rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Ecco il nuovo bando integrale per gli alloggi popolari a Brindisi

Con deliberazione numero 141 del 2 novembre 2016, è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10/2014, il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

BRINDISI - Con deliberazione numero 141 del 2 novembre 2016, è stato indetto, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 10/2014, il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della stessa legge, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Brindisi, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale. Essi dovranno presentare domanda al Comune di Brindisi su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel bando di concorso. Il tutto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brindisi nella homepage, sul banner di colore verde a sinistra: dicitura delibere. 

Gli interessati potranno ritirare i moduli di richiesta presso l’Ufficio Casa piano primo di Palazzo di Città e/o presso le sedi dei sindacati di categoria, che di seguito si elencano: SUNIA - c/o CGIL Viale P. Togliatti, 44 Tel.: 0831/512162 - Fax: 0831/564108; SICET c/o CISL V.le P. Togliatti, 88 - 72100 Brindisi tel. 0831-514744 - fax 0831-514933; ASSOCASA Via Montello, 1/c - 72100 Brindisi; UNIAT c/o Feneal-UIL Brindisi Corso Umberto I, 95 Brindisi, BR, 72100 Tel 0831/563371 Tel 0831/523572.

Le domande saranno depositate presso l’Ufficio protocollo del Comune di brindisi allo sportello posta in arrivo, come previsto dall’art. 4 del bando, entro 45 giorni a partire da domani, 17 novembre 2016. In allegato in fondo all'articolo copia del modulòo per le domande. Di seguito, il bando integrale.

BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELLA L.R. 10/2014 PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI BRINDISI, SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE PER LEGGE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014,

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della L.R. n.10 del 07.04.2014, BANDO DI CONCORSO per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art.1 della L.R. 10/14, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Brindisi, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale. Essi dovranno presentare domanda al Comune di Brindisi su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Art. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1- A norma dell'art. 3 della L.R. 7-04-2014, n. 10, può partecipare al presente concorso:

a) chi è in possesso della cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dal comma 1, dell'art.27 della legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo";

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Brindisi ovvero chi è destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nell' ambito del Comune di Brindisi;

possono partecipare altresì i lavoratori emigrati all'estero;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 10, c.2, legge regionale 10/2014, sia non inferiore a mq 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;

55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;

70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;

85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;

95 mq per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a Euro 15.250,00, giusta D.G.R 25/05/2016 n. 735 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi della Legge 5.8.78, n. 457, art.21, e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio minore a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, redditi percepiti nell'anno 2014, anche per chi non sia soggetto all'obbligo di dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse; la mancanza di reddito deve essere autocertificata e può anche essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Fanno altresì parte del nucleo familiare:

a) conviventi more uxorio;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando.

3- I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

4- La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. n. 10/2014.

Art. 3

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere obbligatoriamente compilate, in bollo, e sottoscritte dal richiedente, in forma di autocertificazione, scaricabile dal sito del Comune di Brindisi ( www.comune.brindisi.it) ai sensi della legge 127/97 e D.P.R. 445/00, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Il presente bando annulla le graduatorie, provvisorie e definitive, pertanto gli aspiranti assegnatari inseriti nella vigente graduatoria dovranno, pena l’esclusione, presentare nuovamente domanda di partecipazione al presente bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s’impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l’idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com’è previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

 Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste  d’Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dal concorso.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

al) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

inferiore ad una pensione sociale (€ 4.738,63 annui): pt 4

inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.440,59 annui): pt 3

inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ Il.179,22 annui): pt 2

a2) nucleo familiare composto:

da 3 a 4 unità: pt 1

da 5 a 6: pt 2

da 7 ed oltre: pt 3

a3) un componente con uno o più minori a carico: pt 2

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: pt l

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti l. Tale punteggio è attribuibile:

purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: pt 3.  Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: pt 1

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: pt 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune  nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

A10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2. il punteggio di cui alle lettere a 9) e a lO) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

A 11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo l0:

oltre 2 persone in più: punti 1

oltre 3 persone in più: punti 2

a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento. a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell' articolo 3: punti 1.

Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10).

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a 10), a 11), a12) e a13)

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.

Art. 4

RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario, dovrà pervenire per posta, con lettera raccomandata AIR, oppure consegnata a mano, al seguente indirizzo e con la seguente intestazione: COMUNE DI BRINDISI - UFFICIO PROTOCOLLO - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line del Comune.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell' Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni.

