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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Assunzioni a Torre Guaceto, Consiglio di Stato: "Procedure illegittime"

Confermata la sentenza del Tar dell'aprile 2020: il Consorzio non ha rispettato gli obblighi di pubblicazione del concorso per l'assunzione di personale

“Appello infondato”. Il Consiglio di Stato (Sezione quinta), con sentenza emessa nella giornata di oggi (lunedì 2 agosto), ha confermato l’annullamento dei provvedimenti riguardanti l’assunzione a tempo indeterminato di otto unità adottati nel maggio 2019 dal Consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto, confermando il principio secondo il quale il Consorzio, agendo nell’ambito degli enti pubblici non economici, avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di pubblicazione del concorso per l’assunzione di personale. Sono stati dunque bocciati gli appelli presentati da sette dipendenti assunti tramite quel concorso e dallo stesso Consorzio, contro la sentenza del tribunale amministrativo di Lecce dell’aprile 2020. 

La procedura di assunzione fu impugnata da sei persone che asserirono di non aver potuto partecipare alla selezione, in quanto ne ignoravano l’esistenza a causa del fatto che il concorso non era mai stato pubblicato nei modi prescritti dalla legge. Il Tar diede loro ragione, rimarcando come la procedura selettiva fosse stata svolta “senza la preventiva e necessaria pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che tale mancata pubblicazione ha viziato, in radice, tutta la procedura selettiva, determinando l’illegittimità di tutti gli atti della stessa”. In particolare vennero annullati i seguenti atti: l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei all'assunzione a tempo indeterminato firmato digitalmente il 31 dicembre 2018 dal direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto; l’avviso di pubblicazione elenco dei candidati ammessi, data, orario e sede della prova di esame orale; il provvedimento del 15 maggio 2019, con cui il direttore del Consorzio ha approvato tutti gli atti del procedimento e la graduatoria relativi all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consorzio di gestione di Torre Guaceto. 

Gli appelli presentati sia dai vincitori della selezione che dal Consorzio si basano entrambi sulla contestazione dell’erronea qualificazione della natura giuridica del Consorzio Torre Guaceto, il quale non rientrerebbe tra gli enti pubblici non economici, dovendosi invece inquadrare nella categoria dei consorzi ordinari con attività esterna, disciplinati dall’articolo 2612 e ss. del Codice civile. Il Consorzio, dunque, secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, “dovrebbe essere qualificato come ente pubblico economico che svolge attività economica nelle forme del diritto privato, equiparabile alle società pubbliche e da assoggettare, pertanto, alla disciplina per queste prevista dal d.lgs. n. 175 del 2016 in tema di assunzioni del personale”. Da tale qualificazione conseguirebbe, sempre secondo gli appellanti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

Ma il collegio giudicante del Consiglio di Stato rileva come la possibilità per organismi di gestione, come appunto il consorzio di Torre Guaceto, “di svolgere anche attività di natura commerciale o imprenditoriale (che, come noto, costituisce il tratto distintivo degli enti pubblici economici, ove questa attività assuma carattere esclusivo o prevalente) sia confinata in un ambito marginale e non prevalente”. “Pertanto - si legge nella sentenza - non è in grado di incidere in termini decisivi ai fini della qualificazione privatistica dell’ente, che rimane nel campo degli enti pubblici non economici, e quindi delle amministrazioni pubbliche”. Per questo il Consiglio di Stato conferma il pronunciamento del Tar “sia in punto di giurisdizione (rientrando la controversia nella cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), sia in termini di obblighi di pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione di personale”. Gli appelli, dunque, sono stati integralmente respinti. Gli originali ricorrenti in primo grado costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Mariagabriella Spata e Giovanni Francioso, avevano ovviamente chiesto la conferma della sentenza del Tar. 

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