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Economia

Porticciolo, sospesa l’efficacia della revoca della concessione

Il Tar di Lecce accoglie l’istanza della società Bocca di Puglia dopo il provvedimento dell’Authority, in seguito all’interdittiva antimafia per Igeo. Il socio di maggioranza, intanto, ammesso al concordato

BRINDISI – In stand-by il provvedimento di revoca della concessione demaniale firmato dal presidente dell’Auhority, all’indomani dell’interdittiva antimafia per Igeco, socio di maggioranza di Bocca di Puglia: la società nata per la gestione del porticciolo turistico a Brindisi ha ottenuto la sospensiva dai giudici del Tar di Lecce.

La sospensiva

avv fabio paternello-2La sezione salentina dei giudici amministrativi, di fronte ai quali Bocca di Puglia, ha impugnato il decreto di Ugo Patroni Griffi, si è pronunciata nel tardo pomeriggio di ieri, con ordinanza, accogliendo l’istanza discussa dagli avvocati della società, Antonio Catricalà, Fabio Baglivo e Francesca Sbrana (dello studio Lipani - Catricalà di Roma) e  Fabio Patarnello di Lecce.  Allo stesso tempo, i giudici hanno rimesso la questione ai Tar di Lecce per la decisione sulla competenza territoriale del giudizio.

In attesa di capire quale sia la sezione chiamata ad esprimersi sul caso, c’è un primo effetto del ricorso di Bocca di Puglia: il congelamento delle conseguenze della revoca della concessione demaniale datata 25 marzo 2019, vale a dire la liberazione dell’area entro 120 giorni, a far data dalla notifica. (Nella foto accanto l'avvocato Fabio Patarnello)

La revoca

Secondo il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, “le misure di self cleaning avviate da Bocca di puglia nei confronti del socio di maggioranza attinto da informazione antimafia, al fine di espungerlo dalla governance della società, non danno – allo stato – garanzia di sterilizzazione e allontanamento dal pericolo di condizionamento/infiltrazione mafioso/a, della società concessionaria”. A detenere la maggioranza del pacchetto azionario è la Igeco Costruzioni spa, destinataria di interdittiva dopo una serie di accertamenti posti in essere dalla Prefettura di Roma. 

“Nel corso del procedimento Bocca di Puglia aveva dato prova di alcuni elementi che sembravano condurre all’archiviazione del procedimento da parte dell’Autorità di sistema”, sostengono gli avvocati della società.

Il marina di Brindisi e il castello sullo sfondo delimitano lo Stadio del Vento

Il socio di maggioranza

“In particolare, si era data prova del fatto che Igeco, pur essendo socio di maggioranza, aveva presentato al Tribunale di Lecce, già prima che fosse avviato il procedimento di revoca, una domanda di concordato liquidatorio, con previsione di alienazione delle quote di proprietà nella società”, spiegano i legali. “Aveva poi  presentato una specifica richiesta per essere autorizzata alla immediata alienazione della partecipazione azionaria”, proseguono.

“I consiglieri di amministrazione espressione della Igeco, inoltre, si erano immediatamente dimessi, lasciando che l’amministrazione della società fosse gestita da un nuovo cda, totalmente estraneo a Igeco e formato da persone terze, di requisiti professionali e morali ineccepibili”, sostengono gli avvocati.

“Inoltre, al fine di dare ulteriore dimostrazione della estraneità di Igeco da ogni aspetto attinente alla gestione di Bocca di Puglia, aveva dato delega irrevocabile al socio di minoranza Marinedi, per l’esercizio del voto in assemblea”.

Tali circostanze, a giudizio dei legali avrebbero dovuto indurre l’Autorità di Sistema a soprassedere alla revoca, riconoscendo che non vi fosse alcun pericolo di contaminazione tra le vicende relative a Igeco, peraltro ancora sub iudice al Tar di Roma, e la sopravvivenza della società Bocca di Puglia, il cui unico scopo era la gestione del porto turistico, dopo averlo realizzato interamente a valle della concessione del 2000.

Il ristorante del Marina di Brindisi

 Il Tar

Nel ricorso dinanzi ai giudici del Tar di Lecce, gli avvocati di Bocca di Puglia, hanno ricostruito tutti gli accadimenti, arrivando a una conclusione: “L’ingiustizia e quindi l’illegittimità di una revoca disposta dall’Autorità nonostante la prova documentale della mancanza di ogni elemento di continuità amministrativa tra la gestione precedente al concordato di Igeco e alla dimissione dei precedenti amministratori e l’attuale con un cda completamente rinnovato”.

Nella richiesta cautelare, inoltre, i legali hanno rappresentato al Tar l’esigenza di una sospensione del provvedimento di revoca, tenuto conto dell’imminente stagione estiva e dei servizi forniti dalla concessionaria a centinaia di imbarcazioni e alle associazioni che fruiscono del porto turistico di Brindisi. 

L’eccezione

L’Authority, rappresentata dall’avvocatura distrettuale, ha  eccepito l’incompetenza del Tar di Lecce, sostenendo che la vicenda deve essere trattata necessariamente dal Tribunale amministrativo di Bari. Intanto, i giudici amministrativi salentini hanno accolto la richiesta di sospensiva.

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