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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Tolgono assegno sociale a invalida e le chiedono i soldi indietro: condannata l’Inps

Orientarsi nel ginepraio di leggi in materia di pensione è un’impresa titanica. Anche per L’Inps. Lo dimostra il caso di una pensionata brindisina alla quale era stata azzerata la pensione con contestuale richiesta di restituzione degli assegni sociali percepiti (secondo l’istituto previdenziale) indebitamente, a seguito dell’errata interpretazione dell’ultima di una lunga serie di norme

BRINDISI – Orientarsi nel ginepraio di leggi in materia di pensione è un’impresa titanica. Anche per L’Inps. Lo dimostra il caso di una pensionata brindisina alla quale era stata azzerata la pensione con contestuale richiesta di restituzione degli assegni sociali percepiti (secondo l’istituto previdenziale) indebitamente, a seguito dell’errata interpretazione dell’ultima di una lunga serie di norme che fissano i criteri per l’accesso ad assegni e pensioni di invalidità, il Dl n. 76/2013. L’errore commesso dall’Inps nell’interpretazione della legge emerge da una sentenza del tribunale di Brindisi (giudice Domenico Toni) che accoglie in pieno le istanze della ricorrente, difesa dall’avvocato Giacomo Greco.

Attraverso una lettera del 6 novembre 2013, l’Inps comunicò alla brindisina l’azzeramento della pensione, chiedendo la restituzione delle somme (oltre 8500 euro) “indebitamente erogate” nel 2012 e 2013. Questo perché l’Inps aveva corrisposto tali assegni tenendo conto solo del reddito personale della pensionata, mentre la normativa vigente fino al 2013 prevedeva che si tenesse conto anche del reddito del coniuge. La legge 76/2013 ha cambiato poi i criteri, ma a quel punto, come stabilito dalla medesima legge, l’ente non poteva più chiedere la ripetizione di quanto erogato indebitamente per un errore dei suoi funzionari. La sentenza ripercorre la “tormentata evoluzione legislativa relativa ai requisiti di reddito per la pensione e l’assegno di invalidità”.

Si parte dalla legge n. 118/1971, che introduce due diverse prestazioni a carico dello Stato: “la pensione di inabilità per i soggetti nei cui confronti fosse stata accertata una totale inabilità lavorativa e l’assegno mensile in favore dei soggetti con capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi”. Inizialmente si fissano delle condizioni che facevano riferimento sol solo reddito personale dell’invalido. Ma le cose presto cambiano. Con la legge n. 30/74 vengono elevate le soglie di reddito riguardanti entrambe le prestazioni previdenziali e si stabilisce che i requisiti di reddito debbano essere calcolati cumulando il reddito personale dell’invalido con quello del coniuge.

Con la legge n.33/1974 si cambia registro: per il solo assegno mensile, il limite di reddito doveva essere calcolato escludendo il reddito percepito dagli altri membri del nucleo famigliare. Per quanto riguarda la pensione di inabilità, invece, resta in piedi il criterio del cumulo dei redditi. Si introduce così una asimmetria delle condizioni economiche  fra i due trattamenti previdenziali, superata dalla legge 247/2007.  Questa infatti stabilisce espressamente che “l’assegno mensile spetta agli invalidi parziali alle stesse condizioni richieste per l’assegnazione della pensione di invalidità”. Il parametro di riferimento per la concessione dell’assegno mensile, quindi, è il reddito famigliare, non quello personale dell’invalido.

Ma non finisce qui, perché nel 2013 il legislatore (“ancora!”, scrive il giudice Toni nella sentenza) cambia nuovamente le carte in tavola con il Dl  n. 76/2013, che almeno per il momento mette un punto fermo all’odissea legislativa. Come? In estrema sintesi: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di invalidità è calcolato con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo famigliare di cui il soggetto interessato fa parte”. Tale principio si applica anche “alle domande in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge (28 giugno 2013) limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati”.

Altro aspetto fondamentale è che gli importi erogati prima dell’entrata in vigore della legge vengono fatti salvi. Cosa vuol dire? Che l’Inps non può chiedere la restituzione degli assegni versati  prima del 28 giugno 2013 al disabile  il cui reddito personale rientrasse nei limiti di legge.  In questo modo è stato definito un nuovo regime reddituale “senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario sub iudice”.

Ricollegandosi quindi al caso dell’invalida brindisina, il giudice fa notare che le somme reddituali indicate dall’Inps nella memoria di costituzione sono di pertinenza solo del coniuge, mentre è confermata l’assenza di redditi personali in capo alla ricorrente. E in ogni caso vi erano due elementi che giocavano a favore della pensionata, rendendo irripetibile la somma erogata dall’Inps: la domanda amministrativa era stata presentata prima dell’entrata in vigore del Dl n. 76/2013; il reddito personale era comunque nei limiti annualmente previsti.

Non solo, oltre a non poter pretendere la restituzione di quanto erogato indebitamente, l’Inps, come stabilito dl giudice, non avrebbe neanche dovuto azzerarle la pensione. Per questo, è stato sentenziato “il diritto della ricorrente a percepire l’assegno sociale” ed allo stesso tempo l’Inps è stata condannata “alla corresponsione dei ratei maturati dall’1 novembre del 2013, oltre accessori previsti dalla legge”.

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