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Sabato, 20 Aprile 2024
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"Apparato comunale e politica: i giusti ruoli, e le cose da risolvere"

Adempiute le formalità di legge con la presentazione delle liste ed allegati programmi, superato per sorteggio la collocazione sulle schede elettorali di ben 22 liste e 6 candidati a sindaco, depositati i prospetti di previsione delle spese di investimento per la campagna elettorale, le truppe da combattimento si sono appostate

Adempiute le formalità di legge con la presentazione delle liste ed allegati programmi, superato per sorteggio la collocazione sulle schede elettorali di ben 22 liste e 6 candidati a sindaco, depositati i prospetti di previsione delle spese di investimento per la campagna elettorale, le truppe da combattimento si sono appostate, comandate dai rispettivi aspiranti a sindaco, al nastro di partenza da dove hanno iniziato il percorso già individuato, utilizzando l'uso dei mezzi di assalto nella speranza di vincere la battaglia del 5 o 19 giugno.

Fuor di metafora e pur non volendo turbare la euforia che regna fra i numerosissimi candidati alla carica di consigliere comunale e gli aspiranti a quella di sindaco della città, utili appaiono alcune precisazioni che potrebbero conseguire un prudente ridimensionamento su fatti e  programmi posti a base  e, vanto,  dei soggetti impegnati nella competizione elettorale.

Premessa la dovuta informazione, sia pure ai pochi non conoscitori delle norme regolanti la politica, che appartiene direttamente al sindaco il diritto di nomina della squadra assessorile e che tanto non è superabile, come qualcuno pensa con l'indizione di pubblico concorso, ma anzi costituisce detta nomina l'assunzione di responsabilità anche morale verso la cittadinanza. Che è, purtroppo, fondamentale  evidenziare in maniera molto, ma molto sintetica, alcuni aspetti cui devono informarsi  i gestori del Comune nel rispetto della normativa sugli Enti Locali.

Allo stato, quindi, libero da pensamenti altrui, che potrebbero considerare saccente la trattazione del presente argomento e comunque certo di fornire un modesto contributo alla realtà operativa del Comune e dei cittadini, ritengo opportuno richiamare, in via preliminare, la fondamentale distinzione normativa dei ruoli  e delle competenze tra organi politici e gestionali dell'Ente.

In sintesi e con l'adozione di deliberazioni comunali, giuntali e sindacali sono attribuiti ed esercitati  dai primi i compiti di pianificazione e programmazione di ampio respiro tendenti alla risoluzione dei problemi e delle esigenze della comunità amministrata, oltre al controllo sulle società partecipate e sugli Organi di gestione per la corretta attuazione delle direttive impartite con i singoli Peg (piani economici di gestione) ai dirigenti  di ogni singola Ripartizione.

Sono assegnati ed esercitati dai secondi, invece, con la emissione di determine dirigenziali,  la direzione degli Uffici, la gestione amministrativa da inquadrare  in senso “aziendalistico” e con riferimento alle risorse finanziarie attribuite dall'amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e programmi dell'Ente.      

Ora, il rapporto tra organi politici ed organi burocratici è molto dibattuto, ancorché  la introduzione della legge n. 265 del 1999 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali  abbia segnato la separazione fra la sfera politica e quella gestionale, lasciando tuttavia come punto di riferimento l'orientamento giurisprudenziale, quanto mai chiaro ed univoco che considera viziati e non sanabili, per difetto assoluto di competenza, i provvedimenti gestionali adottati dagli Organi politici da poiché detti atti sono di spettanza dei dirigenti.

In buona sostanza, sono gli organi politici ad assumere le decisioni di programmazione, restando ai dirigenti le funzioni di gestione per gli obiettivi del programma da realizzare: è di tutta evidenza, pertanto, il nuovo rapporto venutosi a creare fra la sfera politica e quella burocratica che  deve avere  per base  la reciproca collaborazione, intesa operativa e assoluto rispetto dei ruoli.

Ed allora, la sola dichiarazione di un amministratore comunale, dal consigliere al Sindaco, di “cambiare i dirigenti” in assenza di serie e circostanziate motivazioni, costituisce fatto di inaudita temerarietà che può essere superato solo in attuazione di un piano generale di rotazione dei dirigenti nei diversi settori dell'Ente.

E' evidente che al riconosciuto diverso ed importante ruolo dell'apparato burocratico, diretto dall' “organo di vertice amministrativo” dirigente apicale, ricadono ora  responsabilità assorbite in precedenza dagli organi politici per cui di particolare importanza è non debordare dal mantenimento dell'equilibrio di  rapporto fra i citati organi.

Se questo è, i politici che saranno eletti potrebbero con immediatezza e concretamente, solo a mò di esempio, dare segnali diversi dal passato e in sintonia con gli organi burocratici procedere alla rivisitazione  della delibera  commissariale di incarico a legale esterno, peraltro non della città,  avverso a decreto ingiuntivo  o a quelle relative per liquidazione di premi incentivanti o per mancati recuperi di somme al personale o al ravvedimento della deliberazione commissariale, di risposta alle numerose e gravi irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti al Comune di Brindisi, che presumibilmente richiede maggiore ed approfondito esame da parte della struttura burocratica  oltre ad una eventuale integrazione da parte del Collegio dei Revisori o definire le problematiche concernenti la società partecipata “Brindisi Multiservizi”.

Sono ben conosciute dai burocrati (uno per tutti l'organo di vertice amministrativo) le motivazioni che militano a sostegno della illegittimità delle anzidette delibere indicate come esempio: cosa giusta appare, quindi, la iniziativa dell'apparato burocratico, appena rinnovati gli organi politici, affrontare con  diverso spirito di collaborazione i temi che più interessano cominciando dal primo, che sembra essere quello più sopra citato della definizione delle criticità rilevate dalla magistratura contabile riconducibile quale fonte per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale.

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