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Cronaca

Trattenute sulla pensione, dopo 13 anni il Tar si dichiara incompetente

CEGLIE MESSAPICA – Tredici anni di attesa per sapere se quei soldi gli spettavano oppure no. Tanto ci ha impiegato il Tar di Lecce ha stabilire la propria incompetenza alla richiesta presentata dai legali di Rocco Verzellino, trapiantato a Ceglie, Comune nel quale per diversi anni è stato ufficiale giudiziario. Esattamente sino al 1987 quando incappò in una inchiesta giudiziaria a causa della quale fu prima sospeso dall’incarico e poi licenziato. Il Tar di Lecce nei giorni scorsi ha dichiarato la propria incompetenza affermando che per dirimere la questione avrebbe dovuto essere adita la Corte dei Conti di Bari.

CEGLIE MESSAPICA – Tredici anni di attesa per sapere se quei soldi gli spettavano oppure no. Tanto ci ha impiegato il Tar di Lecce ha stabilire la propria incompetenza alla richiesta presentata dai legali di Rocco Verzellino, trapiantato a Ceglie, Comune nel quale per diversi anni è stato ufficiale giudiziario. Esattamente sino al 1987 quando incappò in una inchiesta giudiziaria a causa della quale fu prima sospeso dall’incarico e poi licenziato. Il Tar di Lecce nei giorni scorsi  ha dichiarato la propria incompetenza affermando che per dirimere la questione avrebbe dovuto essere adita la Corte dei Conti di Bari.

La battaglia giudiziaria era stata intrapresa da Rocco Verzellino, assistito dagli avvocati Angelo Roma e Maurizio Sansone, a fine giugno del 1997, per far annullare l’ordinanza emessa il 18 giugno precedente dalla Direzione provinciale del Tesoro di Brindisi che aveva avviato e proceduto al recupero di alcune somme corrisposte all’ex ufficiale giudiziario a titolo di assegno alimentare nel periodo 21 novembre 1987 – 21 novembre 1991.

I fatti. Il 21 novembre del 1987 Verzellino fu sospeso cautelarmene dal servizio con privazione dello stipendio e attribuzione di assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile sino ad allora riservatogli. Il 21 novembre del 1991 Verzellino fu destituito dall’impiego con decorrenza 25 luglio 1987.  Nel mese di maggio del 1994 la Direzione provinciale del tesoro lo colloca in pensione con decorrenza 25 luglio 1987. E la stessa Direzione provinciale del Tesoro, qualche tempo dopo, inizia il recupero delle somme corrisposte a Verzellino come assegno alimentare a partire dal 21 novembre 1987 sino al 21 novembre 1991, ritenendo la non cumulabilità dei due trattamenti economici corrisposti. Recupero che avviene mediante trattenuta sul rateo di pensione.

Gli avvocati di Verzellino impugnano gli atti “per plurima violazione di legge e ed eccesso di potere per difetto dei presupposti”. L’amministrazione statale si costituisce in giudizio e chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la questione è materia pensionistica con conseguente competenza della Corte dei conti e per difetto di legittimazione passiva essendo, le funzioni pensionistiche, passate dal Ministero del Tesoro all’Inpdap. Verzellino chiede la sospensiva del provvedimento di recupero avviata dal Tesoro che viene rigettata.

Passano gli anni e finalmente la causa – siamo ormai nella tarda primavera del 2010 – va in decisione. Scrivono i giudici della Prima sezione del Tar: “La Cassazione ha affermato che quando si controverte su presupposti privi di rilevanza rispetto al pregresso rapporto di impiego ma determinanti ai fini della definizione del trattamento di quiescenza va ravvisata la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, ad essa competendo l’identificazione della normativa applicabile al concreto rapporto pensionistico”.

E inoltre: “La controversia in esame, in particolare, sebbene abbia ad oggetto la corretta imputazione di un assegno alimentare, nel caso concreto riguarda esclusivamente il trattamento pensionistico (in particolare: sia la sua decurtazione, sia il rimborso di somme già versate), mentre nessuna pretesa viene avanzata in relazione a differenze retributive”.

