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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Per l’ente appaltatore, impresa già negligente? “Giusta l’esclusione dal bando di gara”

BRINDISI - “L'elemento fiduciario, scalfito in presenza di un giudizio formulato dall'Amministrazione circa la grave negligenza dell'aspirante partecipante. Giusta l’esclusione dalla gara”. Questa la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in merito al ricorso proposto nel 2009 dalla Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, contro l’impresa “Edilsartom Srl”, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi. I Giudici del CdS si sono così espressi per la riforma della sentenza della III Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo regionale.

BRINDISI - “L'elemento fiduciario, scalfito in presenza di un giudizio formulato dall'Amministrazione circa la grave negligenza dell'aspirante partecipante. Giusta l’esclusione dalla gara”. Questa la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in merito al ricorso proposto nel 2009 dalla Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, contro l’impresa “Edilsartom Srl”, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi. I Giudici del CdS si sono così espressi per la riforma della sentenza della III Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo regionale.

Con il ricorso presentato al Tar, la società Edilsartom chiese l’annullamento del provvedimento con cui era stata esclusa dalla gara indetta dalla Provincia di Brindisi per l’affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’istituto scolastico “Braico” di Carovigno, chiedendo altresì la condanna della Provincia e dell’ing. Sergio Maria Rini (dirigente del settore tecnico della stessa Provincia, nonché presidente della commissione di gara) al risarcimento dei danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento.

L’esclusione della ricorrente dalla gara venne decretata in quanto la Provincia aveva risolto per gravi inadempienze e ritardi dell’appaltatore un precedente ed analogo contratto d’appalto. In primo grado l’impresa sostenne che il bando di gara non contemplava fra le cause di esclusione l’avere la stazione appaltante risolto un precedente contratto in essere fra le stesse parti. Non solo. I legali della "Edilsartom" affermarono  anche che la risoluzione del precedente contratto relativo ai lavori di ampliamento di un altro edificio scolastico era da addebitarsi ad esclusiva responsabilità della Provincia che aveva posto in essere ripetute violazioni dei patti negoziali e della normativa in materia di pagamento degli stati di avanzamento lavori, tanto da indurre la stessa Edilsartom a richiedere per prima la risoluzione del contratto e, successivamente, a notificare domanda di arbitrato al fine di far accertare la responsabilità del committente e conseguire il pagamento delle somme di denaro ancora dovute dalla Provincia.

Il TAR accolse in parte il ricorso annullando la esclusione della suddetta società dalla gara d’appalto bandita dalla Provincia di Brindisi mentre respinse la domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato ha capovolto la sentenza, dando di fatto ragione alla Provincia. I giudici Pier Giorgio Trovato (Presidente), Filoreto D'Agostino (Consigliere), Aniello Cerreto (Consigliere), Vito Poli (Consigliere), e Roberto Capuzzi (Consigliere, Estensore), in riforma della sentenza appellata, hanno così respinge il ricorso in primo grado.

“La esclusione di che trattasi – sottolinea la Corte - non ha carattere sanzionatorio, essendo viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico. Ne deriva che non assume alcun rilievo, ai fini in controversia, la contestazione da parte della impresa della suddetta valutazione amministrativa posto che l'esigenza soddisfatta dalla richiamata previsione nel delineare la causa di esclusione è appunto quella di salvaguardare l'elemento fiduciario, scalfito in presenza di un giudizio formulato dall'amministrazione circa la grave negligenza dell'aspirante partecipante. Deve ritenersi quindi sufficiente l'accertamento in sede amministrativa della causa di esclusione invocata nel caso di specie”.

Una sentenza, dunque, destinata a fare giurisprudenza e comunque non priva di riflessi, in merito ai criteri di assegnazione delle future gare di appalto. Fondamentale, appare infatti, il giudizio dell’ente appaltante in merito al rapporto fiduciario con l’aspirante appaltatore.

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