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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Affido di minori: padre divorziato potrà farsi direttamente carico del figlio

"Il tribunale di Brindisi supera la tradizionale forma dell'assegno di mantenimento in denaro che storicamente uno dei coniugi versava al coniuge collocatario"

BRINDISI – Con una recente sentenza il tribunale di Brindisi ha riconosciuto il diritto di un padre divorziato a tenere suo figlio minorenne presso il proprio domicilio in un numero di giorni identici a quelli in cui il figlio potrà stare da sua madre, facendosi carico direttamente di tutti i bisogni del minore, senza dover versare alcuna assegno di mantenimento alla madre, ad eccezione di una piccola somma mensile in funzione meramente perequativa.

Il padre è stato assistito nel procedimento dallo studio legale Angiuli, di cui riportiamo, di seguito una nota.

Di recente, il Tribunale Civile di Brindisi ha emanato delle linee-guida in tema di affido e mantenimento di minori che hanno fatto alquanto discutere tra gli addetti ai lavori. I magistrati della prima sezione civile del Tribunale pugliese hanno sancito la propria adesione ad una interpretazione rigorosa del principio di bi-genitorialità, in linea con lo spirito più autentico della riforma del diritto di famiglia attuata a suo tempo dal legislatore con la legge n. 54 del 2006.

In particolare, secondo il Tribunale di Brindisi, ciascuno dei genitori ha il pieno diritto di vivere la sua relazione col figlio minorenne in termini assolutamente paritari, sia in termini di tempi che di qualità della relazione genitoriale: pertanto, secondo i giudici pugliesi, non sarebbe corretta quella diffusa prassi, seguita dalla maggior parte dei Tribunali italiani, tendente a stabilire il cosiddetto collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori (solitamente la madre).

Quale conseguenza di una siffatta concezione in tema di affido, il Tribunale di Brindisi attribuisce una valenza generale alla regola del mantenimento diretto, superando la tradizionale forma dell’assegno di mantenimento in denaro che storicamente uno dei coniugi (generalmente il padre) versava al coniuge collocatario (generalmente la madre).

Nel caso in rassegna, il padre di un ragazzino minorenne (assistito dallo studio legale Angiuli) ha ottenuto il riconoscimento del diritto a tenere suo figlio presso il proprio domicilio in un numero di giorni assolutamente identici a quelli in cui il figlio potrà stare presso sua madre.

Inoltre, lo stesso padre ha chiesto ed ottenuto di potere farsi carico in via diretta di tutti i bisogni dello stesso minore, provvedendo dunque direttamente ad accollarsi i costi per il mantenimento del minore (tra cui debbono intendersi incluse le spese di vitto, abbigliamento, le spese scolastiche e quelle ludico-ricreative).

Soltanto a causa della enorme disparità reddituale riscontrata tra i due genitori, il Tribunale ha altresì previsto il versamento a carico del genitore più abbiente di una piccola somma mensile in funzione meramente perequativa.

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