E quindi: “Trova applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale  rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa la controversia, attinente a periodo precedente la cosiddetta privatizzazione, volta a determinare la retribuzione o qualsiasi emolumento spettante al pubblico dipendente, in ragione della sua attività lavorativa, anche se la relativa domanda è proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ed anche se il relativo accertamento sia tale da incidere sulla corresponsione delle somme dovute a titolo di quiescenza e di pensione; rientra invece nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti la controversia con la quale l’interessato, collocato a riposo, non mira a percepire ulteriori somme in ragione della sua attività lavorativa, ma mira ad indicare i criteri di valutazione dei compensi già percepiti ai fini del trattamento pensionistico”.

E siccome Verzellino “esplicitamente esclude la propria pretesa qualsiasi differenza retributiva, limitandosi a chiedere la rideterminazione del trattamento pensionistico, o meglio la declaratoria di illegittimità circa la sua decurtazione e la successiva richiesta di rimborso di somme già versate, la questione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella della Corte dei conti della sede di Bari”.

La battaglia giudiziaria era stata intrapresa da Rocco Verzellino, assistito dagli avvocati Angelo Roma e Maurizio Sansone, a fine giugno del 1997, per far annullare l’ordinanza emessa il 18 giugno precedente dalla Direzione provinciale del Tesoro di Brindisi che aveva avviato e proceduto al recupero di alcune somme corrisposte all’ex ufficiale giudiziario a titolo di assegno alimentare nel periodo 21 novembre 1987 – 21 novembre 1991.

I fatti. Il 21 novembre del 1987 Verzellino fu sospeso cautelarmene dal servizio con privazione dello stipendio e attribuzione di assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile sino ad allora riservatogli. Il 21 novembre del 1991 Verzellino fu destituito dall’impiego con decorrenza 25 luglio 1987.  Nel mese di maggio del 1994 la Direzione provinciale del tesoro lo colloca in pensione con decorrenza 25 luglio 1987. E la stessa Direzione provinciale del Tesoro, qualche tempo dopo, inizia il recupero delle somme corrisposte a Verzellino come assegno alimentare a partire dal 21 novembre 1987 sino al 21 novembre 1991, ritenendo la non cumulabilità dei due trattamenti economici corrisposti. Recupero che avviene mediante trattenuta sul rateo di pensione.

Gli avvocati di Verzellino impugnano gli atti “per plurima violazione di legge e ed eccesso di potere per difetto dei presupposti”. L’amministrazione statale si costituisce in giudizio e chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la questione è materia pensionistica con conseguente competenza della Corte dei conti e per difetto di legittimazione passiva essendo, le funzioni pensionistiche, passate dal Ministero del Tesoro all’Inpdap. Verzellino chiede la sospensiva del provvedimento di recupero avviata dal Tesoro che viene rigettata.

Passano gli anni e finalmente la causa – siamo ormai nella tarda primavera del 2010 – va in decisione. Scrivono i giudici della Prima sezione del Tar: “La Cassazione ha affermato che quando si controverte su presupposti privi di rilevanza rispetto al pregresso rapporto di impiego ma determinanti ai fini della definizione del trattamento di quiescenza va ravvisata la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, ad essa competendo l’identificazione della normativa applicabile al concreto rapporto pensionistico”.

E inoltre: “La controversia in esame, in particolare, sebbene abbia ad oggetto la corretta imputazione di un assegno alimentare, nel caso concreto riguarda esclusivamente il trattamento pensionistico (in particolare: sia la sua decurtazione, sia il rimborso di somme già versate), mentre nessuna pretesa viene avanzata in relazione a differenze retributive”.

E quindi: “Trova applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale  rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa la controversia, attinente a periodo precedente la cosiddetta privatizzazione, volta a determinare la retribuzione o qualsiasi emolumento spettante al pubblico dipendente, in ragione della sua attività lavorativa, anche se la relativa domanda è proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ed anche se il relativo accertamento sia tale da incidere sulla corresponsione delle somme dovute a titolo di quiescenza e di pensione; rientra invece nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti la controversia con la quale l’interessato, collocato a riposo, non mira a percepire ulteriori somme in ragione della sua attività lavorativa, ma mira ad indicare i criteri di valutazione dei compensi già percepiti ai fini del trattamento pensionistico”.

E siccome Verzellino “esplicitamente esclude la propria pretesa qualsiasi differenza retributiva, limitandosi a chiedere la rideterminazione del trattamento pensionistico, o meglio la declaratoria di illegittimità circa la sua decurtazione e la successiva richiesta di rimborso di somme già versate, la questione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella della Corte dei conti della sede di Bari”.

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