità di adempiere a quanto pattuito nel regolamento contrattuale. Non ostano alla prosecuzione del contratto divieti legislativi,”. Ma il giudice prosegue, ed è il dettaglio che fa ulteriore differenza: “Appare conforme al criterio di buona amministrazione, evitando lo spreco di denaro pubblico impiegato per l’affidamento dell’appalto alla Roche senza che venga attuato il progetto, e di buona fede contrattuale consentire la proroga fino alla scadenza triennale del suddetto appalto, cioè fino al 31 dicembre 2012”.

ordinanza tribunale

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