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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Botti e spari di ogni tipo vietati anche dal Comune di Brindisi

Anche il Comune di Brindisi vieta l'uso di artifizi pirotecnici e di ogni tipo di sparo in luogo pubblico. Intanto i teppisti si danno da fare

BRINDISI - Anche il Comune di Brindisi vieta l'uso di artifizi pirotecnici e di ogni tipo di sparo in luogo pubblico, con una ordinanza del commissario straordinario Santi Giuffrè. Il provvedimento è stato inviato alla polizia locale, alla Questura, ai comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché alla Prefettura per gli adempimenti di competenza. Si estende anche quest'anno, dunque, il fronte anti-botti, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la portata dei bilanci di vittime e feriti. per verificare l'efficacia delle msiure adottate non resta che attendere la notte di S.Silvestro e il mattino dell'1 gennaio.

Intanto in città gli atti di teppismo in città non mancano. Attiorno alle 18,20 in via Cinque Giornate al rione Santa Chiara due balordi in scooter hanno lanciato un perado verso una donna che passeggiava con il cane, fuggendo subito dopo in direzione di via Appia. La signora ha riportato un danno, si spera momentaneo, alle capacità uditive di un orecchio. Ma anche la povera bestia che era con lei ha subito un trauma dello stesso tipo, manifestando un palese disorientamento. va perciò sottolineato che l'ordinanza commissariale non prevede solo multe, anche salate: se le circostanze prefigurano un reato, come quello di lesioni o di danneggiamento, ci saranno anche conseguenze penali.

"E’ fatto divieto di ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di fuoco, benché di libera vendita, nei giorni del 31 dicembre 2017 e del 1° gennaio 2018. In particolare su tutto il territorio comunale, nei predetti giorni, è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti", stabilisce l'ordinanza per la città di Brindisi. "Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del Dgls 267/2000, così come integrato dal Dl n. 50/2003 convertito con legge n.116/2003, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00". 

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