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Cronaca

Brindisi-Bergamo partito con quattro ore di ritardo, Ryanair condannata

La pronuncia del giudice di pace dopo il ricorso di un passeggero salentino che si è rivolto a Codici Lecce, associazione di consumatori e utenti: risarcimento danni pari a 400 euro

Il caso oggetto di una sentenza del giudice di pace di Brindisi sarà certamente assunto a giurisprudenza da altri clienti di compagnie aeree vittime di ritardi dei voli. Ecco in sintesi la storia del signor E. M., di anni 61, passeggero del volo Ryanair FR8096 Brindisi – Milano (Bergamo) dell 6 dicembre 2015, con partenza prevista alle 19.30 e arrivo alle 21.10, aveva trascorso diverse ore di estenuante attesa presso l'Aeroporto del Salento, unitamente agli altri passeggeri, senza ricevere alcuna informazione circa la causa e la durata del ritardo del volo e, imbarcatosi solo verso mezzanotte, era giunto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle 01.30 del 7 dicembre, ossia con circa 4 ore e 20 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto.

Peraltro, concluse le operazioni di sbarco, l'utente perdeva ogni possibilità di raggiungere Milano con il servizio navetta Terravision, che smetteva di funzionare alle ore 01.00 e, in mancanza di alcun servizio alternativo predisposto dalla Ryanair, trascorreva gran parte della notte presso l'aeroporto orobico, giungendo a Milano solo all'alba..Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla compagnia irlandese, il signor E.M. si era rivolto a Codici Lecce per denunziare l'accaduto e ottenere giustizia e, così, veniva introdotto il giudizio dinanzi al giudice di pace di Brindisi, con la richiesta di condanna del vettore al complessivo importo di 400 euro, di cui 250 a titolo di compensazione pecuniaria ed ulteriori 150 per i maggiori danni subiti, ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.

In giudizio si costituiva anche Ryanair resistendo alle domande del passeggero ed eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del giudice brindisino. In corso di causa, la compagnia corrispondeva l'importo parziale di 250 euro e, con sentenza n. 2206/2016, depositata in data 19. settembre 2016, il giudice di pace Francesco De Vitis accoglieva le domande del signor E.M. e condannava la Ryanair al risarcimento integrale dei danni, riconoscendo l'ulteriore somma di 150 euro a titolo di “disagi subiti dal viaggiatore a causa del ritardo”, oltre alla refusione delle spese legali.

avvocato Stefano Gallotta-2L'avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce, che ha difeso in giudizio il consumatore, dichiara che “accade troppo spesso che le compagnie aeree non rispondano alle legittime istanze indennitarie dei passeggeri adducendo la sussistenza di circostanze esimenti invero tutt'altro che imprevedibili ed eccezionali. E' importante notare che questa pronunzia, seguendo un filone giurisprudenziale che ha ripreso vigore negli ultimi tempi, ha riconosciuto non solo l'indennizzo di euro 250, ma altresì l'ulteriore somma a titolo di disagi subiti dal passeggero, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE 261/2004, rendendo più equa l'entità del risarcimento”. (nella foto a destra, l'avvocato Stefano Gallotta)

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