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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Ztl, giudice di pace annulla multe: “Cartelli troppo piccoli, non visibili”

“Sanzioni illegittime, cartelli anche diversamente rifrangenti”. Comune condannato per violazione del Codice della Strada

BRINDISI – Troppo piccoli i cartelli stradali all’ingresso delle Ztl. Impossibili da vedere, a meno che non si abbia una super vista. Hanno avuto ragione gli automobilisti multati, torto gli agenti della Polizia locale e di conseguenza il Comune di Brindisi: il giudice di pace ha annullato una serie di sanzioni per accesso alle “Zone a traffico limitato” perché i segnali erano “illegittimi”, non essendo visibili “pur adottando la diligenza del caso” e “diversamente rifrangenti”. E ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali sostenute per il ricorso.

La sede dell'ufficio del giudice di pace a Brindisi

Le sentenze

Il principio in materia di segnaletica stradale è stato espresso più volte a conclusione di diversi processi incardinati dinanzi al giudice di pace di Brindisi, al quale si sono rivolti gli automobilisti multati dagli agenti della polizia locale una volta contestato l’accesso alle “zone a traffico limitato”. Altrimenti definiti “varchi”.

I ricorsi sono stati ritenuti “fondati” e meritevoli di essere accolti, partendo da un presupposto: “Si può parlare di segnaletica verticale, ossia i cosiddetti cartelli stradali, illegittima quando il segnale è inidoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata”, si legge in una delle sentenze notificata a Palazzo di città per l’esecuzione. “In conseguenza di tale inidoneità, l’automobilista che nel rispetto delle limitazioni prescritte per il tratto di strada specifico e tenuto conto di una vista ordinaria, tale cioè da consentire il superamento dei test fisici per la patente o per il rinnovo della stessa), non è in grado di osservare la norma espressa dal segnale”. Il giudice ha poi aggiunto, sempre a titolo di premessa: “Per dimostrare l’impossibilità di percepire correttamente il cartello e il suo significato, pur adottato la diligenza del caso, è necessario fornire una prova dell’inidoneità del segnale a raggiungere il suo scopo”.

Strisce blu e Ztl a Brindisi-2

La prova fotografica

Fatta questa precisione, il giudice – con riferimento ai singoli casi – ha esaminato la “prova fornita dal ricorrente”. O meglio, dagli automobilisti che in giudizio sono stati rappresentanti dagli avvocati Marco Masi e Marco Elia: i due legali hanno depositato alcune fotografie “dello stato dei luoghi” e, secondo il giudice, “si è potuto verificare che in effetti gli stessi non sarebbero inequivocabilmente visibili  e che la segnaletica non rispetterebbe tutte le prescrizioni previste dagli articoli 79 e 80 del regolamento di attuazione del Codice della strada”. Sul piano pratico, questa circostanza rende “pressoché non colposo il comportamento dell’automobilista in transito dal punto di vista della personale responsabilità per la presunta violazione del Codice della strada, con ciò rendendo legittimo il ricorso per l’annullamento di tutte le multe”. E, infatti, con la sentenza, le sanzioni sono state azzerate.

La giurisprudenza

Il giudice, inoltre, ha scritto che “non si può attribuire la responsabilità di un’infrazione se non si dimostra la colpa dell’automobilista che, in questo caso, sarebbe stata esclusa per non aver visto la segnaletica non conforme alle prescrizioni di legge o regolamentari”. Un paradosso.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha più volte posti l’evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l’esistenza di divieti e utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico. “Informativa di carattere preventivo che consiste in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell’idoneità e della correttezza”.

Nella sentenza il giudice ha ricordato che “secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento”.

Strisce blu e Ztl a Brindisi (2)-2

Le dimensioni dei cartelli

I cartelli all’ingresso dei varchi della Ztl “sarebbero sottodimensionati. A voler essere precisi, “55 centimetri per 55, invece di 75 per 125 e 75 per 75”. Non possono, quindi, essere visibili. A maggior ragione “nelle strade poco illuminate, come quelle antistanti il centro storico”. Non solo. “Stando all’articolo 79 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti tra loro”. A Brindisi, invece, quei cartelli sono stati definiti dal giudice “anche diversamente rifrangenti, oltre che non sufficientemente visibili”.

La conclusione, quindi, non può che essere la seguente: “L’automobilista è stato illegittimamente multato perché entrato un una zona della città a traffico limitato, dove la presenza della segnaletica, solo dopo aver eseguito la svolta, ha reso difficile se non addirittura impossibile la percezione del divieto da parte dell’utente”. E ancora, stando alla sentenza: “Il divieto non viene anticipato da alcun preavviso”.

La violazione a carico del Comune

Il Comune ha violato “l’articolo 79 del Codice della strada che regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione”. Nel caso di segnale all’ingresso di una Ztl, il “Codice stabilisce uno spazio minimo di almeno 80 metri, in maniere tale da essere percepiti sia di giorno che di notte”.

“Vi è l’illegittimità del verbale impugnato che risulta nulla e il ricorrente va esente da qualsivoglia responsabilità”. A pagare ora dovrà essere il Comune per le spese legali. In media pari a 250-300 euro.

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