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Sabato, 20 Aprile 2024
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Manutenzione degli ascensori presso gli immobili provinciali: “Gara da rifare”

BRINDISI - Tutto da rifare per quanto attiene la gara di appalto bandita dalla Provincia di Brindisi e relativa all’affidamento, per un periodo di tre anni, dei lavori di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di interventi straordinari degli impianti di elevatori e servo scala installati presso gli edifici, di pertinenza della Provincia, esistenti nella zona Nord del territorio brindisino. Lo ha sancito la Terza sezione di Lecce del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, nel corso della Camera di consiglio cui hanno preso parte i magistrati Rosaria Trizzino (Presidente), Patrizia Moro (Primo Referendario), Gabriella Caprini (Referendario, Estensore).

BRINDISI - La delibera provinciale "bloccata" in ascensore: dal Tar. Tutto da rifare, infatti, per quanto attiene la gara di appalto bandita dalla Provincia di Brindisi e relativa all’affidamento, per un periodo di tre anni, dei lavori di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di interventi straordinari degli impianti di elevatori e servo scala installati presso gli edifici, di pertinenza della Provincia, esistenti nella zona Nord del territorio brindisino. Lo ha sancito la Terza sezione di Lecce del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, nel corso della Camera di consiglio cui hanno preso parte i  magistrati Rosaria Trizzino (Presidente), Patrizia Moro (Primo Referendario), Gabriella Caprini (Referendario, Estensore).

I Giudici, accogliendo il ricorso proposto dalla società “Otis Servizi srl”, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Angelo Vantaggiato, e Andrea Vischi, hanno di fatto annullato il bando della Provincia (costituitasi in Giudizio), sancendo la illegittimità dell’ammissione alla gara da parte della società risultata assegnataria del servizio di appalto (la “Sael Salento Elevatori srl”), per carenza di certificazione che ne attestasse il possesso dei requisiti generali di legge.

In particolare i Giudici hanno recepito le contestazioni contenute nel ricorso. Per i legali dell’impresa ricorrente, l’assegnazione di quella gara palesava, sin dal principio, un vizio di fondo: “La costituenda Ati, risultata aggiudicataria, doveva essere esclusa già in sede di verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata con l’offerta in quanto due membri del Consiglio di Amministrazione, amministratori muniti del potere di rappresentanza (Emanuele Di Donfrancesco e Cristian Di Donfrancesco), non hanno reso le dichiarazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo numero 163/2006, cui erano tenuti”.

Un  vizio di illegittimità condiviso appieno dai Giudici:  “Il ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.  Il Collegio non ha motivo di discostarsi – si legge nella Sentenza - dal consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale le Commissioni di gara sono strettamente vincolate al rispetto delle clausole del bando stabilite espressamente a pena di esclusione, posto che, in tali ipotesi, l’applicazione rigida della lex specialis garantisce la parità di trattamento tra tutti i partecipanti ed evita atteggiamenti arbitrari delle commissioni medesime. Sicché, in osservanza di tale disposizione, l’attuale Commissione giudicatrice doveva necessariamente disporre l’esclusione della aggiudicataria”.

Conseguenziali le conclusioni: “Considerato che la vigente normativa in materia di appalti pubblici ha, tra le altre, la finalità di evitare che partecipino a procedure di evidenza pubblica soggetti privi dei requisiti morali e professionali, è da ritenersi imprescindibile che l’Amministrazione sia messa da subito in grado di identificare i detti soggetti e di valutare il possesso dei requisiti soggettivi in capo ad essi, talché quando il difetto di documentazione è di ostacolo all’identificazione e alla valutazione in parola, esso è da ritenersi sicuramente causa di esclusione della concorrente dalla gara. Ne consegue la illegittimità della sua ammissione alla gara e di tutto il segmento procedimentale successivo a detta ammissione, ivi compresa l’aggiudicazione della gara alla medesima ditta”.

Gli stessi Giudici sottolineano, per inciso, che “un’autorevole giurisprudenza ha affermato che i requisiti morali e professionali devono essere valutati in capo ai soggetti che svolgono funzioni rappresentative delle ditte concorrenti nella gare pubbliche, avuto riguardo alle funzioni sostanziali di essi più che alle qualifiche formali, dovendosi l’obbligo della dichiarazione delle condanne ritenere esteso non solo a coloro che rivestono la qualità di amministratore con potere di rappresentanza, ma anche al procuratore dell'impresa". Il Tar, dunque, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando l’Amministrazione provinciale al pagamento, a favore della società ricorrente, delle spese legali (5.000 euro).

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