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Economia Francavilla Fontana

Assolto imprenditore: 1,7 milioni di Iva non versati per crisi aziendale

Non aveva versato entro il termine previsto 1.175.384,00 euro a titolo di Iva relativa all'esercizio 2011, ma il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi, Adriana Almiento, il 12 gennaio scorso ha assolto perché il fatto non costituisce reato l'amministratore unico di una nota società di abbigliamento per bambini di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Non aveva versato entro il termine previsto 1.175.384,00 euro a titolo di Iva relativa all’esercizio 2011, ma il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi, Adriana Almiento, il 12 gennaio scorso ha assolto perché il fatto non costituisce reato l’amministratore unico di una nota società di abbigliamento per bambini di Francavilla Fontana. Ditta dichiarata fallita il 15 novembre 2015 malgrado una procedura di concordato richiesta dallo stesso imputato del procedimento penale, con il proposito di saldare tutti i debiti incluso quello con il fisco. L’opposizione di uno dei fornitori aveva fatto naufragare però questo tentativo, rendendo impossibile tra l’altro anche la transazione con l’Agenzia delle Entrate, che pure aveva acconsentito al concordato.

Il giudice ha dunque accolto le tesi e la richiesta del difensore dell’amministratore unico della società debitrice del fisco, riconoscendo l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, data la comprovata impossibilità dell’impresa di saldare quel conto Iva, malgrado i tentativi esperiti, stante una situazione di crisi che aveva impedito anche l’accantonamento per tempo delle somme necessarie. Il pubblico ministero aveva invece richiesto la condanna a un anno dell’amministratore unico della società. La crisi della società era dovuta all’eccessivo acquisto di merci, funzionale ad un piano di ampliamento commerciale che però non era stato poi possibile realizzare.

avvocato Alessandro Andriulo-2“Tuttavia,  pur  in  presenza  della  realizzazione  del  reato,  affinché possa  dirsi  escluso  l'elemento  soggettivo,  occorre,  secondo  quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse  necessarie  a  consentirgli  il  corretto  e  puntuale  adempimento  delle obbligazioni  tributarie,  pur  avendo  posto  in  essere  tutte  le  possibili  azioni, anche  sfavorevoli  per  il  suo  patrimonio  personale,  dirette  a  consentirgli  di recuperare,  in  presenza  di  un'improvvisa  crisi  di  liquidità,  quelle  somme necessarie  ad  assolvere  il  debito  erariale,  senza  esservi  riuscito  per  cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili”, spiega il difensore dell’imputato, l’avvocato Leonardo Andriulo del Foro di Taranto, dello studi legale Anp.

“Nel caso   di   specie, l’imputato   ha   sempre   manifestato   la   sua   strenua volontà  nel  voler  onorare  il  dovuto  all’Erario  e  ha  cercato  di  farlo in tutti i modi. E’ questo uno dei principali elementi che è emerso durante il dibattimento.  Probabilmente – prosegue il difensore - anche quello decisivo che ha convinto il giudice ad emettere una sentenza di assoluzione. Sebbene il reato si sia effettivamente consumato, perché  al  momento  della  scadenza  prevista  per  legge  non  è  stato  assolto  il pagamento del dovuto, esistevano delle circostanze, che favorivano l’imprenditore  ed  hanno  portato  alla  sua  non  punibilità  sul  piano penale”.

Il principale scoglio legale da superare era il seguente: l'orientamento giurisprudenziale  italiano nega l'idoneità della mancanza di liquidità ad esonerare il sostituto d'imposta  dalla responsabilità penale.  “Tutto ciò si basa – dice l’avvocato Alessandro Andriulo -sulla considerazione  di  fondo  che  il  soggetto passivo Iva  ha   comunque il preciso dovere,  quando  riceve  il  pagamento  di una   fattura,   di   accantonare   quanto riscosso  a  titolo  di  imposta  sul  valore aggiunto.    Somma    che    andrà    dallo stesso  riversata,  o  comunque  dovrà  essere  gestita  in  modo  da  poter  sempre adempiere all’obbligo tributario”.

“Ma se genericamente  le considerazioni   fatte   sembrano fondate, spesso la  realtà imprenditoriale  non  consente  di poter effettivamente accantonare  dette  somme.  Anzi, talvolta  impone  il  momentaneo utilizzo delle  stesse  per consentire  il  normale  esercizio dell'attività di impresa. Pertanto per il reato di mancato versamento Iva, se da un lato può accettarsi  il  principio  secondo  il  quale  la  crisi  economica  e  di liquidità   non   possa   costituire   di   per   sé   esimente   dal   reato contestato,   dall'altro   non   può   negarsi   che   difficilmente   sarà individuabile una qualche responsabilità in capo al soggetto attivo del reato, quanto meno sotto l'aspetto psicologico, allorquando tali difficoltà  finanziarie  non  siano  imputabili  al  contribuente  che, anzi,  si  è  adoperato  attivamente  ponendo  in  essere  misure  idonee a fronteggiarle senza tuttavia riuscirvi”, sostiene l’avvocato Andriulo.    

Il giudice brindisino, aderendo alla tesi difensiva ed ad una giurisprudenza che sempre più si va consolidando nell’ordinamento, ha mandato assolto con formula piena l’imputato così motivando la decisione: “Come  è  noto,  infatti,  l’oggettiva  impossibilità  di adempiere  può  avere  rilevanza  solo  se  dovuta  a  causa  di  forza  maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta e che viene tradizionalmente definita  come  la  vis  cui  resisti  non  potest  (tradotto  la  forza a  cui  non  è possibile   resistere). E,   dunque,   poiché   la   forza   maggiore   postula   la individuazione  di  un  fatto  imponderabile,  imprevisto  ed  imprevedibile,  che esula   del   tutto   dalla   condotta   dell’agente,   sì  da   rendere   ineluttabile   il verificarsi  dell’evento,  non  potendo  ricollegarsi  in  alcun  modo  ad  un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, ne consegue nei reati omissivi integra  la  causa  di  forza  maggiore  l’assoluta  impossibilità,  non  la  semplice difficoltà  di  porre  in  essere  il  comportamento  omesso”.

“Da  ciò  consegue che  l’imputato  che  voglia  giovarsi  in  concreto  di  tale  esimente, nei  termini  di  cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a  consentirgli il corretto  e puntuale  adempimento delle obbligazioni  tributarie,  pur  avendo  posto  in  essere  tutte  le  possibili  azioni atte  a  consentirgli  di  recuperare,  in  presenza  di  una  improvvisa  e  non consolidata  crisi di liquidità, quelle somme  necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili”.

La  vicenda, sottolinea l’avvocato Andriulo,  porta  a  riflettere  in  positivo.  “La  giustizia  attentamente  valuta caso  per  caso. Infatti,  ogni  qualvolta  l’imprenditore  si  trovi  in  crisi per  colpe  a  lui  non  imputabili,   è  doveroso  e  giusto  mandarlo assolto.  Così  è  accaduto  nel  caso  qui  in  esame  e  si  spera  che  molti  altri trovino  la  giustizia  richiesta  in  un  momento  di  difficoltà  per  tutti  i  comparti commerciali”.

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