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Martedì, 23 Aprile 2024
Politica

Proposta di riordino delle funzioni delle Province: ecco il nuovo testo

La giunta regionale della Puglia oggi ha approvato lo schema di ddl “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”. “Il presente Ddisegno di legge - spiega il vicepresidente Antonio Nunziante, relatore della proposta di provvedimento - coniuga l’esigenza del riordino delle funzioni provinciali, con la necessità di costruire un nuovo modello di governance territoriale"

BARI - La giunta regionale della Puglia oggi ha approvato lo schema di ddl “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”. “Il presente Ddisegno di legge - spiega  il vicepresidente Antonio Nunziante, relatore della  proposta di provvedimento -  coniuga  l’esigenza del riordino delle funzioni provinciali, con la necessità di costruire un nuovo modello di governance territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge n.56/2014, possa non solo affrontare  le complessità della fase transitoria, ma anche porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso.  Ciò in un contesto di estrema precarietà finanziaria, considerato che,  sulle prospettive di riforma delineate dalla legge 56/2014, hanno poi pesantemente agito le drastiche misure finanziarie contenute  nella legge di stabilità 2015”. Ecco l'illustrazione del testo del Ddl e gli articoli.

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E TERRITORIALE

Come è noto, con l’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) si sono aperti scenari di riforma istituzionale di particolare rilevanza e complessità per l’ordinamento regionale e locale, atteso che la nuova configurazione delle province e l’istituzione delle città metropolitane incidono in misura radicale sulla governance complessiva regionale e del sistema selle autonomie locali.                                            

La Regione Puglia, che con la l.r. n. 36/08 recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali” qualificando già al suo interno la concertazione inter-istituzionale quale snodo cruciale per la definizione delle modifiche legislative di governo del territorio e di coinvolgimento effettivo delle Province, della Città metropolitana, dei Comuni e loro associazioni.

Da ultimo la Regione che, con la l.r. n. 34/2014 recante “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali”, ha intrapreso un percorso riformatore ampio e innovativo, è chiamata ora a riordinare le funzioni amministrative alla luce delle novità introdotte dalla legge 56/2014.

La norma statale ha dato un differente ruolo istituzionale alle Province trasformandole in enti di 2° grado, ad elezione indiretta i cui organi sono composti da amministratori comunali e  definendo una diversa funzionalità  rispetto a quella previgente. Il testo di legge, in considerazione della sua rilevanza istituzionale,  è stato posto all’attenzione della Corte Costituzionale che ha sancito la conformità al dettato costituzionale del nuovo modello ordinamentale delle Province, fino alla approvazione della riforma costituzionale che prevede la decostituzionalizzazione delle Province. In quella sede sarà definito il ruolo e la funzione delle nuove Province quali  “aree vaste” espunte dall’art. 114 Cost. Innegabile sarà  il ruolo delle Regioni nella configurazione delle proprie aree vaste. Già in questa sede ed in vista della riforma, la Regione riconosce il ruolo dell’ente intermedio e prevede l’esercizio delle funzioni ad esso assegnato in forma associata, qualora le necessità del territorio suggeriscano  un differente ambito ottimale.

Il presente d.d.l. coniuga l’esigenza del riordino delle funzioni provinciali, con la necessità di costruire un nuovo modello di governance territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge n. 56 del 2014, possa non solo affrontare le complessità della fase transitoria, ma anche porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso, in un contesto di estrema precarietà finanziaria, considerato che, sulle prospettive di riforma delineate dalla legge n. 56 del 2014, hanno poi agito pesantemente le drastiche misure finanziarie contenute nella legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015).

Per regolare la situazione transitoria, in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, questo d.d.l. intende attribuire ai comuni e alle loro forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino, attribuendo alla Regione esclusivamente quelle funzioni, attualmente esercitate dalle province, che presentano manifeste incompatibilità con la natura associativa di comuni che avranno  i nuovi enti, previa preventiva intesa da raggiungere in sede di Osservatorio regionale con gli stessi.

Il nuovo modello territoriale è composto da Regione, Città metropolitana di Bari,  Province, Comuni e loro associazioni, tutti chiamati al governo dell’ambito territoriale regionale. La definizione del ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo territoriale passa attraverso gruppi organici di materie: Ambiente, Difesa del suolo e delle coste, Servizi Sociali, Attività culturali, Lavoro,  Formazione professionale, Agricoltura, Protezione civile, Attività produttive, Turismo, Sport e Politiche giovanili e Trasporti.

Per quanto concerne, invece, l’allocazione delle funzioni non fondamentali  che non rientrano nei compiti già assegnati dalla Regione alle Province e sopra rappresentati, l’intento della Regione è quello di incentivare e potenziare, quale chiave di volta del nuovo modello di amministrazione, tutte le iniziative che i Comuni intendono porre in essere per l’esercizio unitario delle funzioni ovvero per la creazione di nuove entità territoriali derivanti da eventuali fusioni, o dalle unioni di comuni, senza imporre modelli dall'alto, ma accompagnando i processi che partano dal basso e senza escludere anche il coinvolgimento dei nuovi enti di area vasta.

