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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Ztl, ristoratore multato 83 volte in due mesi: giudice annulla tutti i verbali

Contravvenzioni per 8.930 euro: “Illegittime perché i cartelli non sono visibili. Il Comune ha violato il Codice della strada”

BRINDISI – Multato 83 volte in due mesi, per un totale di 8.930, 08 euro. Contravvenzioni notificate a un ristoratore di Brindisi per essere transitato nella zona a traffico limitato di via Thaon De Revel, senza autorizzazione. Un record. Un guinness dei primati azzerato dal giudice di pace che ha annullato tutti i verbali perché illegittimi, affermando che i cartelli stradali non sono visibili. Chi ha violato il Codice della Strada, è stato il Comune, stando alla sentenza. Paradosso tutto brindisino.

La storia

L'avvocato Francesco Monopoli-4-4Succede anche questo a Brindisi, dove il titolare di un locale si è visto notificare tutti i verbali lo stesso giorno, il 18 gennaio 2018. Gli sarà venuto un colpo al cuore, forse. Fatto sta, chequei verbali sono stati tutti contestati con ricorso presentato e discusso dall’avvocato Francesco Monopoli (nella foto accanto), del foro di Brindisi, dinanzi al giudice Giuseppe Capodieci. Con vittoria su tutti i fronti. Tanto è vero che, alla fine, l’Amministrazione comunale è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite pari a 437 euro.

La prima multa era datata 27 maggio 2017 attorno alle 11 del mattino: quello stesso giorno, gli agenti della Polizia Locale avrebbe lasciato il fogliettino rosa sotto al parabrezza altre due volte. Il ristoratore ne ha collezionate persino quattro nello stesso giorno: è successo il 9 giugno dello stesso anno. A contarle tutte, si è arrivati a 83 multe: stesso importo per ogni contravvenzione, pari a 107,60 euro, risultato della somma della sanzione amministrativa per 81 euro più spese postali e di procedimento ogni volta di importo pari a 26,60 euro. Somma, quest’ultima, contestata visto che per una raccomandata si spendono – in media – cinque euro (ha scritto l’avvocato).

La difesa

Il penalista  ha spiegato al giudice che il ristoratore, con cadenza giornaliera, si è sempre occupato di “effettuare l’approvvigionamento dei generi alimentari occorrenti al locale, accompagnandosi con altro dipendente”,  di conseguenza più volte aveva necessità di  percorrere via Thaon de Revel, zona a traffico limitato. Situazione che avrebbe già di per sé dovuto escludere la responsabilità per le sanzioni amministrative stando a quanto previsto dal legislatore. Il punto però non era questo. Ma le caratteristiche degli stessi cartelli stradali ritenuti “assolutamente inidonei”, stando peraltro alle stesse pronunce del giudice di pace di Brindisi con riferimento a casi di contestazione analoghi.

I cartelli stradali e le fotografie

“In relazione ai verbali a Via Thaon De Ravel non è chi non veda come il cartello sia posto in maniera del tutto inidonea in quanto il conducente del mezzo, nel compiere la manovra di svolta a destra, può ragionevolmente non accorgersi del segnale”, ha scritto nel ricorso allegando una serie di fotografie. “Non si comprende perché lo stesso non è posto in posizione differente (frontale) o comunque tale da consentirne un’agevole visione”.

Le motivazioni della sentenza

La sede dell'ufficio del giudice di pace a BrindisiIl giudice ha condiviso: “Non si può attribuire la responsabilità di una infrazione se non si dimostra la colpa dell’automobilista che, in questo caso, sarebbe esclusa per non aver visto la segnaletica non conforme alle prescrizione di legge o regolamentari”, si legge nelle motivazioni della sentenza. “In materia di visibilità dei segnali e della necessità della preventiva individuabilità dei mezzi di rilevamento elettronico, sono già intervenute sentenze che rifacendosi ai dettami del legislatore prima e alla predominante giurisprudenza di legittimità, hanno ripetutamente posto l’evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l’esistenza di divieti e l’utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell’idoneità e della correttezza”, è scritto ancora.

“La segnaletica deve essere sempre idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento”.

A Brindisi, stando alla sentenza del giudice di pace, la situazione è questa: “I cartelli verticali posti all’ingresso dei varchi della Ztl sono sottodimensionati, in particolare 55 per 55 centimetri, invece di 75 per 125 oppure 75 per 75, cioè non facilmente visibile in modo particolare nelle strade poco illuminate, quale quelle in esame, antistanti il centro storico”.

Non solo. L’articolo 79 del regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede espressamente che “sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti tra loro, mentre è sufficiente visionare la fotografia allegata, per vedere che la segnaletica oltre che non essere sufficientemente visibile è anche diversamente rifrangente”.

Il Comune di Brindisi

La conclusione del giudice di pace: “L’automobilista è stato illegittimamente multato perché entrato in una zona della città a traffico limitato dove la presenza della segnaletica solo dopo aver seguito la svolta ha reso difficile, se non addirittura impossibile la percezione del divieto. Divieto che non viene anticipato da alcun preavviso”.

 “Il Comune di Brindisi – è scritto ancora – ha violato l’articolo 79 del Codice della Strada che regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali”. Lo spazio “minimo di avvistamento del segnale” deve essere di “almeno 80 metri in modo che sia percepibile sia di giorno che di notte”. Per questo, quindi, il giudice ha accolto il ricorso e ha annullato tutti i verbali. Cosa farà, a questo punto, il Comune?

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