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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Funzione politica e gestione amministrativa: la Corte costituzionale ribadisce la linea

La decisione è passata sotto silenzio. A parte qualche rivista specializzata, da cui anche io ho attinto la notizia, la sentenza n. 81/2013 della Corte Costituzionale non ha ricevuto particolari attenzioni né giornalistiche né politiche. Si tratta di una decisione in materia di "distinzione tra politica e amministrazione

La decisione è passata sotto silenzio. A parte qualche rivista specializzata, da cui anche io ho attinto la notizia, la sentenza n. 81/2013 della Corte Costituzionale non ha ricevuto particolari attenzioni né giornalistiche né politiche. Si tratta di una decisione in materia di “distinzione tra politica e amministrazione e dunque tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e potere deliberativo dell’organo politico”.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere una, asserita questione di (il)legittimità costituzionale di alcune norme contenute in una legge della regione Sardegna in materia di valutazione di impatto ambientale; in questo caso relativamente ad una decisione della giunta regionale sarda che ha espresso parere favorevole al rinnovo di una concessione per lo sfruttamento di una miniera.

Secondo la legge regionale sarda, la giunta regionale ha competenza a deliberare in materia di Via sulla base di attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali. La giunta regionale, dunque, e non i dirigenti della regione, secondo il legislatore regionale è dotato del potere di decidere sulla Via, sebbene in seguito alla attività istruttoria svolta, questa sì, dai dirigenti.

La Corte ha ritenuto che non risulta violato il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente (Tar Sardegna) secondo il quale, invece, la valutazione di impatto ambientale è “un atto amministrativo di gestione di natura tecnica discrezionale, senza che nell’espressione di tale giudizio rilevino profili di programmazione o valutazioni di indirizzo politico”.

Secondo il Giudice delle Leggi, invece, nel ribadire che il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni di gestione amministrativa è regolato dall’art. 97 della Costituzione, ha anche stabilito che l’individuazione “dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni di ordine politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore”.

Nel caso di specie il legislatore regionale ha attribuito alla giunta regionale il potere di rilasciare la Via, acquisita l’istruttoria amministrativa svolta dai dirigenti regionali. La qual cosa risponde al principio di ragionevolezza poiché il rilascio della Valutazione di impatto ambientale, per quanto sia un atto dal chiaro contenuto amministrativo e frutto di valutazioni tecniche, tuttavia riguarda anche valutazioni di carattere politico generale in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del territorio e sviluppo economico, che di sicuro competono all’organo politico.

Nel sancire tale principio, certamente estensivo rispetto ad una lettura del tutto statica dell’art. 97 della Costituzione, la Corte ha voluto rimarcare il ruolo politico del legislatore regionale. Per quanto tale potere incontra il limite proprio nell’art. 97, dovendo evitare di ledere il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

La lettura per così dire “critica” di questa decisione suggerisce alcune riflessioni. La Costituzione Italiana è norma generale, in alcuni casi anche precettiva, che si ispira a tanti principi che intende salvaguardare in particolare quello del bilanciamento dei poteri dello Stato.  Bisognerebbe avere ben presente tale principio allorquando si decide di modificare la Costituzione. Vi sono forti dubbi che il progetto di revisione in atto sia rispettoso di tale principio.

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