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"Per gli alberghi Tarsu da rifare”

BRINDISI - Federalberghi lo aveva annunciato un anno fa: “Le aliquote a carico delle strutture ricettive vanno riviste. E se i Comuni non si adeguono pioveranno ricorsi”. I ricorsi, in effetti, piovvero. E a distanza di un anno da quella convinta presa di posizione, gli stessi operatori turistici hanno avuto in parte ragione dinanzi alla Giustizia amministrativa. I giudici del Tar, infatti, hanno accolto alcune censure inserite nell’appello proposto da “Aba Federalberghi” (Associazione provinciale albergatori di Brindisi), “Hotel Barsotti srl”, “Gestione Carigest srl”, “Dela srl”, “Promohotel srl”, ditta “Albergo Regina”, “Puglia Holiday srl”, “Giovani Imprenditori 2000 snc”, rappresentati e difesi dall’avvocato Giulia Di Pierro.

BRINDISI - Federalberghi lo aveva annunciato un anno fa: “Le aliquote a carico delle strutture ricettive vanno riviste. E se i Comuni non si adeguono pioveranno ricorsi”. I ricorsi, in effetti, piovvero. E a distanza di un anno da quella convinta presa di posizione, gli stessi operatori turistici hanno avuto in parte ragione dinanzi alla Giustizia amministrativa. I giudici del Tar, infatti, hanno accolto alcune censure inserite nell’appello proposto da “Aba Federalberghi” (Associazione provinciale albergatori di Brindisi), “Hotel Barsotti srl”, “Gestione Carigest srl”, “Dela srl”, “Promohotel srl”, ditta “Albergo Regina”, “Puglia Holiday srl”, “Giovani Imprenditori 2000 snc”, rappresentati e difesi dall’avvocato Giulia Di Pierro.

Insieme avevano contestato la delibera con la quale l’Amministrazione comunale di Brindisi nel marzo del 2010 aveva confermato il piano delle tariffe Tarsu per l’anno 2010.

Ed insieme avevano fatto ricorso contro il Comune di Brindisi (rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Trane ed Emanuela Guarino), chiedendo l’annullamento del contestato atto deliberativo nonché di ogni atto comunque presupposto connesso e consequenziale ed, in particolare, nei limiti dell’interesse in oggetto, del Regolamento Comunale Tarsu del Comune di Brindisi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2000 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nel 2004.

L’Aba Federalberghi e le altre parti ricorrenti, hanno evidenziato, in sede di ricorso, come l’Amministrazione Comunale di Brindisi si fosse limitata a confermare le tariffe Tarsu del precedente esercizio finanziario, deducendo in coro l’illegittima determinazione sia della tariffa per gli alberghi con ristorazione (11,13 euro a metro quadro) sia di quella per gli alberghi senza ristorazione (8,90 euro a mq), ponendole a confronto con la tariffa per le abitazioni (2,43 euro a mq).

A fondamento del ricorso, le associazioni di settore avevano formulato diverse ragioni, e tra quelle recepite spicca l’assoluta carenza di motivazioni a supporto del provvedimento impugnato, non essendo individuabile il percorso motivazionale che aveva portato l’Amministrazione Comunale di Brindisi a stabilire le tariffe Tarsu degli esercizi alberghieri in misura di gran lunga più elevata di quella stabilita per le abitazioni. Una censura, questa, ritenuta fondata dai giudici del Tar.

“In relazione al regime di tassazione stabilito dal Comune di Brindisi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il Collegio – spiegano i giudici del Tar - non può non rilevare una significativa discrasia tra le tariffe stabilite per gli esercizi alberghieri con ristorazione o senza ristorazione e la tariffa stabilita per le abitazioni. Fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di far precedere, in ogni caso, la determinazione delle tariffe Tarsu da un’adeguata istruttoria, il Collegio evidenzia che, se può considerarsi giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi con servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che l’esercizio di un’attività di questo tipo (che, di regola, non è limitata ai soli clienti dell’albergo) può determinare una produzione quantitativamente e qualitativamente significativa di rifiuti, discorso differente deve essere fatto per gli alberghi privi del servizio di ristorazione”.

“Non si comprende infatti - proseguono i giudici - perché un albergo che non eroga servizi di ristorazione e che, quindi, manifesta una capacità di produrre rifiuti pari o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private, in relazione alla mancata o ridotta produzione di rifiuti organici, debba essere assoggettato ad un regime di tassazione di gran lunga più elevato (più del triplo) rispetto a quello previsto per le abitazioni private. In conclusione, il ricorso è stato parzialmente accolto, in relazione alle censure esaminate.

Nella Camera di Consiglio del 26 ottobre scorso, infatti, il collegio dei Giudici (Enrico d'Arpe, Presidente facente funzioni, Giuseppe Esposito, Referendario, e  Paolo Marotta, Referendario, Estensore) ha annullato in parte il provvedimento impugnato, ai fini di una rideterminazione delle tariffe Tarsu per l’anno 2010 con riguardo agli esercizi alberghieri (con e senza servizio di ristorazione), sulla base di una congrua e motivata istruttoria che dia conto del regime di tassazione adottato in relazione alla idoneità degli esercizi a produrre rifiuti.

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