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Mercoledì, 4 Ottobre 2023
Cronaca

“Cibo ai randagi? Vietato proibirlo”

SAN VITO dei NORMANNI – Offrire cibo ai cani? Si può. Le associazioni animaliste la spuntano davanti alla Giustizia amministrativa: bocciata l’ordinanza del Comune di San Vito dei Normanni. “Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale (281/91), dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione”. Così ha stabilito la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, chiamata ad esprimersi sul ricorso proposto dalle associazioni “Lega per l'abolizione della caccia” e “Earth” (rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Rizzato) contro il Comune di San Vito dei Normanni (rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Pasquale), per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 7 novembre scorso, in base alla quale il Comune ha ordinato alla popolazione di non somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio comunale.

SAN VITO dei NORMANNI ? Offrire cibo ai cani? Si può. Le associazioni animaliste la spuntano davanti alla Giustizia amministrativa: bocciata l?ordinanza del Comune di San Vito dei Normanni. ?Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale (281/91), dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d?affezione?. Così ha stabilito la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, chiamata ad esprimersi sul ricorso proposto dalle associazioni ?Lega per l'abolizione della caccia? e ?Earth? (rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Rizzato) contro il Comune di San Vito dei Normanni (rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Pasquale), per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 7 novembre scorso, in base alla quale il Comune ha ordinato alla popolazione di non somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio comunale.

In sintesi le ragioni per le quali i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso. ?La vigente legge regionale (3 aprile 1995) stabilisce che la Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono, e agli articoli seguenti stabilisce che l?unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì (articolo 10) che ?la Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat?.

Non solo: ?Nel 1997  - si legge sempre tra le note della sentenza del Tar ? il Consiglio di Stato in sede consultiva, su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia in questione, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l?articolo 2 della legge 281/91?.

L?ordinanza impugnata trovò l?autunno scorso il proprio fondamento in una relazione dell?Asl che richiedeva il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano, poiché era stato rilevato ?un aumento dell?imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infestioni da ecto ed endo parassiti alla popolazione?.

In realtà, sottolinea invece il Tar, l?Azienda sanitaria locale ?non ha fornito alcuna prova o studio comprovante tale affermazione?. La chiosa dei Giudici: ?E comunque, si ricorda che spetta proprio all?Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali domestici ma anche e soprattutto degli animali randagi?.

Queste, dunque, le motivazioni che hanno spinto il collegio dei magistrati (Antonio Cavallari, presidente, Giuseppe Esposito, primo referendario, Claudia Lattanzi, referendario, estensore) ad accogliere l?istanza delle associazioni animaliste e quindi ad annullare, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, il provvedimento del Comune.

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