rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Economia

Tasse portuali: Consiglio di Stato accoglie parzialmente ricorso Authority

Sentenza del Consiglio di Stato sulla controversia tra agenti marittimi brindisini e l'Autorità portuale legata alla legittimità della riscossione dei diritti portuali stabiliti attraverso ordinanze presidenziali non supportate dalla preventiva autorizzazione del Comitato portuale

BRINDISI – Sentenza del Consiglio di Stato sulla controversia tra agenti marittimi brindisini e l’Autorità portuale legata alla legittimità della riscossione dei diritti portuali stabiliti attraverso ordinanze presidenziali non supportate dalla preventiva autorizzazione del Comitato portuale. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha riformato la sentenza del Tar di Lecce del 25 gennaio del 2013, che accoglieva le istanze degli agenti marittimi annullando le tabelle adottate dalla authority, confermando solo l’annullamento dell’ordinanza numero 3 del 21 marzo 2012, e accogliendo invece il ricorso dell’Autorità Portuale di Brindisi per le altre tre del 2009, 2006 e 2005 considerandole non impugnabili per decadenza dei termini.

Resta dunque fissato il principio che qualsiasi tariffa e diritto deve essere valutata, esaminata ed approvata dal Comitato portuale di Brindisi e non può essere affatto emanata con sola ordinanza presidenziale. Detto questo, il Consiglio di Stato rileva che le Autorità portuali vanno considerate per giurisprudenza prevalente enti con personalità giuridica di diritto pubblico (piuttosto che enti pubblici economici secondo alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione), dotati di autonomia amministrativa e soggetti al vaglio della Corte dei Conti.

Quindi l’emanazione di tariffe da parte delle authority “nonché l’emanazione di norme regolamentari per la relativa applicazione corrispondo ad attribuzioni pubblicistiche – da esercitare nel preminente interesse generale – di disciplina e sorveglianza, per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali”, sottolinea il Consiglio di Stato. C’è poi un passaggio strategico, in cui il giudice amministrativo di appello rileva come la natura dei diritti e della tariffe portuali non sia quella di oneri corrispettivi di specifici servizi ricevuti, bensì di tassa applicata alle navi perché concorrano al funzionamento generale del porto “ovvero alle spese di manutenzione, funzionamento e sicurezza”.

Evidentemente, secondo il Consiglio di Stato, se pur incassando la tassa l’Autorità Portuale non provvede a garantire un adeguato funzionamento del porto l’azione del privato a tutela dei propri legittimi interessi deve avvenire in altro contesto giuridico. Ma il passaggio della sentenza, decisa in camera di consiglio dalla sesta sezione il 7 ottobre, ma depositata il 15 dicembre 2014, lascia spazio ad altri dubbi: trattandosi di tassa tesa a contribuire alla sicurezza e al buon funzionamento del porto, la stessa l’Autorità Portuale può applicare sconti ad un armatore piuttosto che ad altri, premesso che la data di varo delle navi in linea e il numero degli scali assicurati da una compagnia (vincoli posti per gli "sconti" dalla nostra authority) non influiscono appunto sul livello di efficienza delle operazioni portuali?

In realtà, abbassando la tassa a tutti si potrebbe ravvisare un interesse generale legato all'incentivazione delle convenienze offerte dal porto. Ciò che invece avviene a Brindisi, e potrebbe avvenire anche in futuro in maniera più clamorosa, è il caso della concessione richiesta dal gruppo Grimaldi, che condiziona la possibilità di diventare terminalista nel porto di Brindisi all’esonero dai diritti portuali. Chi dovrebbe garantire allora le necessarie risorse per il buon funzionamento del porto, solo gli altri armatori e terminalisti?

In conclusione, se gli agenti marittimi avessero presentato nei termini anche le impugnazioni delle ordinanze sulle tariffe emanate nel 2005, 2006 e 2009 avrebbero ottenuto la conferma della sentenza di primo grado anche davanti al Consiglio di Stato. Ma come purtroppo spesso accade, di questa sentenza oggi l’Autorità Portuale offre una lettura ben diversa, forse confidando sul fatto che non tutti gli organi di informazione si preoccupino di procurarsi la sentenza, leggerla e valutarla.

Spiega infatti ben poco della decisione del Consiglio di Stato il comunicato emesso quest’oggi dagli uffici della ex Stazione Marittima: “Il Supremo Collegio ha definitivamente acclarato la validità delle ordinanze 1/2005, 7/2005, 5/2006 e 4/2009 e, conseguentemente, la legittimità delle richieste di pagamento fondate su tali provvedimenti. Inoltre il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito che le somme riscosse per i servizi portuali di interesse generale sono dovute e devono essere considerate vere e proprie tasse. L’Autorità portuale potrà pertanto riscuotere le somme legittimamente dovute e non corrisposte dagli agenti marittimi ammontanti a qualche milione di euro”. Somme, in alcuni casi, al centro di cause davanti al giudice civile intentate dagli armatori, quindi ancora sub judice.

“Per quanto attiene l’ordinanza n. 3/2012, pur riconoscendone la legittimità, anche in relazione alle agevolazioni previste, il Consiglio di Stato ha eccepito una irregolarità formale legata alla mancata consultazione, sotto forma di parere, del Comitato portuale, annullandone gli effetti. Pertanto i diritti saranno riscossi ai sensi dell’ordinanza precedente sino all’entrata in vigore della attuale ordinanza n. 8/2014”. In altre parole, il fatto che un presidente decida le tariffe attribuendosi una competenza che la legge non gli riconosce, per l’Autorità Portuale brindisina è una “irregolarità formale”, e l’ordinanza è legittima mentre invece la sentenza dice l’esatto contrario.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tasse portuali: Consiglio di Stato accoglie parzialmente ricorso Authority

BrindisiReport è in caricamento