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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Ostuni

Ostuni: ordinanza anti movida molesta legittima, bocciata istanza di sospenione

Il provvedimento che pone dei limiti alla somministrazione di alcolici resta valido. Lo ha decretato il Tar di Lecce

OSTUNI – “Non pare esistente il pregiudizio di estrema gravità e urgenza”. Il Tar di Lecce ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2:00 alle 6:00 emessa nelle scorse settimane dalla commissione straordinaria del comune di Ostuni. Il provvedimento pertanto resta valido. L’atto è stato impugnato da 31 operatori commerciali e dall’associazione Confesercenti, rappresentati dagli avvocati Fabrizio Monopoli e Antonia Molfetta. Con decreto monocratico emesso nella giornata di giovedì (28 luglio), il presidente della terza sezione del tribunale amministrativo ha fissato per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di consiglio del 14 settembre 2022.

Secondo i giudici non si ravvisano i presupposti per la concessione della tutela cautelare “in quanto – si legge nel decreto -  la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 comma 5 T.U. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell’orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché, precipuamente, del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma e non apparendo condivisibili le ulteriori doglianze formulate nel ricorso”. Inoltre, “tenuto conto che il provvedimento impugnato riguarda unicamente le bevande alcoliche e superalcoliche non pare esistente nemmeno l’allegato pregiudizio di estrema gravità e urgenza”. 

“Restiamo convinti – scrive Eugenio Santomanco, uno dei ricorrenti, sul suo profilo Facebook - del grave danno che stanno subendo le attività e dell’illegittimità dell’atto impugnato che ci auguriamo possa essere dimostrata nel prosieguo del giudizio.  Con riferimento all’ordinanza sul divieto di vendita di alimenti e bevande per gli esercizi di vicinato oltre le ore 2:00 questa sarà valida sino al 5 di agosto e non sarà prorogata. Questa ordinanza, come già chiarito dal Comune, non riguarda i pubblici esercizi”. 

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