Il consiglio regionale vara la nuova legge sulle imprese turistiche
Redistribuzione delle deleghe delle Province. Modificata la norma sugli allestimenti mobili nei camping
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 29 voti a favore e 10 astenuti - tra cui il consigliere regionale PD, Sergio Blasi - il disegno di legge contenente le disposizioni in materie di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitività delle imprese turistiche. Il testo del provvedimento legislativo si propone di apportare delle modifiche alla legge regionale 11 del 1999 che disciplina l’attività delle strutture ricettive e alla legge 34 del 2007 in materia di trasferimento alle Province della competenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
Le modifiche apportate dall’Assessorato regionale al turismo si sono rese necessarie al fine di favorire le esigenze di rinnovamento, "dettate da un mercato globalizzato e nell’ambito del sistema turistico pugliese strategico per l’economia di tutto il territorio regionale". In particolare, con questo disegno di legge si provvede a conservare in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento per ciò che attiene specificatamente alla classificazione alberghiera e alle agenzie di viaggio, mentre si disciplinano le competenze amministrative dei Comuni per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.
Viene inoltre ridefinita, sul piano amministrativo, la ripartizione delle competenze e funzioni attualmente allocate alle ex Province. Si provvede anche a ridefinire le strutture ricettive come i villaggi turistici e i campeggi ed infine si prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza sulle procedure disciplinate dalla legge al fine di verificare l’efficienza e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti. Numerosi gli emendamenti presentati in aula, molti dei quali finalizzati a semplificare le procedure amministrative attribuite ai Comuni.
Approvate anche le disposizioni che modificano la norma relativa ai campeggi e che consentono in misura non superiore ad un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili quali caravan, case mobili, tende e lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tali interventi non necessitano di titoli abilitativi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che siano realizzati in strutture ricettive all’aperto, che gli allacciamenti siano rimovibili, che case e caravan non sia collegati in maniera permanente al terreno e che tende e lodge tents siano smontabili.