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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Sentenze chiare: pubblico concorso

BRINDISI - Le Autorità Portuali sono soggette alla normativa sui concorsi pubblici (D.Lgs. n. 165/2001) e non possono assumere in via privatistica. Lo stabiliscono due sentenze, di primo e secondo grado, della giustizia amministrativa siciliana pronunciate nel 2009 e 2011, riguardanti un caso che coinvolge l’Authority di Catania. Quindi, l’Autorità Portuale brindisina può assumere il nuovo dirigente del Settore demanio, incarico a tempo pieno e indeterminato, selezionando con criteri discrezionali le manifestazioni di interesse pervenute?

BRINDISI - Le Autorità Portuali sono soggette alla normativa sui concorsi pubblici (D.Lgs. n. 165/2001) e non possono assumere in via privatistica. Lo stabiliscono due sentenze, di primo e secondo grado, della giustizia amministrativa siciliana pronunciate nel 2009 e 2011, riguardanti un caso che coinvolge l’Authority di Catania. Quindi, l’Autorità Portuale brindisina può assumere il nuovo dirigente del Settore demanio, incarico a tempo pieno e indeterminato, selezionando con criteri discrezionali le manifestazioni di interesse pervenute?

E’ quanto si chiedono in tanti, di fronte all’avviso comparso sul sito dell’ente portuale brindisino da pochi giorni. Il nostro giornale ha ricevuto varie proteste e anche la copia delle sentenze, che sintetizziamo e alleghiamo anche integralmente. La vicenda che fa giurisprudenza è legata al ricorso alla sezione distaccata di Catania del Tar Sicilia di sei cittadini, contro l’Autorità Portuale di Catania che aveva indetto una pubblica selezione per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di sette diverse figure professionali.

Tra gli atti impugnati, la deliberazione recante il Regolamento per le assunzioni del personale dipendente, che stabilisce come “l’assunzione del personale viene effettuata in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di impiego privato” e che la selezione per l’assunzione può essere effettuata da “enti o strutture specializzate esterne”;  il bando di gara e il provvedimento con cui era stato aggiudicato dall’Autorità Portuale di Catania alla Praxi SpA l’espletamento della procedura di selezione funzionale all’assunzione del personale dipendente, nonché il provvedimento del presidente l’Autorità Portuale di Catania n. 37 del 16 ottobre 2008, di affidamento alla Praxi Spa del “Servizio di selezione e reclutamento del personale”.

Uno dei motivi del ricorso era la violazione dell’art. 97 della Costituzione e delle norme e dei principi che governano l’assunzione dei pubblici dipendenti, “per avere l’Autorità Portuale di Catania proceduto ad affidare l’espletamento della procedura selettiva, priva delle caratteristiche cogenti del pubblico concorso, ad un soggetto privato, e (con motivi aggiunti) per non essere stato predisposto dall’Autorità Portuale alcun bando di selezione, essendo stati pubblicati solo degli estratti predisposti direttamente dalla società Praxi.

Il principale motivo di opposizione dell’Autorità Portuale catanese al ricorso era che dalle disposizioni della legge 84/94 sulla portualità in merito alle assunzioni di personale dal contenuto di tali disposizioni “si ricava, in primo luogo, che le Autorità Portuali rientrano nella categoria degli Enti pubblici economici”. Il Tar di Catania, stabilito che “che punto dirimente la questione, specificamente oggetto di ampio dibattito fra le

parti nel corso del giudizio, è quello afferente la natura giuridica delle Autorità Portuali” non essendo infatti  non è infatti controverso fra le parti “che la selezione non avesse i crismi del concorso pubblico, ritenendo l’Autorità Portuale che la sua natura di ente pubblico economico consentisse la scelta dei soggetti da assumere mediante le modalità tipiche del lavoro privato”, ha accolto il ricorso.

E lo ha fatto affermando che “tale questione è stata chiarita, dopo un dibattito giurisprudenziale, dall’art. 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che «Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime…»; risulta così acclarata per legge la natura giuridica di Enti Pubblici non economici delle Autorità Portuali (in tal senso, anche Cass. civ., Sez. trib., 13 marzo 2009, n. 6138). Da ciò deriva che l’Autorità Portuale di Catania è sottoposta all’obbligo di selezione dei propri dipendenti mediante concorso, obbligo derivante sia dall’art. 97 Cost., sia dalla diretta applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche (quanto meno) dei principi del Dpr 9 maggio 1994, n. 487 (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2344; Tar Veneto, Sez. I, 25 giugno 2002, n. 3052).

L’Autorità portuale di Catania ha impugnato la sentenza, ma ha perso la causa anche davanti  al Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia, nel 2011. Il quale, rilevando per inciso che “la struttura privatistica del rapporto di lavoro, una volta che lo stesso sia stato instaurato, non contrasta con una prodromica fase concorsuale alla ricerca delle migliori professionalità giusta il canone sancito nel terzo comma dell’articolo 97 Cost. (è su tale archetipo che si struttura la selezione del personale oggi contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni)”, ha ribadito che “dalla previsione dell’articolo 1, comma 993 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo la quale le autorità portuali sono ‘enti pubblici non economici’ e sono per questo espressamente assoggettati alla regolamentazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtù del combinato disposto di quel precetto con l’articolo 1, c. 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Perché allora a Brindisi si insiste su queste procedure? La domanda la ponga il Comitato portuale o al commissario straordinario in partenza, o al presidente sub judice (anche se europeo, ormai) rientrante. Ma faccenda è assai poco edificante. A che servono i protocolli firmati con la prefettura per la trasparenza delle procedure? E dov’è la famosa casa di vetro tanto decantata?

2009 TAR Catania sentenza n. 2251 2011 Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia n.134

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