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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

"Vizio di mente, Vantaggiato va assolto"

BRINDISI - “Va assolto, per vizio di mente”. E per di più: “Non fu un atto terroristico”. E’ su questi due presupposti che si fonda l’atto di appello depositato da Franco Orlando, il difensore di Giovanni Vantaggiato, il bombarolo che con l’attentato del 19 maggio 2012 uccise la sedicenne Melissa Bassi.

BRINDISI - “Va assolto, per vizio di mente”. E per di più: “Non fu un atto terroristico”. E’ su questi due presupposti che si fonda l’atto di appello depositato da Franco Orlando, il difensore di Giovanni Vantaggiato, il bombarolo che con l’attentato del 19 maggio 2012 uccise la sedicenne Melissa Bassi e provocò il ferimento di nove persone tra studenti e passanti. Con il ricorso, Orlando, chiede alla Corte d'Assise d'Appello di Lecce la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’espletamento della perizia psichiatrica. La sentenza, inoltre, va “riformata per l’insussistenza dell’aggravante della finalità terroristica” contestata insieme al reato di strage.

Lo scorso 18 giugno la Corte di Assise di Brindisi ha condannato l'imprenditore salentino al carcere a vita, con isolamento diurno per diciotto mesi. La richiesta di perizia psichiatrica è stata ribadita dalla difesa anche in secondo grado sul presupposto che il rigetto dei giudici di primo grado vada interpretata come una assunzione di responsabilità degli stessi “pur in presenza di elementi oggettivi di segno contrario”. Tra questi il deperimento fisico di Vantaggiato, dimagrito di oltre 20 chili e tornato solo pochi giorni addietro ad essere recluso nel carcere di Lecce dopo un periodo trascorso in ospedale prima e nella casa circondariale di Bari, in seguito.

Le intercettazioni nella sala colloqui dell’istituto detentivo di Borgo San Nicola, effettuate nell’autunno del 2012, dalle quali si evinceva che l’imprenditore di Copertino stesse attuando una strategia per uscire dal carcere, testimonierebbero secondo quanto riportato nell’appello, proprio l’esistenza di patologie psichiche che lo renderebbero incapace di intendere e volere oltre che di stare a processo. “L’atteggiamento tenuto dal sig. Vantaggiato durante tutto il periodo di detenzione – si legge - durante il processo e durante l’interrogatorio, conferma quanto affermato nella consulenza tecnica richiamata, che inquadra il soggetto in un disturbo misto di personalità con tratti paranoidei caratterizzato da momenti depressivi trasformati in rabbia esplosiva e devastante e momenti di maniacalità in cui il soggetto dà prova della propria grandezza".

"Generalmente, ed anche nel caso di specie, il soggetto paranoico appare estremamente lucido, a tal punto da progettare alla lettera anche gli omicidi più efferati e più complessi; inoltre, pur essendo abilissimo nel depistare e nascondere le motivazioni delle proprie azioni (folli), è incapace di comprendere il contenuto e le conseguenze reali del proprio gesto”. “Dall’esame delle intercettazioni telefoniche relative al periodo di carcerazione e dalla tipologia di reato commesso, il Vantaggiato conferma pienamente le ipotesi diagnostiche che ne descrivono la personalità, confermando ancora una volta che il soggetto presenta una condizione psicopatologica del tutto evidente e tale da determinare condizioni fisiche estremamente gravi e difficilmente trattabili nel carcere ove si trova ristretto.

L’atteggiamento tenuto dal Vantaggiato all’interno del carcere, in relazione al dimagrimento patologico indotto per ‘tentare di uscirne’, conferma la sua patologia mentale, la sua ossessione, il suo delirio di grandezza, la sua maniacalità, il suo pensiero ossessivo e ricorrente, fermo solo e sempre su di un unico pensiero, centrato anche stavolta esclusivamente sulla ricerca di una soluzione ‘a qualunque costo’ in grado di permettergli di uscire da lì, senza, ancora una volta, pensare e valutare le conseguenze pericolose di ogni sua azione”.

“Una mente cosiddetta “normale” si sarebbe vendicata in una maniera così spropositata ed inutile, per aver subito un torto personale e soprattutto avrebbe agito ponendosi come obiettivo delle giovani, innocenti vittime, collocando un ordigno esplosivo davanti ad una scuola?” è la domanda che viene posta ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Lecce. Secondo la difesa, inoltre “Vantaggiato non riesce in alcun modo a rendersi conto delle conseguenze e della pericolosità del proprio comportamento, poiché sostanzialmente non riesce a contenere e controllare l’impulso etero-distruttivo (prima) e auto-distruttivo (dopo)”. Ciò sulla base degli accertamenti eseguiti dai criminologi Francesco Bruno e Maria Pia De Giovanni.

Quanto all’aggravante della finalità terroristica contestata al reato di strage: “Nessuna estremizzazione può portare a ritenere che il gesto di Vantaggiato fosse destinato alla determinazione di un allarme sociale ed alla destabilizzazione dei poteri pubblici; piuttosto induce a ritenere che si tratti del gesto sconsiderato di chi, per una degenerazione patologica della facoltà di determinarsi, decide di ‘farsi giustizia’ da sé. Significativo è, in tal senso, l’episodio dell’attentato a Cosimo Parato, del quale Vantaggiato, si è attribuita la responsabilità. La rabbia nutrita per Cosimo Parato ed i suoi complici (in particolare il maresciallo dei carabinieri Sebastiano Fiorita) sono la vera e confessata ragione di entrambe le azioni delittuose. Nessun fine politico, nessun atto eversivo, nessun fine destabilizzante o di costrizione dei poteri: piuttosto l’insano desiderio di vendetta nei confronti di Parato, ma anche nei confronti di quel Tribunale di Brindisi che, dal suo punto di vista, gli aveva reso una sentenza ‘ingiusta’” Un atto dimostrativo, sì, ma “senza voler uccidere”. Ora si attende la fissazione della prima udienza.

 

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