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Martedì, 23 Aprile 2024
Politica Ceglie Messapica

Elezioni, Ceglie: riammessi il candidato Argentieri e la lista "Rigenera"

Il Consiglio di Stato ha accolto due ricorsi contro altrettanti provvedimenti di esclusione, ribaltando le decisioni del Tar

Riammesso il candidato al consiglio comunale Luigi Argentiero e riammessa la lista “Rigenera”, a sostegno del candidato sindaco Pietro Piccoli. Con due sentenze emesse nella giornata odierna (venerdì 4 settembre), il Consiglio di Stato ha annullato due provvedimenti di esclusione dalle elezioni amministrative che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre a Ceglie Messapica. In entrambi i casi sono state ribaltate le decisioni del Tar di Lecce, che aveva bocciato i ricorsi presentati dai ricorrenti contro gli atti della sottocommissione circondariale di Fasano. 

La riammissione di Argentiero

Argentiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Palmisano e Pierluigi Durso, era stato escluso dalla lista “Giusy Resta Sindaco” per non aver sottoscritto la dichiarazione di accettazione della propria candidatura alla carica di consigliere comunale per il Comune di Ceglie Messapica. Nell’accogliere il ricorso presentato dai legali del candidato, i giudici hanno rilevato “dato secondo cui il responsabile dell’Ufficio elettorale del Comune di Ceglie Messapica ha autenticato la firma del candidato Argentiero, senza rilevare che la stessa non era stata di fatto apposta”. Ugualmente significativo, a detta dei giudici, è il fatto “che il candidato Argentiero ha sottoscritto anche la ‘Dichiarazione preventiva del bilancio di spesa per la campagna Elettorale’, la quale deve essere allegata, previamente autenticata, alla documentazione presentata dalla lista”. Nella sentenza inoltre si rimarca che come “il segretario comunale, in sede di acquisizione della documentazione relativa alla presentazione della lista, sia onerato del compito di esercitare un controllo quantomeno estrinseco della stessa, che trova espressione nel rilascio al delegato di lista di una ‘ricevuta dettagliata degli atti presentati’. 

Non può non ritenersi, infatti, che il rilascio della predetta ricevuta sia idoneo a fondare, in capo al soggetto delegato (e quindi, di riflesso, ai candidati nella relativa lista), un legittimo affidamento in ordine alla completezza formale della documentazione presentata, alla cui salvaguardia è appunto preordinato l’istituto del cosiddetto soccorso istruttorio”.

La riammissione della lista Rigenera

Un’analoga vicenda aveva portato all’esclusione dalla bagarre elettorale della lista Rigenera. In questo caso il provvedimento della sottocommissione elettorale di Fasano è stata impugnata da Annunziata Padula, Rocco Argentiero, Andrea Visicchio, Angela Vitale, Pietro Piccoli e Giuseppe Nisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Piermassimo Chirulli. Il Tar di Lecce, come detto, aveva respinto la richiesta di annullamento dell’atto di esclusione delle elezioni in quanto una delle 11 candidate di “Rigenera”, Annunziata Padula, non aveva sottoscritto la dichiarazione di accettazione della propria candidatura. Di conseguenza, a seguito di tale esclusione, erano state ritenute valide solo 10 candidature, non sufficienti a garantire il minimo di legge di 11 candidature previste per i Comuni superiori a 15mila abitanti e inferiore a 30.000 abitanti”.

Nell’accogliere l’appello dei ricorrenti, i giudici hanno rilevato che “il segretario comunale, in sede di acquisizione della documentazione relativa alla presentazione della lista, sia onerato del compito di esercitare un controllo quantomeno estrinseco della stessa, che trova espressione nel rilascio al delegato di lista di una ‘ricevuta dettagliata degli atti presentati’”. “Non può non ritenersi, infatti – si legge ancora nella sentenza - che il rilascio della predetta ricevuta sia idoneo a fondare, in capo al soggetto delegato (e quindi, di riflesso, ai candidati della relativa lista), un legittimo affidamento in ordine alla completezza formale della documentazione presentata, tanto più quando la suddetta ricevuta contiene, come nella specie, indicazioni in ordine alla completezza della documentazione presentata”.

Dunque “l’essenzialità della sottoscrizione, quale componente immancabile ai fini della integrazione della dichiarazione di accettazione, non poteva non indurre gli interessati a ritenere, sulla scorta della predetta ricevuta, che questa fosse completa di tutti i suoi elementi costitutivi”. “Né può dubitarsi che, qualora la suddetta manchevolezza della dichiarazione di accettazione fosse stata rilevata, ed il delegato di lista fosse stato invitato ad integrare la carenza riscontrata, la candidata sig.ra Padula avrebbe potuto tempestivamente rimediarvi, entro il termine prescritto ai fini della presentazione delle candidature (essendo stata la documentazione relativa alla lista “Rigenera” presentata alle ore 11.40 e scadendo il suddetto termine alle ore 12,00)”. 

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