Il d.d.l., in particolare, pone speciale attenzione  all’allocazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all’attuazione della riforma riguarderà soprattutto l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse nell’ottica della salvaguardia e della valorizzazione delle professionalità acquisite. Inoltre sarà importante attivare ogni possibile azione di integrazione e collaborazione fra enti, anche  attraverso la mobilità del personale, nonché possibili collaborazioni e convenzioni interistituzionali.

Tutto ciò sarà reso possibile individuando un corretto contenimento della spesa, evitando duplicazioni degli oneri, ottimizzando le risorse, anche sulla base di criteri e parametri standard per il migliore svolgimento delle funzioni in termini di efficienza, efficacia e rispondenza alle esigenze del cittadino.

Il disegno di legge sulla base delle previsioni dell’art. 117 cost., 2° comma riconosce alla Regione funzioni di carattere generale; attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione e pianificazione, di sviluppo e coordinamento.

Al fine di assicurare un maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità la Regione intende avvalersi della sinergica collaborazione delle Agenzie regionali.

L’art. 1 richiama, nel processo di riordino delle funzioni regionali all’interno del sistema delle autonomie locali, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; attribuisce alla Regione il ruolo di indirizzo e controllo della governance territoriale; conferma, in capo alla Città metropolitana di Bari e alle nuove Province le funzioni loro conferite dalla legge n. 56/2014; afferma il suo favore nei confronti delle gestioni associate da parte dei Comuni, delle funzioni e dei servizi obbligatori o volontari di competenza comunale; dispone che la Regione, per la migliore efficacia delle funzioni connotate da elevata complessità, in particolare nelle materie dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza territoriale, si avvalga delle Agenzie regionali e dell’Autorità di Bacino.

L’articolo 2 definisce le funzioni oggetto di riordino e stabilisce il percorso relativo al  loro successivo affidamento al sistema delle autonomie locali, previa intesa interistituzionale in sede di Osservatorio regionale di cui all’art. 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014 n. 56, istituito con Deliberazione di G.R. n. 1956 del 09/10/2014; detta norme per la corretta ricollocazione delle risorse umane nell’ottica della salvaguardia dei livelli retributivi e della valorizzazione delle professionalità acquisite.

L’art. 3 disciplina il riordino delle funzioni non fondamentali di competenza legislativa regionale ed, in particolare, di quelle indicate nell’art. 2, comma 1 del d.d.l.

L’articolo 4 disciplina le funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione ed, in particolare, i compiti che riguardano la vigilanza sui Comuni, sulle aree vaste e sulla Città metropolitana di Bari,nelle materie di competenza legislativa regionale.

Tali compiti vengono riallocati nella Regione per la mutata natura giuridica dell’ente Provincia; pertanto tale vigilanza  non può essere esercitata dalle Province, né dalla Città metropolitana in quanto questi enti risulterebbero essere i controllori degli atti di Comuni che esprimono il loro Presidente e il loro Consiglio o, nel caso della Città metropolitana, il Consiglio metropolitano.

Inoltre, in attesa di una maggiore certezza in ordine agli esiti delle riforme di settore e alla definizione puntuale delle risorse destinate al finanziamento delle politiche attive del lavoro  e della polizia provinciale, il d.d.l. dispone che tali materie restino in capo alle nuove Province, come stabilito al punto 11 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata l’11 settembre 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino da parte degli enti attributari assicurandone, comunque, la continuità amministrativa.

L’articolo 7 demanda alla Giunta regionale la potestà di stabilire le modalità di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie e del personale interessato dal riordino istituzionale in atto, nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 56/2014 e delle relazioni sindacali  disciplinate dalla normativa vigente.

L’articolo 8, a garanzia della continuità amministrativa, disciplina le modalità di conclusione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di subentro degli enti attributari delle relative funzioni.

L’articolo 9, rimarcando la volontà della Regione di non imporre modelli dall’alto, favorisce la libertà di scelta dei singoli Comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali obbligatorie previste dal comma 27 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, secondo le disposizioni previste dalle norme statali vigenti.

Contestualmente la Regione favorisce, sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio, le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta, attraverso misure di premialità indicate di volta in volta dalla Giunta regionale, seguendo l’ordine di gradualità previsto agli att. 11 e 12 della l.r. 1 agosto 2014 n. 34. 

L’articolo 10, al fine di razionalizzare l’insieme delle società partecipate che attualmente fanno capo alle Province e alla Città metropolitana di Bari, utilizza la leva delle misure premiali. Nella consapevolezza che la materia delle società partecipate degli enti locali appartiene alla competenza statale, la norma ha una funzione meramente ricognitiva e informativa in quanto prevede che le nuove province nella loro veste di Area Vasta effettuino, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, una ricognizione precisa di tutte le società enti o agenzie che esercitano servizi di rilevanza economica di competenza provinciale.

