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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Via alla stagione balneare tra divieti e obblighi

Divieto di navigazione a 200 metri dalla spiaggia e a cento dalle scogliere. Lidi e spazi liberi devono anche una postazione per i bagnini

BRINDISI – Occhio alla linea di navigazione anche quando si decide di affittare per qualche ora il pedalò. Con l’avvio della stagione balneare, entra in vigore il divieto di navigazione in prossimità della costa per motivi di sicurezza. Così come è obbligatorio garantire il servizio di salvamento, anche sulle spiagge libere.

Divieto di navigazione

ritiro pedalò dalla spiaggia-2Il comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, Salvatore Minervino, con ordinanza, ha stabilito che “la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e dalle scogliere basse e cento da quelle a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere, compresi i natanti da spiaggia”. Il riferimento è ai “pedalò, ai pattini, sandolini e jole”.

Divieto analogo per l’ormeggio e per lo stazionamento e ancoraggio, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e quelli autorizzati ad eseguire i campionamenti delle acque.

Divieto di balneazione

Con la stessa ordinanza, è stata vietata “permanentemente” la balneazione nei porti, nel raggio di 150 metri da ostruzioni e moli dell’imboccatura dei porti, all’interno dei corridoi di lancio e atterraggio delle unità da diporto, nonché entro cento metri dalle scogliere in costruzione e in corso di sistemazione, fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili e passerelle per l’attracco di unità adibite al trasporto dei passeggeri, per il raggio di 200 metri. Analogo divieto nelle foci, nei canali e corsi d’acqua demaniali comunicanti con il mare e in prossimità delle tubazioni e delle condotte di prelievo e scarico di acqua di mare, segnalate con cartelli.

Le spiagge libere e i lidi

Per le spiagge libere così come per quelle in concessione, “deve essere segnalato il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto”. Il limite va evidenziato con apposizione di galleggianti di colore bianco a intervalli non superiori a 25 metri, ancorati al fondo. Nel caso in cui i Comuni non provvedano, “devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, eventualmente in più lingue oltre che in italiano, con la dicitura: attenzione-limite acque sicure non segnalato”.

Con lo stesso provvedimento, la Capitaneria stabilisce l’obbligo in capo ai “titolari delle strutture balneari e ai Comuni, per le aree libere, di assicurare il servizio di salvamento con almeno una postazione completa di battello e relativi presidi”.

Il salvataggio

La postazione di salvataggio va organizzata ad almeno 1,60 metri dal piano di spiaggia, tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, allo scopo di consentire la sorveglianza e la possibilità  di essere localizzata dai bagnanti, “presieduta da almeno un abilitato al salvamento munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla società nazionale di salvamento di Genova o dalla Federazione italiana nuovo o dalla Federazione italiana salvamento acquatico.

E’ consentito al titolare della struttura balneare, in aggiunta al battello di salvataggio, di avvalersi anche di un battello tipo tender e di una tavola Sup-rescue board, così come di una noto d’acqua, previa comunicazione al capo del circondario marittimo di Brindisi. “I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni per tutta la stagione balneare”, si legge. E, invece, possibile, organizzare il servizio “in forma collettiva, con l’indicazione del soggetto responsabile, il quale dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione.

I bagnini e i volontari con un moscone raggiungono due delle persone in pericolo“La postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone ben visibile, sulla quale potrà essere issata una bandiera bianca, indicante la regolare attivazione della postazione; bandiera rossa che vuol dire balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o temporanea assenza del servizio di salvamento per cause di forze maggiore e in tal caso occorre informare gli utenti attraverso diffusori sonori; bandiera gialla indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento

I divieti riguardano il compartimento marittimo di Brindisi “che si estende dal territorio che ricade nel Comune di Fasano a quello di Torchiarolo”, allo scopo di “salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare”. La costa di giurisdizione riguarda: Fasano, Ostuni, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, oltre che Brindisi, caratterizzata “da bassi fondali e da un’elevata presenza di turisti”.

L’ordinanza è stata emessa, oltre che tenendo conto del Codice della Navigazione, anche in relazione agli esiti della riunione avuta lo scorso 10 aprile con i rappresentanti della Regione Puglia e delle associazioni balneari.

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