Tasso di mora usurario: sospeso pignoramento da un milione
Importante pronunciamento del Tribunale di Brindisi su ricorso del legale del Codacons in un caso di contenzioso banca-mutuatario
BRINDISI - Importante pronunciamento del Tribunale di Brindisi su ricorso del legale del Codacons in un caso di contenzioso banca-mutuatario. In gioco, un pignoramento da un milione di euro congelato dal magistrato competente. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi, infatti, con ordinanza dell'8 novembre 2017, ha sospeso il pignoramento di un opificio industriale che la banca aveva avviato.
In forza di un mutuo fondiario stipulato in data 2 agosto 2010 per 1.000.000 di euro, la banca aveva notificato al mutuatario un atto di precetto dell'importo di 964.108,90 euro, oltre interessi e, successivamente era passata al pignoramento dell'opificio. Dalla verifica del contratto però emergeva l'esistenza di un tasso di mora usurario, oltre ad altre anomalie contrattuali. Quindi il mutuatario, patrocinato dall'avvocato Vincenzo Vitale, responsabile provinciale del Codacons Brindisi, decideva di proporre opposizione all'esecuzione già avviata dalla banca, per bloccare il pignoramento.
Il mutuatario, costituendosi in giudizio, oltre a rilevare l'usurarietà del tasso di mora convenuto, dimostrava che nel periodo di preammortamento (protrattasi fino al al 4 marzo 2014) e successivamente, durante il periodo di ammortamento (dal dal 4 aprile 2014 alla data dell'ultima rata pagata, il 4 novembre 2015) aveva versato, a titolo di interessi, somme superiori alla quota capitale dovuta, con la conseguenza che la banca non aveva il diritto di procedere all'esecuzione forzata.
Le motivazioni del magistrato
In effetti il giudice dell'esecuzionie ha accertato che l'imprenditore aveva pagato alla banca in conto interessi una somma (150.254,00 euro) superiore rispetto alla quota capitale delle rate scadute richieste dalla banca ed oggetto del precetto (103.281 euro) e ha pertanto ritenuto che il mutuatario non poteva essere ritenuto inadempiente alla data di risoluzione del contratto. Conseguentemente il magistrato con ordinanza ha sospeso l'esecuzione, rilevando che non poteva dubitarsi che, nel caso concreto al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo": vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017), gli interessi convenuti fossero usurari.
Ciò considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto (art. 4 contr. mutuo) che "ogni somma dovuta per qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca", il che determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la necessaria sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in forma composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto e nel caso di mora, la produzione di interessi nella misura del 12,30 (4,65 per interesse corrispettivo-convenzionale + 7,65 per interesse moratorio) sulle medesime somme”.
"Da tale motivazione si evince - afferma l'avvocato Vitale - che la banca non aveva diritto a risolvere il contratto e che il precetto ed il successivo pignoramento sono stati ritenuti, dal giudice, in questa fase sommaria, illegittimi".