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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Volo in ritardo di tre ore: Ryanair condannata a pagare anche i danni morali

Accolto il ricorso presentato dai legali dell'Adoc Uil per conto di un passeggero brindisino. La compagnia dovrà versare 750 euro

BRINDISI – Ryanair è stata condannata a pagare anche i danni morali a un passeggero brindisino il cui volo è partito con tre ore di ritardo. Il giudice del tribunale di Brindisi, Giuseppe Capodieci, ha accolto il ricorso presentato, per conto dell’utente, dai legali dell’Adoc Uil di Brindisi, Marco Elia e Marco Masi (foto a destra). La sentenza (la n. 2148 del 2017) è stata pubblicata lo scorso 21 ottobre. Sulla base di quanto stabilito dal giudice, la compagnia low cost dovrà versare al ricorrente la somma di 500 euro a titolo di danno morale, oltre alla somma di euro 250 euro per compensazione pecuniaria derivante dal ritardo del volo.

Ryanair è stata condannata anche al pagamento dei legali, i quali invitano i consumatori a segnalare immediatamente eventuali disservizi avvocati marco masi e marco elia-2derivanti da ritardi, cancellazioni, overbooking, danneggiamento bagagli, smarrimento, etc. 

In particolare, nell’importante e recente pronunzia, il giudice ha valorizzato, oltre al mero ritardo del volo superiore a 3 ore, anche una serie di ulteriori elementi di oggettivo disagio riconoscendo una significativa somma di denaro per i fastidi derivanti dalla mancata “assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica”.

A tutto ciò non ha ottemperato la società convenuta contravvenendo agli obblighi imposti dall’art. 12 del regolamento CE n.261/2004 nonché a quanto previsto dal “regolamento Ce n° 295/91 che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato”. L’ufficio legale dell’Adoc, pertanto, invita tutti i cittadini che dovessero avere subito disagi (purtroppo sempre più frequenti) a rivolgersi in tempi celeri, al fine di predisporre formale reclamo nei confronti del vettore aereo.

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