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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Sentenza riconosce premialità ai dipendenti Bms: boomerang sul bilancio comunale

Il giudice del lavoro del tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso di un dipendente della partecipata che ad aprile 2014 subì la revoca di un assegno mensile da 500 euro lordi

BRINDISI – L’assegno ad personam non poteva essere revocato. Il giudice del lavoro del tribunale di Brindisi, Pietro Primiceri, ha accolto il ricorso di un dipendente della Brindisi Multiservizi, società in house del Comune di Brindisi, che chiedeva la corresponsione di un assegno mensile lordo da 500 euro riconosciutogli per la particolarità delle mansioni espletate fra il gennaio 2009 e il mese di marzo del 2014.

Certamente questa sentenza non porà non avere riflessi sul bilancio comunale, perché il Comune di Brindisi è socio unico di Bms  e all’epoca dei fatti l’amministrazione dispose il taglio di quelli che erano considerati dei benefit ingiustificati, fra le proteste dei lavoratori, per sanare il bilancio dell’azienda. 

Il ricorrente, difeso dall’avvocato Giacomo Greco, è stato assunto dalla Multiservizi nel 2000. Per anni ha svolto complesse attività di carpenteria e muratura, coordinando l’attività di altri lavoratori. Proprio in considerazione della particolare qualità e professionalità delle mansioni svolte, a fronte di un minore inquadramento economico, il lavoratore ha sostenuto l’irriducibilità dell’assegno da 500 euro.

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La società, invece, costituitasi in giudizio, ha sostenuto “la riconducibilità dell’assegno a non meglio precisate – si legge nella sentenza – esigenze di particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa venute meno nel corso del rapporto di lavoro anche per effetto del superiore inquadramento al sesto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese di pulizie e servizi integrati/multiservizi a decorrere dall’1 maggio 2014”.

Sulla base del Ccnl in questione, l’assegno ad personam, corrisposto mensilmente per ben cinque anni, “rappresentava senza dubbio un trattamento di maggior favore il quale – scrive il giudice – una volta concesso entra a far parte del trattamento retributivo dovuto al lavoratore”. Stando all’articolo 18 del Ccnl, in particolare, la retribuzione globale mensile è “quella risultante dalla somma della retribuzione base di ogni eventuale superminimo o assegno ‘ad personam’, nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.) con ciò dovendo intendersi che l’assegno corrisposto al lavoratore (secondo un’interpretazione della norma contrattuale avallata anche dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 9011/2012) una volta concesso perde l’originario carattere discrezionale e assume natura retributiva”.

Quell’assegno da 500 euro, insomma, essendo a tutti gli effetti parte integrante dello stipendio, “rientrava tra le condizioni di maggior favore – spiega il giudice – che la società era tenuta ad assicurare al lavoratore anche al momento del nuovo inquadramento professionale”.

Per questo il giudice ha condannato la Brindisi Multiservizi a pagare in favore del ricorrente la somma di 500 euro lordi mensili, a decorrere dall’1 aprile 2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali della maturazione del saldo”. Va ricordato che la revoca dell’assegno ad personam fu al centro di una vivace contrapposizione tra i lavoratori e l’amministrazione comunale, sfociata in due giorni di sciopero (leggi: lo sciopero del 18 marzo 2014; lo sciopero del 19 marzo 2014).


 

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