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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Appalti banchine, accolto ricorso

BRINDISI – L’Authority scambia la documentazione amministrativa con l’offerta tecnica ed esclude un raggruppamento di aziende per il consolidamento e manutenzione straordinaria di alcune banchine del porto che viene affidata alla Grandi Lavori Fincosit Spa, ma il pool di imprese si rivolge al Tribunale amministrativo regionale che chiude la controversia legale accogliendo le tesi dei ricorrenti, annullando gli atti consequenziali alla loro esclusione dalla gara. L’appalto è particolarmente importante dal momento che i lavori miravano alla riqualificazione di due banchine non certo secondarie del porto: Ammiraglio Millo (lotto 1) e Canale Pigonati (lotto 2) per un importo complessivo di 6.615.930,41 euro, ma al momento l'appalto è praticamente sospeso in attesa dei risvolti giudiziari (un possibile ricorso al Consiglio di Stato).

BRINDISI – L’Authority scambia la documentazione amministrativa con l’offerta tecnica ed esclude un raggruppamento di aziende per il consolidamento e manutenzione straordinaria di alcune banchine del porto che viene affidata alla Grandi Lavori Fincosit Spa, ma il pool di imprese si rivolge al Tribunale amministrativo regionale che chiude la controversia legale accogliendo le tesi dei ricorrenti, annullando gli atti consequenziali alla loro esclusione dalla gara. L’appalto è particolarmente importante dal momento che i lavori miravano alla riqualificazione di due banchine non certo secondarie del porto: Ammiraglio Millo (lotto 1) e Canale Pigonati (lotto 2) per un importo complessivo di 6.615.930,41 euro, ma al momento l'appalto è praticamente sospeso in attesa dei risvolti giudiziari (un possibile ricorso al Consiglio di Stato).

Doccia fredda per l’Autorità portuale di Brindisi che soccombe di fronte al ricorso proposto dal raggruppamento di imprese composto da Trevi Spa, Igeco Costruzioni Spa e Coget Soc Coop - rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Marcone – adito contro l’Authority e nei confronti di Grandi Lavori Fincosit Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino. Le aziende chiedevano l’annullamento della nota del 3 maggio 2011 (n. 4994) con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi ha comunicato alla Trevi l'esclusione dalla procedura di gara; della nota del 3 maggio 2011 (n. 5042) con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi comunica la graduatoria finale della gara; della nota del 18 maggio 2011 (n. 5599) con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi comunica alla Trevi il diniego di autotutela; del verbale di gara del 22 marzo 2011; del verbale di gara del 24 marzo 2011; del verbale di gara del 4 aprile 2011; del verbale di gara del 29 aprile 2011; dell'eventuale e non conosciuto dalla ricorrente provvedimento di aggiudicazione definitiva; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Le richieste dei ricorrenti sono state accolte in toto dalla Prima sezione del Tar di Lecce: Presidente Antonio Cavallari, (primo referendario Carlo Dibello; referendario, estensore Massimo Santini) per aver ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. “La società ricorrente – recita il dispositivo della sentenza - partecipava alla pubblica gara per l’affidamento di alcuni lavori nell’ambito del porto di Brindisi (consolidamento e manutenzione straordinaria di alcune banchine). All’esito dell’esame della documentazione amministrativa venivano rinvenute alcune copie di certificati riguardanti lavori in precedenza svolti dalla società Trevi. Ritenendo tali elementi anticipatori dell’offerta tecnica l’amministrazione portuale, in dichiarata applicazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra i ricorrenti, escludeva la medesima società dalla gara".

"Svolti gli adempimenti (di cui all’art. 243-bis) del codice degli appalti, il raggruppamento escluso interponeva gravame per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti, dato che i certificati rinvenuti non atterrebbero all’offerta tecnica ma alla documentazione amministrativa, e in particolare ai requisiti di ordine speciale concernenti l’adeguata idoneità tecnica; b) eccesso di potere per illogicità in quanto, anche a voler considerare tali certificati alla stregua di elementi attinenti all’offerta tecnica, la loro preventiva conoscenza non sarebbe stata in ogni grado idonea ad inficiare il relativo giudizio da parte della commissione di gara; c) violazione della lex specialis nella parte in cui il bando non prevedrebbe una espressa comminatoria di esclusione per la preventiva rivelazione di elementi riguardanti l’offerta tecnica; d) violazione dell’art. 243-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006”. Il Tar ha accolto.

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