Art. 5

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL' ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. n mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da al) ad a8), fra il momento dell' approvazione della graduatoria e quello dell' assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 6

Art. 6

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE

a) Per l'ammissione al bando di concorso, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

1) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;

2) di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Brindisi, ovvero di essere destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nel Comune di Brindisi;

3 )la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione;

nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso, dovrà essere indicata la data di inizio di tale convivenza;

4) il reddito complessivo conseguito nell'anno 2015 dal richiedente e dai componenti il proprio nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;

5) di non essere titolare, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ubicato in qualsiasi località;

6) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

8) di non aver ceduto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

b) per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

l. data del matrimonio;

2.data di inizio occupazione dell'alloggio occupato;

3.data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;

4. la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell' assegnazione dell' alloggio;

c) nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui sotto, riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione per il corrispondente del punteggio:

1) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante la presenza nel nucleo familiare di disabile affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;

2) Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

3) Attestazione rilasciata comprovante la qualifica di profugo;

4) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell' abbandono dell' alloggio;

5) Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;

6) Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

7) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Brindisi e quello di residenza sia superiore a 40km;

8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 10/2014;

9) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richiede il punteggio relativo a locali impropriamente adibiti ad alloggio, a locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune si riserva di effettuare apposito sopralluogo.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C, NONCHE' LA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE CHE IL CONCORRENTE INTENDE PRESENTARE, DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME.

LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' EFFETTUATA SULLA SCORTA DI QUANTO DICHIARATO, RICHIESTO IN DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA.

Art. 7

RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA - RICORSI

Le domande in bollo relative al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, al Comune di Brindisi - Ufficio Protocollo, a mano o a mezzo corriere o raccomandata del servizio Postale di Stato, entro e non oltre 45 GIORNI dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio comunale.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente, il Comune provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda di partecipazione e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il presente bando, nonché a dame comunicazione ad ogni singolo concorrente. Saranno altresì indicate le domande dichiarate inammissibili, con relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio di ciascun concorrente, è immediatamente pubblicata sull' Albo Pretorio comunale per trenta giorni.

Il Comune in qualunque momento si riserva di chiedere la documentazione ed ogni elemento utile comprovante la situazione denunciata nella domanda, stabilendo un congruo termine, a pena di esclusione dal concorso o non attribuzione del punteggio.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica, per il tramite del Comune.

Il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

Il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede alla approvazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a nuovo aggiornamento nei modi previsti dalla Legge Regionale n. I0 del 7/04/2014.

Art. 8

GRADUATORIE  SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, diversamente abili), di cui ai punti a4), a5), a6), dell'art. 5, I comma, L.R. n.10/2014, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Art. 9

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata ai sensi della L.R. 10/2014.

In sede di assegnazione sarà verificata, attraverso la richiesta della documentazione, quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dall'art. 3 dalla citata legge regionale 10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della Legge Regionale 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall' assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione

b)i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio

c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell' assegnazione e nel contratto

d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili

e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni

f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario

g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione

h) le norme che regolano la mobilità

Art. 10

RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

pubbliche calamità

sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero

gravi motivi di pubblica utilità

sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15)  della L.R. n. 10/2014;

assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Art.11

ANNULLAMENTO DELL' ASSEGNAZIONE

1) L'annullamento dell' assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nel seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

2) In presenza delle condizioni di cui al comma l, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3) Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

4) Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

5) La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

6) Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

7) L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

8) Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 12

DECADENZA DELL' ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a-non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo Il

b-abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli

c-non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso

d-abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali

e-perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18

f-fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell 'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art.13

BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

Art.14

RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L. R. 10/2014, l’ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce di cui al punto 2 del presente bando. La graduatoria provvisoria è pubblicata nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando e se ne dà comunicazione ai singoli concorrenti.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all’articolo 4, comma 5, L. R. n.10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.

 La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

Art. 15

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 7/04/2014, n. l O, e successive modifiche ed integrazioni.

INFORMATIVA SUL TRA TT AMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.

c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso alloro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.

d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ecco il nuovo bando integrale per gli alloggi popolari a Brindisi

BrindisiReport è in caricamento