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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Guardia giurata licenziata per aver criticato l’azienda: “Reazione illegittima”

Il tribunale di Brindisi, con sentenza del 7 febbraio, dispone il reintegro di un dipendente dell’istituto di vigilanza Security iscritto al sindacato Flaica Cub. “Licenziamento discriminatorio”

BRINDISI – “Un’illegittima reazione ad una legittima forma di tutela azionata”.  La giudice del tribunale di Brindisi – sezione Lavoro, Maria Forestiere, descrive con queste parole il licenziamento di un dipendente dell’istituto di vigilanza Security Srl iscritto al sindacato Flaica Cub Uniti. Il vigilante, come stabilito dalla sentenza emessa mercoledì scorso (7 febbraio), dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro. Lo stesso, difeso dagli avvocati Giacomo Greco e Giuliano Grazioso, aveva impugnato l’ordinanza con cui il tribunale di Brindisi, il 17 novembre 2016, aveva respinto la richiesta di riconoscimento di illegittimità del licenziamento.

La nota del sindacato e la lettera di contestazione

Nel corso del processo è emersa una vicenda di turni di lavoro non regolari e pagamenti in ritardo, in un clima di tensione fra il datore di lavoro e il sindacato. Il ricorrente, insieme ad altri colleghi iscritti al Flaica Cub, aveva denunciato alla prefettura, alla questura di Brindisi e all’Ispettorato del lavoro una serie di condotte poste in essere dall’azienda. Oltre alle questioni riguardanti gli orari di lavoro e il pagamento degli stipendi, venne denunciata anche la formulazione di “disdette precompilate (date dall’amministratore) per farle compilare e firmare ai clienti che aderivano alla proposta commerciale”.

A seguito dell’iniziativa del sindacato, l’azienda, nell’agosto 2015, inviò ai dipendenti con tessera della Flaica una lettera di contestazione disciplinare, in pratica l’anticamera del licenziamento, in cui veniva smentito il contenuto della nota e si imputava agli stessi una “condotta gravemente lesiva”, “al solo scopo di arrecare un danno alla società scrivente”.

In prima battuta il tribunale, pur evidenziando come “l’esame della documentazione contabile allegata dal ricorrente dimostrasse un costante ritardo nella corresponsione delle retribuzioni (versate con acconto seguito dal saldo nel giro di circa due mesi)” e corrispondessero alla realtà le affermazioni sulla consegna di moduli di disdetta nei confronti di una società concorrente (“pur non essendovi prova che gli stessi siano stati distribuiti dall’amministratore”), respinse la richiesta di annullamento del licenziamento avanzata dal lavoratore.

"Turni non regolari"

Ma nell’istruttoria scaturita dall’impugnazione dell’ordinanza, il quadro è cambiato. Una teste ha sostenuto che “i turni erano sempre stati regolari e che le guardie giurate avevano fruito di ferie e riposi”. Poi sono stati ascoltati due lavoratori che hanno confermato l’esistenza di un “clima di conflittualità tra i dipendenti iscritti al Flaica Cub (fra cui il ricorrente) e i vertici aziendali”. Un terzo lavoratore ha affermato che “i turni non erano regolari” e “spesso venivano comunicati telefonicamente anche alla vigilia dello stesso turno di riferimento”. “Non di rado – afferma ancora il teste - i dipendenti non godevano di riposi, ferie e permessi”.

Tale testimonianza trova riscontro oggettivo nei dati forniti da un Dvd. Da questi si evince che “alcuni turni venivano prolungati sino a 12 ore, con riposi intermedi di appena sei ore” e che in un’occasione il ricorrente svolse lavoro straordinario fino a 16 ore, “con osservanza di turni lavorativi comportanti riposi inferiori alle 9 ore” in quattro circostanze.

"Licenziamento discriminatorio"

Erano tutt’altro che infondate, dunque, le critiche mosse dal sindacato Flaica al datore di lavoro. “Il che si traduce nella conclusione che il fatto contestato (la volontà di arrecare un danno all’azienda, ndr) non può ritenersi sussistente – si legge nella sentenza - poiché non solo parte datoriale non ha fornito prova in ordine all’ animus lesivo con cui avrebbe agito il ricorrente ma non ha dimostrato che la critica formulata dall’istante abbia travalicato i limiti della continenza oggettiva”.

Per questo, “accertata la nullità del licenziamento perché discriminatorio”, il giudice condanna la Security alla reintegra del lavoratore e al pagamento di “una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto (nella misura indicata dal ricorrente e non contestata: 1.340,98 euro) nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo”.

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