Il Piano di ricognizione dovrà individuare le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014, nonché il programma di dismissione, corredato da una relazione tecnica illustrante le modalità e tempi della dismissione.

Sono esclusi dal Patto di stabilità interno i proventi derivanti dalla dismissione delle società e la Giunta provvederà ad individuare, con proprio atto, le ulteriori misure premiali derivanti dell’attuazione di quanto previsto.

L’art. 11, in applicazione della legge 56/2014  indica la data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino agli enti subentranti, fissandola al 30 luglio 2016. Per converso nel comma 3 si sancisce che tali funzioni continuano ad essere esercitate dagli attuali assetti istituzionali fino all’affettivo avvio di esercizio da parte degli enti subentranti.

L’art. 12 detta le disposizioni finanziarie connesse al processo di riordino di cui trattasi. Con la legge regionale di Bilancio 2016 saranno definite le risorse necessarie a dare applicazione alla presente legge.

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’art.118 della Costituzione, della l. 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alla Regione spetta la funzione generale di indirizzo e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all’art. 8 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 36, quale luogo di confronto democratico sulle iniziative legislative regionali e sulle scelte amministrative relative al sistema delle autonomie territoriali.

3. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all’art. 1 comma 44 della legge 7 aprile 2014 n. 56.

4. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità così come definite dall’art. 1, comma 85, della legge7 aprile 2014 n. 56.

5. In materia di trasporti, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, si provvederà con norma successiva alla ricognizione della funzione medesima in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità.

6. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla l.r. 1 agosto 2014, n. 34. L’unione dei Comuni è intesa come la figura più adeguata allo svolgimento di tali funzioni, al fine di raggiungere livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.

7. Al fine di assicurare livelli ottimali di efficacia delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell’Autorità di Bacino.

Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto di riordino della presente legge sono le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili; tali funzioni sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie ai sensi dell’art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014 (“Norme per il trasferimento dei beni e delle risorse connessi all’esercizio delle funzioni che vengono trasferite dalle province”) e, quindi, attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

2. Al fine di assicurare continuità amministrativa alle funzioni oggetto di riordino, la Regione provvede alla loro attribuzione con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, di competenza della Giunta regionale, delle intese interistituzionali da raggiungere nell’Osservatorio regionale di cui all’art. 1, comma 91, della l. 7 aprile 2014 n. 56 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l.r. 19 dicembre 2008, n. 36.

3. Per assicurare efficacia ed efficienza al processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione Puglia, anche attraverso percorsi democratici di confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 96, lett. a), della 7 aprile 2014, n. 56; i fondi per il trattamento accessorio dell’Ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’ Amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

5. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la  attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 o l’analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite destinando, inoltre, le risorse derivanti dalla cessazione di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell’art. 1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.

6. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle funzioni; al fine di garantire l’invarianza finanziaria, la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

7. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

Art. 3

(Funzioni oggetto di riordino)

1. La Regione, nel rispetto dell’art. 1, commi 46 e 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all’art. 118, primo comma, della Costituzione.

2.  L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari  è regolato da apposita convenzione tra gli enti interessati e la Regione, la quale disciplina l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.

3. La Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate nell’articolo 1, comma 88, della l. 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

Art. 4

(Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione)

 1.  Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell’ art. 3 della presente legge ed, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale

2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di polizia provinciale continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino all’entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite)

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dall’ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti la Giunta regionale individua la decorrenza dell’esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, individuando date certe, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Continuità amministrativa e principio di corrispondenza tra funzioni e risorse)

1. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al principio di necessaria corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

Art. 7

(Criteri generali per l’individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all’art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014, n. 56, della l.r. n. 36/08, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 12.

Art. 8

(Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso)

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

Art. 9

(Associazioni e fusioni di comuni)

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell’art. 14, comma 27, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato anche mediante le modalità stabilite dall’art. 14 della medesima legge e dal d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, nonché dalle disposizioni della l.r. 1° agosto 2014, n. 34.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l’ordine di gradualità previsto agli artt. 11 e 12 della l.r. 1° agosto 2014, n. 34 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.

Art. 10

(Società partecipate)

1.La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di  ricognizione dei propri enti,agenzie e società partecipate.

2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione,  individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della l.7 aprile 2014, n. 56.

3. Il Piano prevede, per le Province e per la Città metropolitana di Bari il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi o funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all’articolo 1, commi 85 e 44, della l. 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al precedente comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, anche nell’ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’art. 2 della presente legge sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.

2. Entro il termine di 180 giorni dall’approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l’effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. A seguito delle intese interistituzionali concordate nell’ambito dell’Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2.  Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo concorrono eventuali finanziamenti statali, dell’Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

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