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Cronaca

“Trasferimento illegittimo”: ministero dovrà risarcire ex direttore Motorizzazione

Il tribunale di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Michele Zongoli contro un provvedimento disciplinare disposto nel 2011, per delle anomalie nel sistema di rilevazione delle presenze in ufficio.

BRINDISI – Il trasferimento all’ufficio di Lecce fu illegittimo. Il giudice del lavoro del tribunale di Lecce, Luca Notarangelo, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’ex direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione di Brindisi, l’ingegnere Michele Zongoli, contro una sanzione disciplinare, seguita appunto dal provvedimento di trasferimento, comminata nell’ottobre 2011 dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per delle anomalie nella gestione degli orari di entrata e di uscita del personale. 

L'archiviazione del procedimento penale

Il ricorrente, rappresentato dall’avvocato Giacomo Greco, ha diretto la motorizzazione di Brindisi dal 1985 fino al giorno del trasferimento, nell’ottobre 2012. Nel 2011, insieme ad atri colleghi, fu coinvolto in un’inchiesta della Procura della repubblica di Brindisi su una serie di irregolarità nel sistema di rilevazione delle presenze in ufficio. Il procedimento penale si concluse con l’archiviazione di tutti gli indagati, per assenza sia dell’intento fraudolento sia del profitto da parte dei dipendenti che “si dimenticavano di timbrare in entrata o in uscita”, salvo poi sanare tali “dimenticanze” con la compilazione di uno stampato che veniva sottoscritto dal ricorrente. Pur non essendo penalmente rilevanti, però, le anomalie emerse nel corso dell’inchiesta hanno avuto delle ripercussioni disciplinari nei confronti di Zongoli, che ha subito la sospensione dalla retribuzione e dal servizio dall’1 novembre 2011 al 31 dicembre dello stesso anno. Il 15 dicembre 2011, inoltre, con nota del direttore generale territoriale del Sud e Sicilia del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stesso è stato trasferito presso l’ufficio di Lecce. 

Il ricorso

Da quanto si legge nel ricorso, il nuovo incarico avrebbe comportato un’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle ricoperte a Brindisi. Per questo il direttore ha presentato un conto salato al ministero, quantificando il danno alla professionalità in 30mila euro, oltre a 45mila euro a titolo di danno patrimoniale per le spese di trasporto quotidiano e per decremento delle attività di revisione e di esami e a 50mila euro per il danno all’immagine. A supporto del danno non patrimoniale è stata inoltre presentata una documentazione medica attestante la diagnosi patologica di “grave disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso”, con necessità di “terapia continua con antidepressivi-ansiolitici-ipnoinducenti”. 

Legittimo il provvedimento disciplinare

Ma non tutte le istanze avanzate dal ricorrente sono state accolte. Da quanto si legge nella sentenza, “la domanda di annullamento del provvedimento del novembre 2011 (sospensione di due mesi in base ad addebiti di fatti relativi alla gestione dell’orario di lavoro ed alle presenze sue e di altri dipendenti presso la motorizzazione di Brindisi) è infondata e non può essere accolta”, per la rilevanza disciplinare delle anomalie nel sistema di rilevazione degli orari dei dipendenti addetti all’ufficio diretto da Zongoli, “e quindi anche degli orari di lavoro del ricorrente e delle sue presenze in ufficio”. Lo stesso, del resto, oberato di lavoro, “ha ammesso di aver dovuto delegare ad altra persona la gestione dei turni operativi e delle presenze del personale”. 

Illegittimo il trasferimento

Le parti in cui il ricorso è stato accolto, invece, sono quelle riguardanti l’illegittimità del trasferimento presso l’ufficio di Lecce e il danno non patrimoniale. “In primo luogo – scrive il giudice in merito al trasferimento– non si comprende se si tratti di un provvedimento di natura disciplinare o meno, perché ciò non viene chiarito nell’atto; se dovesse avere tale natura – si legge ancora nella sentenza – sarebbe un doppione rispetto ad un procedimento già esauritosi con l’irrogazione di una sanzione”. Ad ogni modo, “non vi sarebbe corrispondenza tra la nuova sanzione e le anomalie riscontrate, trattandosi di anomalie gestionali che non venivano meno con un trasferimento ad altro ufficio e non di incompatibilità ambientale”. 

Altro profilo di illegittimità del trasferimento consiste nel fatto che questo “era stato disposto ‘fino a cessazione delle motivazioni di cui in promessa hanno dato origine al presente provvedimento’”. Ma nell’aprile 2012, con l’archiviazione del procedimento penale, il ministero avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui non vi era stata "la cessazione delle motivazioni che hanno dato origine al provvedimento". Non avendolo fatto, “Il trasferimento a Lecce, ove anche legittimo al momento dell’adozione, cessava di avere giustificazioni e quindi legittimità”. 

La condanna

Tali vicende lavorative, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, hanno verosimilmente causato al ricorrente un “disturbo dell’adattamento di tipo depressivo”. Sulla base della perizia del Ctu, dunque, il giudice ha riconosciuto all’ex direttore la somma complessiva di 16mila 332 euro per risarcimento dei danni non patrimoniali. Il danno patrimoniale è stato quantificato in 3.870 euro, per le spese di trasporto quotidiano. Non è stato riconosciuto, invece, il danno alla professionalità, poiché non è stato dimostrato che il trasferimento da Brindisi a Lecce sia stato accompagnato da un demansionamento. 

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